Sentenza 5 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori, il termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con "l'evento di danno" consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo" consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Commentario • 1
- 1. Bullismo, reato di stalking (Cass. 28623/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2019
Il bullismo può integrare la fattispecie di atti persecutori, reato abituale. Per gli atti persecutori non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa. Le dichiarazioni della vittima possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2014, n. 17082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17082 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 05/12/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 3722
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 12577/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.L.S. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 9.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. Cannizzaro Guido del Foro di Palermo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 9.12.2013 la corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 14.5.2013, aveva condannato D.L.S. alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., D.L. n. 11 del 2009, art. 8, commesso in danno di G.I. , rideterminava in senso più favorevole al reo il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto diversi profili ed, in particolare: 1) con riferimento alla mancata precisa indicazione dei fatti che hanno formato oggetto di contestazione, descritti in maniera talmente confusionaria, da non consentire la verifica della loro stessa sussistenza, in ordine al tempo ed al luogo del commesso reato, e, comunque, la loro qualificazione come sintomatici del reato di "stalking", piuttosto che di semplici molestie, ex art. 660 c.p.;
2) in relazione alla improcedibilità dei fatti risalenti al (OMISSIS) , "cioè ad epoca notevolmente antecedente alla decorrenza di efficacia delle querele" e "prima della ammonizione del Questore del (OMISSIS) e quindi non coperti dalla allora vigente condizione di procedibilità", senza trascurare che "anche i fatti riportati nelle querele del (OMISSIS) non risultano rilevanti in quanto hanno cadenze cronologiche al di fuori del periodo di efficacia del divieto di avvicinamento disposto dal GIP (2.7.2011-2.1.2012) ed a notevole distanza dalla ammonizione del Questore eseguita il XXXXXXXX", fatti che, secondo il ricorrente, "nello specifico risultano pure inconsistenti;
3) in ordine al travisamento delle dichiarazioni rese dai testi C. , Ga. , R. , e S. , avendo la corte trascurato,
inoltre, quali elementi a favore dell'imputato, le dichiarazioni dell'ispettore Ru. e del preside P. dalle quali si desume il comportamento così si esprime il ricorrente poco limpido" della persona offesa, che, in realtà, ha dimostrato pubblicamente di essere lusingata dalle attenzioni ricevute dal collega, coltivandole attraverso l'acquisizione di messaggi su "facebook"; 4) in relazione alla prognosi negativa sui futuri comportamenti dell'imputato nei confronti della persona offesa, fondata sulla erronea valutazione che egli cessò dalle sue condotte solo in conseguenza della misura cautelare applicatagli, laddove egli aveva già da tempo smesso di porre in essere comportamenti in danno della G. .
3. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che correttamente la corte territoriale replicava alla doglianza difensiva sul punto, evidenziando come "l'indicazione nella contestazione dei luoghi e dei tempi di commissione delle condotte successive nel tempo e nello spazio non deve essere caratterizzata dalla scansione nel tempo e nello spazio in modo preciso e puntuale, essendo sufficiente che le fasi o i momenti in cui si articola la condotta siano sufficientemente determinati" (cfr. p. 5 della sentenza impugnata).
Come affermato, infatti, da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla stessa corte territoriale, ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" - che ha natura di reato abituale - non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza, compiutamente effettuata nell'imputazione elevata a carico del D.L. , dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (cfr. Cass., sez. 5, 25/10/2012, n. 7544 , rv. 255016). Nè va taciuto che, secondo il condivisibile orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, l'indeterminatezza o la genericità dell'imputazione determinano la nullità della citazione a giudizio dell'imputato (e degli atti ad essa conseguenti), perché incidenti negativamente sul diritto di difesa, non ponendo l'interessato in grado di effettuare una scelta meditata sulla linea da assumere.
Se ne deduce che non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (cfr. Cass., sez. 3, 9.1.1992, n. 1077 , rv. 189594; Cass., sez. 5, 18.10.2013, n. 6335 , rv. 258948). Orbene, nel caso in esame, non appare revocabile in dubbio che l'imputazione contenga gli elementi essenziali del fatto-reato oggetto di contestazione, in quanto in essa sono specificamente indicate le singole condotte, poste in essere dall'imputato, che, unitariamente considerate, integrano l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., nonché le conseguenze che tali condotte hanno determinato in danno della persona offesa, senza che si sia verificata alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, il quale, come si evince dalla sentenza impugnata, lungi dal non comprendere quale ipotesi di reato gli fosse stata contestata, si è difeso proprio chiedendo che il fatto-reato ascrittogli ex art. 612 bis c.p., venisse diversamente qualificato ai sensi dell'art. 660 c.p..
4. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, che si fonda su di un evidente errore di diritto, consistente nel ritenere che il delitto di atti persecutori si consumi nel momento in cui vengono poste in essere le condotte produttive di uno degli eventi previsti alternativamente dall'art. 612 bis c.p., per farne discendere che da tale momento inizierebbe a decorrere il termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa. Ed invero non considera il ricorrente che, come affermato dalla giurisprudenza dominante in sede di legittimità, il delitto di atti persecutori è un reato abituale di evento, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza, cioè, per la produzione di un evento di "danno", consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, per la cui sussistenza, dunque, è sufficiente il verificarsi di uno degli eventi previsti, in via alternativa, dall'art. 612 bis c.p., (cfr. Cass., sez. 5, 27/11/2012, n. 20993, rv. 255436; Cass., sez. 5, 27/11/2012, n. 20993; Cass., sez. 5, 19/02/2014, n. 18999, rv. 260411; Cass, sez. 3, 07/03/2014, n. 23485, rv. 260411).
Ne consegue che solo dal momento del verificarsi di uno degli eventi in questione - che, in quanto incidenti direttamente sulla sfera psichico-affettiva della persona offesa, sono da quest'ultima chiaramente percepibili - avvenuta la consumazione del delitto di atti persecutori, inizierà il decorso del termine per proporre querela, ai sensi dell'art. 124 c.p., che, nell'individuare il dies a quo per l'esercizio del diritto di querela entro il termine di tre mesi nel "giorno della notizia del fatto che costituisce il reato", non consente di attribuire rilevanza, a tal fine, alle porzioni della condotta del soggetto attivo che precedono la consumazione dell'illecito (cfr. Cass., sez. 3, 15/11/2007, n. 183 , rv. 238607;
Cass., sez. 2, 02/07/2002, n. 25193 ). Del pari il ricorrente omette di considerare che in data 3.7.2010 veniva eseguito nei confronti dell'imputato l'ammonimento orale del Questore, conformemente a quanto previsto dal D.L. n. 11 del 2009, art. 8, convertito con L. n. 380 del 2009, secondo cui fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. (introdotto dall'art. 7 dello stesso Decreto Legge), la persona offesa può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore di condotte persecutorie al Questore, che, ove la ritenga fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale, prevedendo espressamente, il del menzionato D.L. n. 11 del 2009, art. 8, art. 4 che "si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo".
Per cui, sia che si ritenga l'evento previsto dall'art. 612 bis c.p., perfezionatosi alla data di presentazione della richiesta di ammonimento da parte della persona offesa (26.5.2010) ovvero successivamente a tale momento, si tratterebbe pur sempre di fatto, unitariamente considerato, commesso da soggetto ammonito ai sensi del citato D.L. n. 11 del 2009, art. 8, e, quindi, perseguibile d'ufficio.
5. Inammissibili, infine, appaiono i rimanenti motivi di ricorso, consistendo, essi, nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura (peraltro parziale e frammentaria) degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, ed, in particolare, del contenuto delle deposizioni testimoniali, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369 , rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546 , rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006 , rv. 235508).
Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256 , rv. 234148).
Appaiono, pertanto, inammissibili le censure difensive innanzi indicate, con le quali, in realtà, non si deduce, come è consentito in sede di legittimità, il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, quanto piuttosto quello del "travisamento del fatto", non rilevabile dalla Corte di Cassazione, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 6, 22/01/2014, n. 10289 ) Nè va taciuto che, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, come nel caso in esame, indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cass., sez. 2, 12/02/2009, n. 8619 ; Cass., sez. 5, 11.12.2013, n. 24661 , rv. 259863). A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, che, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha operato una esaustiva ricostruzione dei fatti, attraverso una puntuale valutazione delle risultanze processuali, evidenziando, da un lato come le condotte persecutorie in danno della persona offesa, soggetta alle esasperanti "attenzioni" dell'imputato, che pretendeva di assumere un "ruolo di protagonista nella vita privata della G. ", perseguitandola con le sue manifestazioni invasive, puntualmente descritte dal giudice di secondo grado, siano state poste in essere con costanza e senza apprezzabili interruzioni a partire dal dicembre del 2009, continuando anche dopo la data (2.1.2012) di cessazione dell'efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta dal giudice per le indagini preliminari (cfr. pp. 13 e ss., della sentenza impugnata); dall'altro come tali condotte abbiano "provocato nella persona offesa un costante stato di ansia, tale da non consentirle una normale e serena quotidianità, da costringerla ad uscire da casa a volto coperto per non farsi riconoscere dal D.L. che la seguiva, dal richiedere di essere sovente accompagnata da altri colleghi di lavoro per recarsi a scuola o per tornare a casa e tale da accusare disturbi nell'alimentazione e nel sonno" (cfr. p. 10 della sentenza impugnata).
Particolare attenzione, nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale nel rispondere ai motivi di appello, viene riservata alla valutazione delle deposizioni della persona offesa e dei testi Ru. , P. , C. , R. , Ga. ,
S. , che hanno confermato il racconto della G. , rispetto alla quale, come si è già detto, le censure del ricorrente si presentano come una inammissibile reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, oltre che come meramente ripetitive delle doglianze prospettate in sede di appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado. La completezza dell'argomentare della corte territoriale si manifesta anche nella parte della motivazione in cui correttamente si individua, ai sensi degli artt. 164, 202 e 203 c.p., un insormontabile ostacolo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata ed alla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, nella impossibilità di effettuare una prognosi positiva sulla circostanza che l'imputato per il futuro si astenga dal commettere ulteriori reati, desunta dalla gravità dei fatti e dalla personalità negativa dell'imputato, sulla base di inequivocabili indici sintomatici della sua pericolosità, quali la durata delle condotte persecutorie per oltre due anni, nonché la violazione del divieto di avvicinarsi alla persona offesa e delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Questore (cfr. p. 26 della sentenza impugnata).
Evidente anche in questo caso, per le ragioni già esposte, l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso, fondato su di una rappresentazione alternativa dei fatti, che la corte territoriale ha considerato, disattendendola, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso, va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015