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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1349/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6266/2019 depositato il 16/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana, 20 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Orsini 9 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 993/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 9 e pubblicata il 20/02/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620010094349405 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2017, Ricorrente_1 impugnò le cartelle di pagamento n. 29620016043422 e n. 29620010094349405, sostenendo che ne era venuta a conoscenza solo attraverso gli estratti di ruolo richiesti all'Agente della Riscossione ed eccependo, comunque, la prescrizione dei crediti.
Con sentenza dei giorni 5/20 febbraio 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dichiarò cessata la materia del contendere relativamente alla prima delle anzidette cartelle, per suo sopravvenuto annullamento, e, per il resto, dichiarò inammissibile il ricorso.
La Ricorrente_1 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, e RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., ritualmente costituitesi, hanno chiesto il rigetto del gravame.
Indi, disposta dapprima la sospensione del giudizio ex art. 1 co. 236 della legge n. 197 del 2022 e quindi la sua prosecuzione, all'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è controverso tra le parti, che hanno reso sul punto dichiarazione conforme all'udienza del 22 aprile
2024, e risulta, comunque, dalla documentazione prodotta che, nelle more del giudizio, l'appellante ha aderito alla c.d. “rottamazione quater”, prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, della legge n. 197/2022, e ha provveduto nei termini stabiliti al pagamento delle prime tre rate di quanto complessivamente dovuto.
Ai sensi del predetto art.1, co. 236, secondo periodo, sul quale è intervenuto, con norma di interpretazione autentica, l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del
2025, secondo cui “ Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio ….” deve essere, di conseguenza, dichiarata l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione tra le parti anche delle spese di questo secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 993/9/19 dei giorni 5/20 febbraio 2019, appellata da Ricorrente_1, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa interamente tra le parti anche le spese di questo secondo grado.
Palermo, 19 gennaio 2026
Il Presidente est.
IO OV
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6266/2019 depositato il 16/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana, 20 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Orsini 9 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 993/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 9 e pubblicata il 20/02/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620010094349405 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2017, Ricorrente_1 impugnò le cartelle di pagamento n. 29620016043422 e n. 29620010094349405, sostenendo che ne era venuta a conoscenza solo attraverso gli estratti di ruolo richiesti all'Agente della Riscossione ed eccependo, comunque, la prescrizione dei crediti.
Con sentenza dei giorni 5/20 febbraio 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dichiarò cessata la materia del contendere relativamente alla prima delle anzidette cartelle, per suo sopravvenuto annullamento, e, per il resto, dichiarò inammissibile il ricorso.
La Ricorrente_1 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, e RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., ritualmente costituitesi, hanno chiesto il rigetto del gravame.
Indi, disposta dapprima la sospensione del giudizio ex art. 1 co. 236 della legge n. 197 del 2022 e quindi la sua prosecuzione, all'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è controverso tra le parti, che hanno reso sul punto dichiarazione conforme all'udienza del 22 aprile
2024, e risulta, comunque, dalla documentazione prodotta che, nelle more del giudizio, l'appellante ha aderito alla c.d. “rottamazione quater”, prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, della legge n. 197/2022, e ha provveduto nei termini stabiliti al pagamento delle prime tre rate di quanto complessivamente dovuto.
Ai sensi del predetto art.1, co. 236, secondo periodo, sul quale è intervenuto, con norma di interpretazione autentica, l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del
2025, secondo cui “ Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio ….” deve essere, di conseguenza, dichiarata l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione tra le parti anche delle spese di questo secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 993/9/19 dei giorni 5/20 febbraio 2019, appellata da Ricorrente_1, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa interamente tra le parti anche le spese di questo secondo grado.
Palermo, 19 gennaio 2026
Il Presidente est.
IO OV