Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 19/01/2026, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5284 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Paolo Persichini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
DECRETO MINISTERIALE DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa FL ZE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
alla camera di consiglio del 26/11/2025, fissata ai sensi dell’art. 72 bis cod. proc. amm., è stato dato avviso ex art. 73 CPA al difensore della parte ricorrente dell’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso all’Amministrazione e comunque dell’intervenuta perenzione per omesso deposito dell’istanza di fissazione udienza nei termini prescritti;
il difensore ha chiesto un differimento della trattazione per replicare; non si è tuttavia poi avvalso di tale facoltà, non avendo depositato memorie difensive;
nessuno era presente neppure alla camera di consiglio odierna;
Ritenuto che:
il ricorso è inammissibile per mancata notifica all’Amministrazione; non vi è luogo alla pronuncia sulle spese in mancanza di costituzione della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ZE, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FL ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.