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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/11/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa LE NG Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott. RO IU RD Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1255/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA CH ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace nonché
Il P.M. in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24 settembre 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso depositato in data 26.9.2024 , premesso d'aver intrattenuto un Parte_1
rapporto di convivenza more uxorio con , nel corso della quale il 24.8.2017 Controparte_1
1 era nato il figlio IU e che la relazione si era oramai interrotta, adiva il Tribunale affinché venisse regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore alle seguenti condizioni: “a) Confermare le condizioni precedentemente concordate nella scrittura privata ad eccezione del punto 3 (Si precisa che gli assegni familiari che eventualmente verranno percepiti saranno come da comune accordo versati su un libretto cointestato nell'interesse del piccolo. Entrambi i genitori potranno prelevare importi solo e nell'interesse del piccolo), perché mai attuato;
b) In caso contrario, stabilire un calendario settimanale degli incontri tra e al fine di Controparte_1 Controparte_2 regolarizzare ed equilibrare il rapporto tra i due, prendendo in considerazione l'interesse primario del minore;
c) Fissare altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento e alla cura della minore”.
Il resistente, ritualmente evocato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19.3.2025, lo scrivente, quale Giudice delegato, sentita la ricorrente, in via temporanea ed urgente adottava i seguenti provvedimenti: “- dispone per il diritto di visita come da scrittura privata sottoscritta dalle parti (il 6.4.2018) e versata in atti dalla ricorrente;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 200,00 mensili, soggetta a rivalutazione ISTAT,
a titolo di contributo al mantenimento del figlio IU, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa” (v. ord. 22.3.2025).
Istruita con documentazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 24.9.2025 (cfr. ord. 28.9.2025). Il P.M. interveniva regolarmente.
3. E' pacifico che la convivenza more uxorio tra le parti sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Va premesso che l'età del minore (classe 2017) risulta ancora troppo tenera per poterne ritenere sussistente la capacità di discernimento (ossia la capacità di capire ciò che è effettivamente opportuno nel suo interesse) e, peraltro, del suo ascolto non si ravvisa alcuna necessità stanti le risultanze processuali.
4. Ciò posto, stante il preminente interesse del minore e tenuto conto delle deduzioni e allegazioni difensive in atti, si ritiene equo e congruo disporre quanto segue.
2 Con riferimento alle visite, il resistente potrà vedere il figlio IU il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle 15 alle 19 e due weekend al mese dalle 15 alle 19 del sabato e della domenica, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni dei genitori e con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
Quanto ai profili economici, va osservato che grava sui genitori l'obbligo ex lege di contribuire solidalmente al mantenimento del figlio e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della prole.
Orbene, convivendo il minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e tenuto conto delle risultanze documentali in atti, va confermata la misura stabilita in sede di provvedimenti temporanei e quindi va posto a carico del resistente, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 200,00, oltre adeguamento annuale
Istat e 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (e invero, poiché un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, l'obbligo di mantenimento deve retroagire al momento della domanda giudiziale, ossia dalla data di deposito del ricorso introduttivo - v. tra tante
Cass. ord. n. 10788/18 del 4.5.2018 e Cass. ord. 10787/17 del 3.5.2017).
5. La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dispone per le visite come in parte motiva;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio IU, la somma complessiva di € 200,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di partecipare al pagamento del 50% delle spese
3 straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
RO IU RD LE NG
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa LE NG Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott. RO IU RD Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1255/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA CH ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace nonché
Il P.M. in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24 settembre 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso depositato in data 26.9.2024 , premesso d'aver intrattenuto un Parte_1
rapporto di convivenza more uxorio con , nel corso della quale il 24.8.2017 Controparte_1
1 era nato il figlio IU e che la relazione si era oramai interrotta, adiva il Tribunale affinché venisse regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore alle seguenti condizioni: “a) Confermare le condizioni precedentemente concordate nella scrittura privata ad eccezione del punto 3 (Si precisa che gli assegni familiari che eventualmente verranno percepiti saranno come da comune accordo versati su un libretto cointestato nell'interesse del piccolo. Entrambi i genitori potranno prelevare importi solo e nell'interesse del piccolo), perché mai attuato;
b) In caso contrario, stabilire un calendario settimanale degli incontri tra e al fine di Controparte_1 Controparte_2 regolarizzare ed equilibrare il rapporto tra i due, prendendo in considerazione l'interesse primario del minore;
c) Fissare altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento e alla cura della minore”.
Il resistente, ritualmente evocato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19.3.2025, lo scrivente, quale Giudice delegato, sentita la ricorrente, in via temporanea ed urgente adottava i seguenti provvedimenti: “- dispone per il diritto di visita come da scrittura privata sottoscritta dalle parti (il 6.4.2018) e versata in atti dalla ricorrente;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 200,00 mensili, soggetta a rivalutazione ISTAT,
a titolo di contributo al mantenimento del figlio IU, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa” (v. ord. 22.3.2025).
Istruita con documentazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 24.9.2025 (cfr. ord. 28.9.2025). Il P.M. interveniva regolarmente.
3. E' pacifico che la convivenza more uxorio tra le parti sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Va premesso che l'età del minore (classe 2017) risulta ancora troppo tenera per poterne ritenere sussistente la capacità di discernimento (ossia la capacità di capire ciò che è effettivamente opportuno nel suo interesse) e, peraltro, del suo ascolto non si ravvisa alcuna necessità stanti le risultanze processuali.
4. Ciò posto, stante il preminente interesse del minore e tenuto conto delle deduzioni e allegazioni difensive in atti, si ritiene equo e congruo disporre quanto segue.
2 Con riferimento alle visite, il resistente potrà vedere il figlio IU il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle 15 alle 19 e due weekend al mese dalle 15 alle 19 del sabato e della domenica, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni dei genitori e con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
Quanto ai profili economici, va osservato che grava sui genitori l'obbligo ex lege di contribuire solidalmente al mantenimento del figlio e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della prole.
Orbene, convivendo il minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e tenuto conto delle risultanze documentali in atti, va confermata la misura stabilita in sede di provvedimenti temporanei e quindi va posto a carico del resistente, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 200,00, oltre adeguamento annuale
Istat e 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (e invero, poiché un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, l'obbligo di mantenimento deve retroagire al momento della domanda giudiziale, ossia dalla data di deposito del ricorso introduttivo - v. tra tante
Cass. ord. n. 10788/18 del 4.5.2018 e Cass. ord. 10787/17 del 3.5.2017).
5. La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dispone per le visite come in parte motiva;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio IU, la somma complessiva di € 200,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di partecipare al pagamento del 50% delle spese
3 straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
RO IU RD LE NG
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