Sentenza 13 novembre 2025
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Cass. pen., Sez. IV, 13 novembre 2025, sentenza n. 37167 LA MASSIMA “Ai fini della consumazione del reato non assumono rilievo né il ... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 2. Impossessamento e mancato allontanamento dal luogo del furto: tentativo o consumazione?La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 12 ottobre 2025
Cass. pen., Sez. IV, 13 novembre 2025, sentenza n. 37167 LA MASSIMA “Ai fini della consumazione del reato non assumono rilievo né il criterio spaziale né quello temporale; di conseguenza, colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, realizzando lo spossessamento, deve rispondere di furto consumato e non semplicemente tentato anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione”. IL CASO La pronuncia in commento trae origine dal ricorso proposto avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. Il fatto è stato così ricostruito nelle decisioni di merito di primo e di secondo grado: l'imputato, dopo essersi introdotto nell'abitazione di una …
Leggi di più… - 3. furto in abitazione e furto con strappoLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 2 dicembre 2025
Cass. pen., Sez. IV, 13 novembre 2025, sentenza n. 37167 LA MASSIMA “Ai fini della consumazione del reato non assumono rilievo né il ... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2025, n. 37167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37167 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/3/2025, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Monza, all’esito di giudizi abbreviato, a carico di RO LE per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato del telefono cellulare di IN GI, strappandolo dalle mani della vittima. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui sopra, articolando i seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 56 cod. pen. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37167 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: NO MA Data Udienza: 11/11/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due motivi di doglianza, per l’intima connessione delle ragioni poste a fondamento dei rilievi formulati dalla difesa e delle tematiche che coinvolgono, possono essere trattati congiuntamente. I fatti, a cui occorre fare riferimento per maggiore chiarezza della vicenda che occupa, sono stati così ricostruiti dai giudici nelle conformi sentenze di merito. Da una prima annotazione di Polizia giudiziaria in atti risulta che, alle ore 00.35 del 17/10/2020, una pattuglia dei Carabinieri intervenne presso l’abitazione di GI IN, imbattendosi in un uomo in strada, identificato in LE RO, che, dando in escandescenza, insisteva per fare ingresso all'interno dell'appartamento della persona offesa. I militari interpellarono la donna, la quale spiegò di aver deciso di allontanare dalla sua abitazione l'imputato, dopo avere intrattenuto una relazione sentimentale con questi. Prima dell'intervento degli operanti, l'imputato era salito sino al pianerottolo di casa, bussando insistentemente alla porta dell'abitazione e reclamando i suoi effetti personali, effetti che gli venivano prontamente consegnati. In una seconda annotazione di servizio, stilata alle ore 9,30 dello stesso giorno, i Carabinieri rappresentavano di essere intervenuti nuovamente presso lo stesso domicilio, essendo stati allertati da una vicina di casa della persona offesa, preoccupata delle urla della donna provenienti dall’appartamento. Saliti al piano, i Carabinieri intimarono di aprire la porta. Appena entrati, notarono IN GI in uno stato di forte agitazione e con il giubbotto strappato. La donna dichiarò che l'imputato si era introdotto in casa e che le aveva strappato il cellulare di mano, chiudendola dentro e sottraendole altresì una somma di danaro dal portafogli. I carabinieri chiesero più volte all'imputato di restituire quanto sottratto alla persona offesa, ma questi, alterandosi, si rifiutò. Condotto in caserma, IR fu perquisito e trovato in possesso del telefono cellulare della persona offesa e della somma di danaro, beni restituiti all'avente diritto. 3. La difesa, con il primo motivo di ricorso, sostiene che i beni non uscirono mai dalla sfera di dominio della persona offesa, essendo rimasto l’imputato nell’abitazione della vittima fino all’arrivo delle Forze dell’ordine, che lo condussero ammanettato in caserma, luogo in cui non avrebbe potuto disfarsi della refurtiva. Ebbene, al rilievo difensivo ha offerto compiuta risposta la Corte d’appello, che, facendo buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ha ravvisato nei fatti il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., evidenziando come risulti accertato, alla stregua degli elementi raccolti, che l’imputato si fosse impossessato del telefono cellulare della vittima e della somma di danaro, occultandoli sulla sua persona. Ai fini della esclusione della fattispecie del reato contestato non è dirimente il fatto che l’imputato, dopo l’impossessamento, non si sia allontanato dal luogo del furto, essendo invece rilevante il fatto che l’autore del furto abbia, sia pure per breve tempo, conseguito il possesso della res [in argomento si vedano Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544:«Il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto). (Conf.: Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870-01)»; Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Picone, Rv. 219030:«Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell'altrui pronto intervento»]. 4. Alla luce dei principi richiamati, risultano palesemente destituite di fondamento gli assunti della difesa, in base ai quali la Corte di merito non avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza dell’ipotesi di reato contestata o avrebbe dovuto riqualificare i fatti ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. (secondo motivo di ricorso). Valgono, quanto alla seconda censura, le medesime considerazioni sopra svolte: ai fini della consumazione del reato non assumono rilievo né il criterio spaziale né quello temporale;
di conseguenza, colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, realizzando lo spossessamento, deve rispondere di furto consumato e non semplicemente tentato anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione (in un precedente pronuncia di questa Corte, risalente, ma tuttora valida, riguardante un caso sovrapponibile a quello in esame, si è condivisibilmente affermato:”Nell'ipotesi di furto in abitazione il nascondere nelle tasche una parte della refurtiva, nella specie alcuni gioielli, integra il reato avrebbe consentito al legittimo proprietario di riacquistarne la disponibilità”, così Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995, dep. 1996, Spataro, Rv. 204056). Coerentemente alle coordinate ermeneutiche enunciate, la Corte di merito ha escluso l’invocata riqualificazione del fatto in termini di tentativo, ponendo in evidenza come l’imputato si fosse pacificamente impossessato dei beni della donna, ritrovati poi dalla Polizia giudiziaria soltanto in occasione della perquisizione personale effettuata in caserma. 5. Le censure proposte, oltre ad essere riproduttive di motivi di doglianza già attentamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, solo nominalmente sono riconducibili a vizi di legittimità, riguardando, nella sostanza, aspetti afferenti alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove raccolte, apprezzamenti che competono al giudice del merito. Ciò risulta evidente nelle pagine del ricorso in cui la difesa, a sostegno delle tesi proposte, insiste nell’evidenziare come RO, sebbene in possesso della refurtiva, fosse stato portato via dalla casa della vittima manu militari, venendo posto nella impossibilità di appropriarsi realmente dei beni. La difesa sollecita una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio, invocando una ulteriore disamina degli elementi fattuali, inibita in sede di legittimità, al cospetto di una motivazione aderente alle risultanze processuali rappresentate in motivazione, scevra da evidenti aporie logiche e conforme ai principi stabiliti in questa sede. E’ opportuno ricordare come l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non consenta alla Corte di Cassazione di addivenire ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove, risultando estraneo tale ambito di valutazione al sindacato di legittimità. Invero, la Corte di cassazione non è tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia sorretta da valide proposizioni logiche e corredata da un apparato argomentativo corretto in punto di diritto. 6. Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA NO EUGENIA SERRAO