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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FASANO RI, Presidente
NA AN, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1288/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 5 - Sede Taranto - Molo Polisettoriale S.s. 106 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025 A 7922 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03/10/2025, la società Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento sopra indicato, scaturito da verifiche fiscali effettuate dai funzionari ADM e formalizzate nel Processo Verbale di Constatazione (PVC) del 04/11/2024.
La ricorrente lamentava, in via preliminare, la nullità dell'atto per difetto di contraddittorio, asserendo che la verifica sarebbe avvenuta in assenza del legale rappresentante e senza indicazione degli orari di inizio e fine operazioni. Nel merito, contestava i criteri di calcolo della giacenza e della densità del prodotto (0,822 kg/litro contro lo 0,818 riscontrato in precedenti verifiche), criticando la ricostruzione dei carichi e scarichi effettuata per l'intero periodo dal 10/02/2023 al 08/08/2024 anziché su base annua. Lamentava infine la mancata evasione di un'istanza di accesso agli atti.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio delle Dogane di Taranto, depositando controdeduzioni con le quali ribadiva la piena legittimità del proprio operato. L'Ufficio evidenziava che il Ricorrente_1 era presente alla verifica, aveva siglato ogni pagina del verbale e rinunciato espressamente all'assistenza. Precisava, inoltre, che i calcoli dei cali e delle eccedenze erano stati eseguiti in conformità al D.Lgs. n. 504/95 (TUA) e al D.M. n. 55/2000, riscontrando gravi irregolarità contabili, tra cui vendite di gasolio agricolo a ditte cessate e giacenze di gasolio auto "artefatte" attraverso carichi inesistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione relativa al difetto di contraddittorio è smentita dalle risultanze documentali. Dal verbale di verifica dell'08/08/2024 emerge chiaramente che il legale rappresentante, Nominativo_1, non solo era presente, ma ha dichiarato di voler presenziare direttamente all'attività, siglando ogni pagina dell'atto. È inoltre riportato l'orario di inizio (ore 8:50) e di fine (ore 17:10) delle operazioni. Quanto all'accesso agli atti, l'Ufficio ha dimostrato di aver fornito riscontro in data 08/10/2025, ben prima dei termini di legge.
Anche la contestazione sulla densità del prodotto è infondata. Osserva il Collegio che i funzionari hanno operato sulla base dei dati tecnici rilevati in sede di inventario, seguendo le procedure standard di conversione da kg a litri alla temperatura di 15°C. Quanto poi al periodo di osservazione, l'Ufficio ha correttamente applicato la Tabella A allegata al D.M. n. 55/2000, la quale prevede che i cali siano commisurati al carico di magazzino a partire dalla data dell'ultimo inventario (nel caso di specie, quello della Guardia di Finanza del
10/02/2023).Ne deriva che la pretesa della ricorrente di frazionare il calcolo non trova supporto normativo nel caso di verifiche che coprono più annualità.
Nel merito della pretesa impositiva, è emerso che:
-per il gasolio agricolo, sono state accertate estrazioni destinate a ditte che avevano cessato l'attività da anni (2011, 2014, 2017), rendendo così illegittima l'applicazione dell'aliquota agevolata e giustificando il recupero della differenza di accisa;
-per il gasolio autotrazione, è stata rilevata una giacenza contabile negativa derivante da una contabilità
"artefatta". L'Ufficio ha documentato l'emissione di documenti di carico per operazioni inesistenti, come nel caso di un EDS di carico emesso proprio durante la verifica senza che alcun prodotto fosse stato effettivamente introdotto;
In definitiva, sono state riscontrate eccedenze non ammesse e cali superiori alle tolleranze di legge, che configurano la violazione delle norme sulla circolazione e deposito dei prodotti energetici;
A fronte di questo composito quadro indiziario la ricorrente non ha offerto riscontri probatori idonei a ribaltare la valenza degli accertamenti matematici e documentali eseguiti dall'Amministrazione, limitandosi ad indicare quale causa dei cali e della volatilità dei volumi dei carburanti le alte temperature estive del periodo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma la legittimità dell'avviso opposto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FASANO RI, Presidente
NA AN, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1288/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 5 - Sede Taranto - Molo Polisettoriale S.s. 106 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025 A 7922 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03/10/2025, la società Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento sopra indicato, scaturito da verifiche fiscali effettuate dai funzionari ADM e formalizzate nel Processo Verbale di Constatazione (PVC) del 04/11/2024.
La ricorrente lamentava, in via preliminare, la nullità dell'atto per difetto di contraddittorio, asserendo che la verifica sarebbe avvenuta in assenza del legale rappresentante e senza indicazione degli orari di inizio e fine operazioni. Nel merito, contestava i criteri di calcolo della giacenza e della densità del prodotto (0,822 kg/litro contro lo 0,818 riscontrato in precedenti verifiche), criticando la ricostruzione dei carichi e scarichi effettuata per l'intero periodo dal 10/02/2023 al 08/08/2024 anziché su base annua. Lamentava infine la mancata evasione di un'istanza di accesso agli atti.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio delle Dogane di Taranto, depositando controdeduzioni con le quali ribadiva la piena legittimità del proprio operato. L'Ufficio evidenziava che il Ricorrente_1 era presente alla verifica, aveva siglato ogni pagina del verbale e rinunciato espressamente all'assistenza. Precisava, inoltre, che i calcoli dei cali e delle eccedenze erano stati eseguiti in conformità al D.Lgs. n. 504/95 (TUA) e al D.M. n. 55/2000, riscontrando gravi irregolarità contabili, tra cui vendite di gasolio agricolo a ditte cessate e giacenze di gasolio auto "artefatte" attraverso carichi inesistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione relativa al difetto di contraddittorio è smentita dalle risultanze documentali. Dal verbale di verifica dell'08/08/2024 emerge chiaramente che il legale rappresentante, Nominativo_1, non solo era presente, ma ha dichiarato di voler presenziare direttamente all'attività, siglando ogni pagina dell'atto. È inoltre riportato l'orario di inizio (ore 8:50) e di fine (ore 17:10) delle operazioni. Quanto all'accesso agli atti, l'Ufficio ha dimostrato di aver fornito riscontro in data 08/10/2025, ben prima dei termini di legge.
Anche la contestazione sulla densità del prodotto è infondata. Osserva il Collegio che i funzionari hanno operato sulla base dei dati tecnici rilevati in sede di inventario, seguendo le procedure standard di conversione da kg a litri alla temperatura di 15°C. Quanto poi al periodo di osservazione, l'Ufficio ha correttamente applicato la Tabella A allegata al D.M. n. 55/2000, la quale prevede che i cali siano commisurati al carico di magazzino a partire dalla data dell'ultimo inventario (nel caso di specie, quello della Guardia di Finanza del
10/02/2023).Ne deriva che la pretesa della ricorrente di frazionare il calcolo non trova supporto normativo nel caso di verifiche che coprono più annualità.
Nel merito della pretesa impositiva, è emerso che:
-per il gasolio agricolo, sono state accertate estrazioni destinate a ditte che avevano cessato l'attività da anni (2011, 2014, 2017), rendendo così illegittima l'applicazione dell'aliquota agevolata e giustificando il recupero della differenza di accisa;
-per il gasolio autotrazione, è stata rilevata una giacenza contabile negativa derivante da una contabilità
"artefatta". L'Ufficio ha documentato l'emissione di documenti di carico per operazioni inesistenti, come nel caso di un EDS di carico emesso proprio durante la verifica senza che alcun prodotto fosse stato effettivamente introdotto;
In definitiva, sono state riscontrate eccedenze non ammesse e cali superiori alle tolleranze di legge, che configurano la violazione delle norme sulla circolazione e deposito dei prodotti energetici;
A fronte di questo composito quadro indiziario la ricorrente non ha offerto riscontri probatori idonei a ribaltare la valenza degli accertamenti matematici e documentali eseguiti dall'Amministrazione, limitandosi ad indicare quale causa dei cali e della volatilità dei volumi dei carburanti le alte temperature estive del periodo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma la legittimità dell'avviso opposto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.