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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5062 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati RUSIGNUOLO Parte_1 C.F._1
MAURO e APICELLA GAIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di delibera condominiale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la ricorrente, sola costituita, come in ricorso.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. La condomina ricorrente, previo esperimento, con esito negativo, di mediazione, ha impugnato le delibere assunte dall'assemblea del convenuto in data 17/07/2024 lamentando di non CP_1
avervi potuto prendere parte giacché mai convocata.
2. Il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza sono stati notificati in data 22/11/2024 alla casella pec dell'Amministratore condominiale. Email_1
3. Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
1 4. All'udienza del giorno 11/03/2025, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. L'impugnazione è tempestiva.
La ricorrente, che non ha partecipato all'assemblea, ha riferito di essere venuta a conoscenza solo in data 09/09/2024 delle relative delibere, il cui verbale non risulta esserle stato trasmesso in precedenza;
ha quindi avviato la mediazione il 10/09/2024, conclusasi con esito negativo il 14/10/2024, e infine radicato il presente procedimento il 18/10/2024.
Nel merito, è fondata, e viene accolta ai sensi dell'art. 1137 c.c., la domanda di annullamento delle delibere assunte in seno all'assemblea condominiale del 17/07/2024, non risultando che la condomina ricorrente vi sia stata convocata (cfr. Cass., 07/03/2005, n. 4806).
6. Da respingere, invece, la domanda di risarcimento del danno pure proposta dalla ricorrente, stante l'assoluta genericità della pretesa (nulla si dice degli asseriti pregiudizi di cui si chiede il ristoro) e l'assenza di prove a sostegno (tale non è la nota pro forma prodotta sub doc. 5 che, in quanto tale, non attesta esborsi di sorta).
7. Ugualmente da respingere la richiesta di “ordinare al che disponga per Controparte_2
la convocazione dell'assemblea straordinaria al fine di discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno di cui all'assemblea tenutasi il giorno 17.07.2024, prevedendo una data entro il quale debba tenersi detta assemblea e condannare il ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 614bisc.p.c. al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo.”. Sarà, invero, compito dell'Amministratore, che al momento non risulta ovviamente inadempiente, preso atto della presente decisione, disporre nuova e rituale convocazione di tutti i condomini.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto ai sensi CP_1
dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva, e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- annulla le deliberazioni assunte dall'assemblea del convenuto in data 17/07/2024; CP_1
2 - condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro CP_1
1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA.
Modena, 12/03/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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