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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/12/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EL SOLLAZZO Presidente dott. Giovanna SANFRATELLO Giudice dott. CE GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 752/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA ND elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
CA ND
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale dell'11/12/2025, ovvero come da ricorso eccetto la conclusione n. 4 incompatibile con il regime di affido condiviso chiesto, conclusioni di ricorso qui ritrascritte:
“C o n c l u si o n i:
1. i coniugi vivranno separati di tetto e mensa con facoltà per ciascuno di essi di fissare la propria
pagina 1 di 5 residenza dove riterranno più opportuno;
2. la ricorrente, per motivi di lavoro, già trascorre, a titolo gratuito, la maggior parte del tempo in una abitazione ceduta dal suo datore di lavoro non avendo interesse, per il futuro, a risiedere più nella casa coniugale;
3. l'affidamento sarà congiunto, anche se, seguendo i desideri del minore, sarà prevalentemente collocato presso la madre durante tutto il periodo scolastico ad eccezione dei seguenti periodi:
1. per il periodo natalizio il minore trascorrerà con uno dei genitori una settimana consecutiva di modo da alternare i giorni di Natale e Capodanno;
2. quanto al periodo pasquale il minore trascorrerà con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo in maniera alternata e se vi dovessero essere altre giornate festive, dette giornate verranno divise equamente;
3. quanto alle festività di Carnevale, si applica il punto a;
4. per le vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive;
la suddivisione di tali tempi potrà subire variazioni a seconda delle esigenze del minore e degli orari lavorativi dei genitori, frequenterà centri estivi o altre simili attività
4. Stante l'assenza / irreperibilità del padre, si chiede, in capo alla madre, il potere di assumere in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per il minore;
5. Stabilire un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio, per un valore di € 300 mensili: somma che dovrà essere versata alla madre, tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
6. Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura;
7. per quanto riguarda l'assegno unico per i figli, si chiede che venga percepito integralmente dalla madre stante l'assenza / irreperibilità del padre (doc.11)”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/2/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il connazionale con in Paltinoasa (Romania) il 16/8/2009, esponeva: Controparte_1 che dall'unione era nato il figlio (2/8/2010); che il rapporto coniugale era entrato in Per_1 irreversibile crisi;
che considerato il mancato ottemperamento agli obblighi di assistenza familiare da parte del marito presentava querela orale ai Carabinieri di Lonigo;
che il convenuto si era poi reso irreperibile;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, che fosse disposto l'affidamento del figlio minore in via condivisa con collocamento presso di sé, con tempi di pagina 2 di 5 frequentazione padre-figlio nei periodi di vacanza;
che le venisse garantita la facoltà di assumere in via autonoma decisioni di maggior interesse per il minore;
che fosse determinato in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che l'assegno unico fosse integralmente percepito dalla madre.
Alla udienza del 19/11/2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e l'attrice rilasciava le dichiarazioni di cui a verbale. Con ordinanza del 26/11/2024 il Tribunale affidava in via provvisoria ed urgente il minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e visite per il padre, irreperibile, durante le vacanze. Con assegno di mantenimento determinato nella misura di euro 200,00 mensili.
Successivamente, su richiesta della parte di poter essere autorizzata a mandare il figlio in gita scolastica senza l'autorizzazione del padre e a far eseguire allo stesso un intervento chirurgico parimenti senza autorizzazione del padre, il Giudice disponeva che venisse nuovamente notificato al convenuto la richiesta di cui a verbale.
Infine, a seguito della integrazione documentale chiesta dal Tribunale, alla udienza dell'11/12/2025
l'attrice rinunciava alla richiesta di essere autorizzata a far eseguire al minore un intervento chirurgico in via esclusiva ed il procuratore, su sua richiesta, veniva autorizzato a discutere oralmente la causa che veniva poi rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
* * *
La domanda di separazione va accolta, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c., dovendosi ritenere irrimediabilmente compromessa la disgregazione del nucleo familiare ed il venir meno della comunione morale e materiale tra coniugi. Sul punto, va evidenziato che risulta effettivamente aperto il procedimento per irreperibilità del convenuto, ancora solo formalmente residente presso la casa coniugale.
Sussistono i presupposti per provvedere nel senso dell'affido condiviso del minore ai Per_1 genitori, anche se collocato in via prevalente presso la madre, come da quest'ultima richiesto.
La frequentazione del minore con il padre, interrotta dal 2022 come da dichiarazione verbalizzata da davanti ai Carabinieri (cfr. doc. 6 attrice), allo stato va confermata come da provvedimenti Pt_1 provvisori, subordinatamente al gradimento del minore, ovverossia per sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni i giorni di Natale e Capodanno;
il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
sette giorni per le festività di Carnevale ad anni alterni;
tre settimane anche non consecutive, compatibilmente alle esigenze del minore (centri estivi od altre attività).
Quanto al contributo economico da porre a carico di per il mantenimento del figlio va CP_1 evidenziato quanto segue. pagina 3 di 5 Risulta depositato agli atti un contratto di lavoro del convenuto risalente al 2020 che prevedeva un compenso lordo mensile di euro 1.600,00 circa quale operaio specializzato (cfr. doc. 4 attrice). E' stato prodotto il CUD riferito all'anno 2021 che riporta un reddito da lavoro di euro 21.664,00 con imposta netta di euro 3.985,00 circa che corrisponde ad euro 1.473,00 circa al mese (cfr. doc. 14 attrice).
L'attrice di contro ha depositato anche il proprio CUD riferito al 2024 dalla quale emerge la percezione di un reddito da lavoro dipendente di euro 9.277,00 che al netto dell'imposta netta di euro 1.551,00 circa corrisponde ad euro 643,00 circa al mese (cfr. doc. 11 attrice). ha dichiarato in udienza Pt_1 di percepire una retribuzione come operaria agricola (cfr. doc. 2 attrice) che va dai 900,00 ai 1.000,00 circa mensili: tale dichiarazione risulta confermata dagli estratti conto bancari prodotti, da ultimo aggiornati al dicembre 2024, che confermano da un lato la presenza di un saldo da ultimo di quasi euro
24.000,00 e dall'altro lato il versamento su base mensile di una retribuzione effettivamente quantificabile dagli euro 900,00 agli euro 1.000,00 al mese, come dichiarato in udienza.
L'attrice ha altresì dichiarato di disporre di una autonoma abitazione, che però è di proprietà del proprio datore di lavoro (cfr. doc. 3 attrice), rispetto alla quale non risulta versato alcun canone di locazione. L'assegno unico, sempre dagli estratti di conto corrente prodotti, risulta pari ad euro 233,00.
Tutto ciò considerato, tenuto conto della età di , della condizione reddituale della madre, della Per_1 indubbia capacità reddituale del padre, pur allo stato sconosciuta ma da ritenersi presumibilmente conservata, considerati gli altri criteri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c. si ritiene di determinare complessivamente in euro 250,00 mensili il contributo dovuto da per il mantenimento della CP_1 prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza. L'assegno unico va integralmente attribuito alla madre quale genitore collocatario.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto che la domanda non è stata contrastata in giudizio dal convenuto, che ha scelto di non costituirsi, ciò che ha consentito lo sviluppo di una attività processuale molto contenuta, peraltro talvolta stimolata dal Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Romania il 16/8/2009, con atto trascritto al n. 88, parte II, serie C, anno 2021 del
Comune di Lonigo.
2. AFFIDA il figlio minore in via condivisa ai genitori con collocamento presso la madre, Per_1 visite per il padre subordinatamente al gradimento del minore per sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni i giorni di Natale e Capodanno;
il giorno di Pasqua ed il Lunedi pagina 4 di 5 dell'Angelo ad anni alterni;
sette giorni per le festività di Carnevale ad anni alterni;
tre settimane anche non consecutive, compatibilmente alle esigenze del minore (centri estivi od altre attività).
4. FA OBBLIGO a di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di euro Controparte_1
250,00 al mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere al 50% le spese straordinarie, come
[...] regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. ATTRIBUISCE l'assegno unico integralmente alla madre.
6. NULLA sulle spese di lite.
7. SI BB.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
CE SI EL LA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EL SOLLAZZO Presidente dott. Giovanna SANFRATELLO Giudice dott. CE GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 752/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA ND elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
CA ND
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale dell'11/12/2025, ovvero come da ricorso eccetto la conclusione n. 4 incompatibile con il regime di affido condiviso chiesto, conclusioni di ricorso qui ritrascritte:
“C o n c l u si o n i:
1. i coniugi vivranno separati di tetto e mensa con facoltà per ciascuno di essi di fissare la propria
pagina 1 di 5 residenza dove riterranno più opportuno;
2. la ricorrente, per motivi di lavoro, già trascorre, a titolo gratuito, la maggior parte del tempo in una abitazione ceduta dal suo datore di lavoro non avendo interesse, per il futuro, a risiedere più nella casa coniugale;
3. l'affidamento sarà congiunto, anche se, seguendo i desideri del minore, sarà prevalentemente collocato presso la madre durante tutto il periodo scolastico ad eccezione dei seguenti periodi:
1. per il periodo natalizio il minore trascorrerà con uno dei genitori una settimana consecutiva di modo da alternare i giorni di Natale e Capodanno;
2. quanto al periodo pasquale il minore trascorrerà con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo in maniera alternata e se vi dovessero essere altre giornate festive, dette giornate verranno divise equamente;
3. quanto alle festività di Carnevale, si applica il punto a;
4. per le vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive;
la suddivisione di tali tempi potrà subire variazioni a seconda delle esigenze del minore e degli orari lavorativi dei genitori, frequenterà centri estivi o altre simili attività
4. Stante l'assenza / irreperibilità del padre, si chiede, in capo alla madre, il potere di assumere in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per il minore;
5. Stabilire un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio, per un valore di € 300 mensili: somma che dovrà essere versata alla madre, tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
6. Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura;
7. per quanto riguarda l'assegno unico per i figli, si chiede che venga percepito integralmente dalla madre stante l'assenza / irreperibilità del padre (doc.11)”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/2/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il connazionale con in Paltinoasa (Romania) il 16/8/2009, esponeva: Controparte_1 che dall'unione era nato il figlio (2/8/2010); che il rapporto coniugale era entrato in Per_1 irreversibile crisi;
che considerato il mancato ottemperamento agli obblighi di assistenza familiare da parte del marito presentava querela orale ai Carabinieri di Lonigo;
che il convenuto si era poi reso irreperibile;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, che fosse disposto l'affidamento del figlio minore in via condivisa con collocamento presso di sé, con tempi di pagina 2 di 5 frequentazione padre-figlio nei periodi di vacanza;
che le venisse garantita la facoltà di assumere in via autonoma decisioni di maggior interesse per il minore;
che fosse determinato in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che l'assegno unico fosse integralmente percepito dalla madre.
Alla udienza del 19/11/2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e l'attrice rilasciava le dichiarazioni di cui a verbale. Con ordinanza del 26/11/2024 il Tribunale affidava in via provvisoria ed urgente il minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e visite per il padre, irreperibile, durante le vacanze. Con assegno di mantenimento determinato nella misura di euro 200,00 mensili.
Successivamente, su richiesta della parte di poter essere autorizzata a mandare il figlio in gita scolastica senza l'autorizzazione del padre e a far eseguire allo stesso un intervento chirurgico parimenti senza autorizzazione del padre, il Giudice disponeva che venisse nuovamente notificato al convenuto la richiesta di cui a verbale.
Infine, a seguito della integrazione documentale chiesta dal Tribunale, alla udienza dell'11/12/2025
l'attrice rinunciava alla richiesta di essere autorizzata a far eseguire al minore un intervento chirurgico in via esclusiva ed il procuratore, su sua richiesta, veniva autorizzato a discutere oralmente la causa che veniva poi rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
* * *
La domanda di separazione va accolta, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c., dovendosi ritenere irrimediabilmente compromessa la disgregazione del nucleo familiare ed il venir meno della comunione morale e materiale tra coniugi. Sul punto, va evidenziato che risulta effettivamente aperto il procedimento per irreperibilità del convenuto, ancora solo formalmente residente presso la casa coniugale.
Sussistono i presupposti per provvedere nel senso dell'affido condiviso del minore ai Per_1 genitori, anche se collocato in via prevalente presso la madre, come da quest'ultima richiesto.
La frequentazione del minore con il padre, interrotta dal 2022 come da dichiarazione verbalizzata da davanti ai Carabinieri (cfr. doc. 6 attrice), allo stato va confermata come da provvedimenti Pt_1 provvisori, subordinatamente al gradimento del minore, ovverossia per sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni i giorni di Natale e Capodanno;
il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
sette giorni per le festività di Carnevale ad anni alterni;
tre settimane anche non consecutive, compatibilmente alle esigenze del minore (centri estivi od altre attività).
Quanto al contributo economico da porre a carico di per il mantenimento del figlio va CP_1 evidenziato quanto segue. pagina 3 di 5 Risulta depositato agli atti un contratto di lavoro del convenuto risalente al 2020 che prevedeva un compenso lordo mensile di euro 1.600,00 circa quale operaio specializzato (cfr. doc. 4 attrice). E' stato prodotto il CUD riferito all'anno 2021 che riporta un reddito da lavoro di euro 21.664,00 con imposta netta di euro 3.985,00 circa che corrisponde ad euro 1.473,00 circa al mese (cfr. doc. 14 attrice).
L'attrice di contro ha depositato anche il proprio CUD riferito al 2024 dalla quale emerge la percezione di un reddito da lavoro dipendente di euro 9.277,00 che al netto dell'imposta netta di euro 1.551,00 circa corrisponde ad euro 643,00 circa al mese (cfr. doc. 11 attrice). ha dichiarato in udienza Pt_1 di percepire una retribuzione come operaria agricola (cfr. doc. 2 attrice) che va dai 900,00 ai 1.000,00 circa mensili: tale dichiarazione risulta confermata dagli estratti conto bancari prodotti, da ultimo aggiornati al dicembre 2024, che confermano da un lato la presenza di un saldo da ultimo di quasi euro
24.000,00 e dall'altro lato il versamento su base mensile di una retribuzione effettivamente quantificabile dagli euro 900,00 agli euro 1.000,00 al mese, come dichiarato in udienza.
L'attrice ha altresì dichiarato di disporre di una autonoma abitazione, che però è di proprietà del proprio datore di lavoro (cfr. doc. 3 attrice), rispetto alla quale non risulta versato alcun canone di locazione. L'assegno unico, sempre dagli estratti di conto corrente prodotti, risulta pari ad euro 233,00.
Tutto ciò considerato, tenuto conto della età di , della condizione reddituale della madre, della Per_1 indubbia capacità reddituale del padre, pur allo stato sconosciuta ma da ritenersi presumibilmente conservata, considerati gli altri criteri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c. si ritiene di determinare complessivamente in euro 250,00 mensili il contributo dovuto da per il mantenimento della CP_1 prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza. L'assegno unico va integralmente attribuito alla madre quale genitore collocatario.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto che la domanda non è stata contrastata in giudizio dal convenuto, che ha scelto di non costituirsi, ciò che ha consentito lo sviluppo di una attività processuale molto contenuta, peraltro talvolta stimolata dal Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Romania il 16/8/2009, con atto trascritto al n. 88, parte II, serie C, anno 2021 del
Comune di Lonigo.
2. AFFIDA il figlio minore in via condivisa ai genitori con collocamento presso la madre, Per_1 visite per il padre subordinatamente al gradimento del minore per sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni i giorni di Natale e Capodanno;
il giorno di Pasqua ed il Lunedi pagina 4 di 5 dell'Angelo ad anni alterni;
sette giorni per le festività di Carnevale ad anni alterni;
tre settimane anche non consecutive, compatibilmente alle esigenze del minore (centri estivi od altre attività).
4. FA OBBLIGO a di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di euro Controparte_1
250,00 al mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere al 50% le spese straordinarie, come
[...] regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. ATTRIBUISCE l'assegno unico integralmente alla madre.
6. NULLA sulle spese di lite.
7. SI BB.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
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