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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
RE UC OB, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 51/2021 depositato il 21/01/2021
proposto da
Comune di Venarotta - Via Euste Nardi 63091 Venarotta AP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ente Regionale Per L'Abitazione Pubblica Delle Marche - 02573290422
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 141/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 14/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato il COMUNE DI VENAROTTA (AP) impugnava la sentenza n.141/20 della
Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, con cui era stato accolto il ricorso dell' ENTE
REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE proposto contro gli avvisi di accertamento nn.27/2014, 24/2015 e 4/2016, rispettivamente, per le annualità 2015, 2016 e 2017 con cui era stato richiesto il pagamento dell'IMU per la complessiva somma di euro € 8.085,00 oltre interessi con riferimento ad alcuni immobili di sua proprietà siti nel territorio comunale.
Il ricorso era stato accolto, avendo ritenuto il giudice di primo grado, che trattandosi di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata i suddetti immobili possedevano i requisiti essere qualificati alloggi sociali ai sensi dell'art.13, c.2 del D.L. 201/2011 e godere dell'esenzione fiscale.
All'udienza del 28.10.2025 le parti chiedevano un rinvio della discussione essendo in stato avanzato una trattativa per la definizione transattiva della controversia.
La causa era rinviata all'udienza del 27.1.2026 in esito alla quale la causa era decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preso atto che in data 10.12.2025 il Comune di Venarotta dava atto che la controversia si era definita in via transattiva e depositava atto di rinuncia all'appello e chiedeva la declaratoria di estinzione del procedimento a spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Contestualmente l'RA sottoscriveva il medesimo atto per accettazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese di entrambi i gradi il giud. est. il presidente
RO ER AR VI ST
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
RE UC OB, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 51/2021 depositato il 21/01/2021
proposto da
Comune di Venarotta - Via Euste Nardi 63091 Venarotta AP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ente Regionale Per L'Abitazione Pubblica Delle Marche - 02573290422
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 141/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 14/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato il COMUNE DI VENAROTTA (AP) impugnava la sentenza n.141/20 della
Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, con cui era stato accolto il ricorso dell' ENTE
REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE proposto contro gli avvisi di accertamento nn.27/2014, 24/2015 e 4/2016, rispettivamente, per le annualità 2015, 2016 e 2017 con cui era stato richiesto il pagamento dell'IMU per la complessiva somma di euro € 8.085,00 oltre interessi con riferimento ad alcuni immobili di sua proprietà siti nel territorio comunale.
Il ricorso era stato accolto, avendo ritenuto il giudice di primo grado, che trattandosi di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata i suddetti immobili possedevano i requisiti essere qualificati alloggi sociali ai sensi dell'art.13, c.2 del D.L. 201/2011 e godere dell'esenzione fiscale.
All'udienza del 28.10.2025 le parti chiedevano un rinvio della discussione essendo in stato avanzato una trattativa per la definizione transattiva della controversia.
La causa era rinviata all'udienza del 27.1.2026 in esito alla quale la causa era decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preso atto che in data 10.12.2025 il Comune di Venarotta dava atto che la controversia si era definita in via transattiva e depositava atto di rinuncia all'appello e chiedeva la declaratoria di estinzione del procedimento a spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Contestualmente l'RA sottoscriveva il medesimo atto per accettazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese di entrambi i gradi il giud. est. il presidente
RO ER AR VI ST