CASS
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2025, n. 27501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27501 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ZI NN SA OL - Presidente - Sent. n. sez. 746/2025 IR AM UP – 11/06/2025 MI OC - Relatore - R.G.N. 8240/2025 CA RE IO FR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di L’Aquila, nel procedimento a carico di ZI NA nato in [...] l’[...]; AR ED nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 31 gennaio 2025 del Tribunale di Avezzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI OC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
uditi gli avvocati Antonello Lucangeli, sostituto processuale dell'avvocato Pasquale OT, difensore di fiducia di ZI NA, e SO AR, difensore di fiducia di AR ED, che hanno concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27501 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/06/2025 2 1. Con sentenza del 31 gennaio 2025, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ED AR e NA ZI ritenendo il reato loro ascritto (artt. 99, 110, 624, 625 nn. 5 e 7) estinto per intervenuta prescrizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, la violazione dell'art. 157 cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto maturato il termine di prescrizione non rilevando che, per il furto pluriaggravato loro contestato, il termine massimo di prescrizione dovrebbe individuarsi in anni dodici e mesi sei. 1. Il ricorso è fondato. 2. Il reato contestato ai ricorrenti prevede (in ragione delle due aggravanti suindicate ed a prescindere dall’aumento per la recidiva contestata al solo ZI) la pena edittale massima di anni dieci di reclusione, con conseguente parallela determinazione del termine di prescrizione, evidentemente neanche oggi maturato (in relazione ad un reato commesso il 14 dicembre 2016). E, nel provvedimento impugnato, manca ogni motivazione in ordine all’eventuale ritenuta insussistenza delle aggravanti. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avezzano, in diversa composizione fisica, per il giudizio. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Avezzano. Così deciso l’11 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI OC ZI SA NN OL 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI OC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
uditi gli avvocati Antonello Lucangeli, sostituto processuale dell'avvocato Pasquale OT, difensore di fiducia di ZI NA, e SO AR, difensore di fiducia di AR ED, che hanno concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27501 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/06/2025 2 1. Con sentenza del 31 gennaio 2025, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ED AR e NA ZI ritenendo il reato loro ascritto (artt. 99, 110, 624, 625 nn. 5 e 7) estinto per intervenuta prescrizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, la violazione dell'art. 157 cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto maturato il termine di prescrizione non rilevando che, per il furto pluriaggravato loro contestato, il termine massimo di prescrizione dovrebbe individuarsi in anni dodici e mesi sei. 1. Il ricorso è fondato. 2. Il reato contestato ai ricorrenti prevede (in ragione delle due aggravanti suindicate ed a prescindere dall’aumento per la recidiva contestata al solo ZI) la pena edittale massima di anni dieci di reclusione, con conseguente parallela determinazione del termine di prescrizione, evidentemente neanche oggi maturato (in relazione ad un reato commesso il 14 dicembre 2016). E, nel provvedimento impugnato, manca ogni motivazione in ordine all’eventuale ritenuta insussistenza delle aggravanti. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avezzano, in diversa composizione fisica, per il giudizio. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Avezzano. Così deciso l’11 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI OC ZI SA NN OL 3