Art. 2.
Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e' autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entita' delle tasse di cui all'articolo precedente. Tali modifiche, decorrenti dal primo gennaio, possono essere apportate, con le stesse modalita', per ogni biennio successivo.
Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e' autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entita' delle tasse di cui all'articolo precedente. Tali modifiche, decorrenti dal primo gennaio, possono essere apportate, con le stesse modalita', per ogni biennio successivo.