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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 42/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott.ssa Donatella Cennamo – all'udienza cartolare del 09.12.2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.
42/2022, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado, dall'Avv. Antonietta Colantuoni, elettivamente domiciliato presso la casa comunale sita in , alla Piazza Siano n. 2; Parte_1
-APPELLANTE -
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di Controparte_1 costituzione depositata telematicamente in data 8 marzo 2022, dall'Avv. Giuseppe Granata, elettivamente domiciliata in Castello di Cisterna, al C.so Vittorio Emanuele n. 12.;
- APPELLATO – oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di n. 1611/2021; Parte_1
conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Procedimento N. 42/2022 R.G. – Sentenza - Pag. 1 Svolgimento del processo.
1. Il in persona del Sindaco pro tempore, ha tempestivamente appellato Parte_1 la sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia depositata in data 25.05.2021 e non notificata, con la quale era stato condannato a pagare in favore di , proprietario Controparte_1 del Veicolo Lancia Delta Tg. DS886CP, la somma di euro 4.384,36, oltre le spese di giudizio e le spese di CTU, per il risarcimento dei danni materiali subiti in occasione dell'allagamento del box in cui era parcheggiato il giorno 13.09.2012, a causa dello straripamento delle acque meteoriche provenienti dalla conduttura pubblica deputata allo smaltimento delle stesse e strutturalmente inidonea.
1.1. A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo all'istante e ha ritenuto sussistente il pregiudizio in capo all'odierno appellato, nonostante il non CP_1 avesse fornito la prova di aver sostenuto i costi di riparazione ne' di aver venduto il veicolo ad un costo inferiore (cfr atto di appello pag. 4); inoltre ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. per non aver valutato correttamente le risultanze istruttorie. In subordine, ha chiesto che venisse accertato il concorso di colpa dell'appellato nella causazione dell'evento. Infine, ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese delle CTU espletate.
2. A mezzo di comparsa di costituzione, ha resistito al gravame , insistendo per Controparte_1 il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del grado di appello.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03 dicembre 2024, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato né è stato disposto (in considerazione di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il 31 dicembre 2024) un rinvio alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
Procedimento N. 42/2022 R.G. – Sentenza - Pag. 2 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Sez. U, Sentenza n. 26242 del
12/12/2014, in motivazione pag. 36 ss.) – l'appello deve essere accolto.
Infatti, il predetto principio consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28/05/2014 e più di recente n. 25870 del 15/09/2020).
2. In applicazione dell'appena illustrato principio, va osservato che merita accoglimento l'appello promosso dal nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
L'appellante ha errato nel ritenere che la vendita del veicolo nelle more del giudizio di primo grado rappresentasse una causa di difetto di legittimazione attiva atteso che “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” (SS.UU. n.
2951/2016).
Tuttavia, egli ha correttamente osservato che la parte non ha fornito la prova di aver effettivamente subito un danno-conseguenza dall'allagamento al garage avvenuto in data 13.09.2012.
Effettivamente egli, alla luce dell'alienazione del veicolo a terzi non ha né allegato né provato di aver provveduto in concreto a riparare il mezzo prima della vendita (non risultando prodotta alcuna fattura regolarmente quietanzata) o di avere riscosso dalla vendita un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato a causa dell'incidente o ancora di aver assunto l'obbligo di eseguire le riparazioni nei confronti della parte acquirente.
Deve essere, in proposito, richiamato il pacifico principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di risarcimento danni derivati da circolazione stradale, allorché
l'attore, alla data della decisione, non sia più proprietario dell'autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto
(l'acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno (cfr. Cass. n. 21256/2011).
Procedimento N. 42/2022 R.G. – Sentenza - Pag. 3 Nella produzione di primo grado di parte appellata è allegata la fattura 383 del 19.12.2012 emessa dalla , la quale non vale di per sé ad integrare la prova del danno in Parte_2 concreto sofferto. Infatti, secondo costante giurisprudenza della S.C., le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr. Cass. Civ. n. 23788/14, 14122/04).
Nel caso di specie, al fine di escludere decisiva valenza alla fattura allegata dall'appellato, occorre osservare che, siccome su tale documento non figura neppure l'apposizione di una dichiarazione di quietanza, da parte della soggetto che la emetteva a carico di Parte_2
, esso non dimostri il versamento, ad opera del danneggiato, dell'importo in Controparte_1 contestazione.
La ritenuta insussistenza della prova dei danni ha carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, con la conseguenza che in accoglimento dell'appello, la sentenza n. 1611/2021 emessa dal Giudice di Pace di non può che essere riformata con il conseguente rigetto della Parte_1 domanda risarcitoria formulata dal . CP_1
5. E tuttavia, l'incontrovertibile verificazione dell'evento dannoso, giustifica a parere del Tribunale la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, integrando senz'altro un giusto motivi ex art 92, 2° comma c.p.c. (anche alla luce della rilettura offerta dal Giudice delle
Leggi con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità).
5.1. Parimenti vanno compensate integralmente tra le parti le spese dell'espletata CTU, con condanna al rimborso in favore della parte anticipataria di quanto quest'ultima documenti di aver versato in eccedenza della misura in questa sede statuita.
5.2. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Procedimento N. 42/2022 R.G. – Sentenza - Pag.
4 -accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 1611/2021 del Giudice di Pace di , rigetta la domanda proposta da Parte_1
; Controparte_1
- compensa integralmente le spese tra le parti, comprese quelle della CTU, con condanna al rimborso in favore della parte anticipataria di quanto quest'ultima documenti di aver versato in eccedenza.
Nola, 09.12.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
Procedimento N. 42/2022 R.G. – Sentenza - Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott.ssa Donatella Cennamo – all'udienza cartolare del 09.12.2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.
42/2022, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado, dall'Avv. Antonietta Colantuoni, elettivamente domiciliato presso la casa comunale sita in , alla Piazza Siano n. 2; Parte_1
-APPELLANTE -
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di Controparte_1 costituzione depositata telematicamente in data 8 marzo 2022, dall'Avv. Giuseppe Granata, elettivamente domiciliata in Castello di Cisterna, al C.so Vittorio Emanuele n. 12.;
- APPELLATO – oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di n. 1611/2021; Parte_1
conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Procedimento N. 42/2022 R.G. – Sentenza - Pag. 1 Svolgimento del processo.
1. Il in persona del Sindaco pro tempore, ha tempestivamente appellato Parte_1 la sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia depositata in data 25.05.2021 e non notificata, con la quale era stato condannato a pagare in favore di , proprietario Controparte_1 del Veicolo Lancia Delta Tg. DS886CP, la somma di euro 4.384,36, oltre le spese di giudizio e le spese di CTU, per il risarcimento dei danni materiali subiti in occasione dell'allagamento del box in cui era parcheggiato il giorno 13.09.2012, a causa dello straripamento delle acque meteoriche provenienti dalla conduttura pubblica deputata allo smaltimento delle stesse e strutturalmente inidonea.
1.1. A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo all'istante e ha ritenuto sussistente il pregiudizio in capo all'odierno appellato, nonostante il non CP_1 avesse fornito la prova di aver sostenuto i costi di riparazione ne' di aver venduto il veicolo ad un costo inferiore (cfr atto di appello pag. 4); inoltre ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. per non aver valutato correttamente le risultanze istruttorie. In subordine, ha chiesto che venisse accertato il concorso di colpa dell'appellato nella causazione dell'evento. Infine, ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese delle CTU espletate.
2. A mezzo di comparsa di costituzione, ha resistito al gravame , insistendo per Controparte_1 il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del grado di appello.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03 dicembre 2024, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato né è stato disposto (in considerazione di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il 31 dicembre 2024) un rinvio alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
Procedimento N. 42/2022 R.G. – Sentenza - Pag. 2 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Sez. U, Sentenza n. 26242 del
12/12/2014, in motivazione pag. 36 ss.) – l'appello deve essere accolto.
Infatti, il predetto principio consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28/05/2014 e più di recente n. 25870 del 15/09/2020).
2. In applicazione dell'appena illustrato principio, va osservato che merita accoglimento l'appello promosso dal nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
L'appellante ha errato nel ritenere che la vendita del veicolo nelle more del giudizio di primo grado rappresentasse una causa di difetto di legittimazione attiva atteso che “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” (SS.UU. n.
2951/2016).
Tuttavia, egli ha correttamente osservato che la parte non ha fornito la prova di aver effettivamente subito un danno-conseguenza dall'allagamento al garage avvenuto in data 13.09.2012.
Effettivamente egli, alla luce dell'alienazione del veicolo a terzi non ha né allegato né provato di aver provveduto in concreto a riparare il mezzo prima della vendita (non risultando prodotta alcuna fattura regolarmente quietanzata) o di avere riscosso dalla vendita un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato a causa dell'incidente o ancora di aver assunto l'obbligo di eseguire le riparazioni nei confronti della parte acquirente.
Deve essere, in proposito, richiamato il pacifico principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di risarcimento danni derivati da circolazione stradale, allorché
l'attore, alla data della decisione, non sia più proprietario dell'autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto
(l'acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno (cfr. Cass. n. 21256/2011).
Procedimento N. 42/2022 R.G. – Sentenza - Pag. 3 Nella produzione di primo grado di parte appellata è allegata la fattura 383 del 19.12.2012 emessa dalla , la quale non vale di per sé ad integrare la prova del danno in Parte_2 concreto sofferto. Infatti, secondo costante giurisprudenza della S.C., le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr. Cass. Civ. n. 23788/14, 14122/04).
Nel caso di specie, al fine di escludere decisiva valenza alla fattura allegata dall'appellato, occorre osservare che, siccome su tale documento non figura neppure l'apposizione di una dichiarazione di quietanza, da parte della soggetto che la emetteva a carico di Parte_2
, esso non dimostri il versamento, ad opera del danneggiato, dell'importo in Controparte_1 contestazione.
La ritenuta insussistenza della prova dei danni ha carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, con la conseguenza che in accoglimento dell'appello, la sentenza n. 1611/2021 emessa dal Giudice di Pace di non può che essere riformata con il conseguente rigetto della Parte_1 domanda risarcitoria formulata dal . CP_1
5. E tuttavia, l'incontrovertibile verificazione dell'evento dannoso, giustifica a parere del Tribunale la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, integrando senz'altro un giusto motivi ex art 92, 2° comma c.p.c. (anche alla luce della rilettura offerta dal Giudice delle
Leggi con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità).
5.1. Parimenti vanno compensate integralmente tra le parti le spese dell'espletata CTU, con condanna al rimborso in favore della parte anticipataria di quanto quest'ultima documenti di aver versato in eccedenza della misura in questa sede statuita.
5.2. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Procedimento N. 42/2022 R.G. – Sentenza - Pag.
4 -accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 1611/2021 del Giudice di Pace di , rigetta la domanda proposta da Parte_1
; Controparte_1
- compensa integralmente le spese tra le parti, comprese quelle della CTU, con condanna al rimborso in favore della parte anticipataria di quanto quest'ultima documenti di aver versato in eccedenza.
Nola, 09.12.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
Procedimento N. 42/2022 R.G. – Sentenza - Pag. 5