Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00665/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2025, proposto da AR ET GI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di NT TT e AR IM, non costituite in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità:
- del silenzio rigetto in merito all’istanza di accesso formulata in data 7 giugno 2025 afferente una procedura di conferimento incarichi professionali;
- nonché per la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a consentire l’esibizione della documentazione richiesta;
Visti il ricorso, i relativi allegati e la memoria depositati dalla ricorrente;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria depositati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa.
Relatrice nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la dott.ssa AN NE e uditi i difensori presenti così come specificato nel verbale.
Considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, notificato in data 4 settembre 2025, AR ET GI ha impugnato il silenzio rigetto in merito ad una istanza di accesso formulata, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (“ASP”), in data 7 giugno 2025, afferente una procedura di conferimento incarichi professionali.
Nelle more del giudizio l’ASP ha fornito riscontro rappresentando come il ritardo nello stesso fosse imputabile ad un disguido tecnico, riconducibile all’elevata mole di istanze di accesso pervenute.
Si è costituita in giudizio l’ASP deducendo, pertanto, l’improcedibilità del ricorso; nel merito ha insistito per l’infondatezza dello stesso.
Con memoria depositata in vista dell’udienza parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e ha insistito per la condanna alle spese, a titolo di soccombenza virtuale, a carico dell’ASP resistente.
All’udienza camerale del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Per pacifica giurisprudenza, la cessata materia del contendere che definisce il giudizio nel merito, con attitudine al giudicato formale e sostanziale “… consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio a seguito di un provvedimento dell’Amministrazione, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale ” (Cons. Stato, V, 7 aprile2023, n. 3620; Cons. Stato, VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
Nel caso di specie, l’ostensione di quanto richiesto dalla parte ricorrente costituisce adempimento spontaneo non compulsato dal Tribunale e pienamente satisfattivo dell’interesse azionato, cui consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in conformità a quanto riconosciuto dalle stesse parti in giudizio.
Va dichiarata, pertanto, cessata la materia del contendere.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale e tiene conto dell’ostensione della documentazione richiesta avvenuta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO UN, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AN NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NE | CO UN |
IL SEGRETARIO