CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1213/2022 depositato il 22/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 4077 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento meglio in epigrafe di sentenza indicata.
Si è costituito il Comune di Canicattì.
All'udienza del 21.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la mancata notificazione degli atti presupposti, oggetto dell'ingiunzione impugnata. Il Comune, costituito, non ne ha fornito prova.
Va pertanto annullata l'ingiunzione qui impugnata.
Il Comune va condannato alla rifusione al ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 710,00 di cui € 30,00 per spese documentate ed il resto per compenso, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a.
P.Q.M.
annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata;
condanna il Comune di Canicattì alla rifusione al ricorrente delle spese di lite che si liquidano in in € 710,00 di cui € 30,00 per spese documentate ed il resto per compenso, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a.
Agrigento, 21 gennaio 2026
Il Presidente est.
RE TT
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1213/2022 depositato il 22/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 4077 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento meglio in epigrafe di sentenza indicata.
Si è costituito il Comune di Canicattì.
All'udienza del 21.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la mancata notificazione degli atti presupposti, oggetto dell'ingiunzione impugnata. Il Comune, costituito, non ne ha fornito prova.
Va pertanto annullata l'ingiunzione qui impugnata.
Il Comune va condannato alla rifusione al ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 710,00 di cui € 30,00 per spese documentate ed il resto per compenso, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a.
P.Q.M.
annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata;
condanna il Comune di Canicattì alla rifusione al ricorrente delle spese di lite che si liquidano in in € 710,00 di cui € 30,00 per spese documentate ed il resto per compenso, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a.
Agrigento, 21 gennaio 2026
Il Presidente est.
RE TT