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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1049/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, via Aldo Moro, n. 10, presso lo studio Parte_1 esco CO (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2 lle liti in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 29/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione nn. OI-001425855, OI- 001393583, OI-002477735, notificate il 3.05.2023, ed emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali degli anni 2016, 2017 e 2020, in ragione della omessa ricezione dell'avviso di accertamento prodromico alle ordinanze impugnate, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) IN VIA PRELIMINARE SIA DICHIARATA l'intervenuta prescrizione quinquennale in riferimento alle richieste avanzate dall'Ente impositore e, soprattutto, in riferimento alla sanzione indicata ed applicata peraltro in maniera sproporzionata. B) Siano Dichiarati Nulli i Provvedimenti impugnati, attesa la loro accessorietà all'elemento retributivo poiché, nella fattispecie, nessuna retribuzione o altro emolumento è stato versato alla lavoratrice. C) Sia Dichiarata la Decadenza dei Provvedimenti oggetto di censura, attesa la violazione dell'art. 14 L. 689/81 in considerazione della circostanza, giuridicamente rilevante, per la quale gli stessi sono stati notificati, anche a titolo di contestazione della violazione indicata, oltre i termini perentori di giorni dalla commessa violazione Pt_2 medesima. D) Sia comunque Dichiarata la Nullità dell' Ingiunzione - Ordinanza Ingiunzione n° OI- 002477735 Protocollo , atteso che nell'anno 2020 CodiceFiscale_1 nessun rapporto di lavoro è stato in E) IN VIA DEL TUTTO Parte_1
SUBORDINATA Voglia il Tribunale Adito, considerata la s ella somma comminata a titolo di sanzione, in riferimento agli art.li 10 ed 11 L. 689/81, come aggiornata dal D.L. 48/2023 (art. 23), Ordinare la rimodulazione, rideterminandola, della sanzione applicata, tenuto conto dello status di pensionato non coltivatore del conduttore del fondo, odierno ricorrente ed in considerazione, come già espresso, che il citato D.L. 48/2023 ridetermina la pena amministrativa da eventualmente comminare, in abrogazione a quella sancita dall'art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 come contestato”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici, ossia gli atti di accertamento n. 2202.21/04/2023.0067899; CP_1
202.21/04/2023.0067883 e 2202.21/09/20 1878, rispettivamente il CP_1 CP_1
2024, il 29.01.2024 e il 20.01.20 contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.21/04/2023.0067883, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1
i sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2017. Relativamente all'anno 2017, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.21/04/2023.0067899, poi riportato dall'ordinanza CP_1 ingiunzione impugnata, i nov giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2018. Relativamente all'anno 2020, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.21/04/2023.0067901, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1
i sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2021.
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 29.01.2024 e il 20.01.2024, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzionali impugnate.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni nn. OI-001425855, OI- 001393583 e OI-002477735;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 14.05.2025 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, via Aldo Moro, n. 10, presso lo studio Parte_1 esco CO (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2 lle liti in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 29/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione nn. OI-001425855, OI- 001393583, OI-002477735, notificate il 3.05.2023, ed emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali degli anni 2016, 2017 e 2020, in ragione della omessa ricezione dell'avviso di accertamento prodromico alle ordinanze impugnate, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) IN VIA PRELIMINARE SIA DICHIARATA l'intervenuta prescrizione quinquennale in riferimento alle richieste avanzate dall'Ente impositore e, soprattutto, in riferimento alla sanzione indicata ed applicata peraltro in maniera sproporzionata. B) Siano Dichiarati Nulli i Provvedimenti impugnati, attesa la loro accessorietà all'elemento retributivo poiché, nella fattispecie, nessuna retribuzione o altro emolumento è stato versato alla lavoratrice. C) Sia Dichiarata la Decadenza dei Provvedimenti oggetto di censura, attesa la violazione dell'art. 14 L. 689/81 in considerazione della circostanza, giuridicamente rilevante, per la quale gli stessi sono stati notificati, anche a titolo di contestazione della violazione indicata, oltre i termini perentori di giorni dalla commessa violazione Pt_2 medesima. D) Sia comunque Dichiarata la Nullità dell' Ingiunzione - Ordinanza Ingiunzione n° OI- 002477735 Protocollo , atteso che nell'anno 2020 CodiceFiscale_1 nessun rapporto di lavoro è stato in E) IN VIA DEL TUTTO Parte_1
SUBORDINATA Voglia il Tribunale Adito, considerata la s ella somma comminata a titolo di sanzione, in riferimento agli art.li 10 ed 11 L. 689/81, come aggiornata dal D.L. 48/2023 (art. 23), Ordinare la rimodulazione, rideterminandola, della sanzione applicata, tenuto conto dello status di pensionato non coltivatore del conduttore del fondo, odierno ricorrente ed in considerazione, come già espresso, che il citato D.L. 48/2023 ridetermina la pena amministrativa da eventualmente comminare, in abrogazione a quella sancita dall'art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 come contestato”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici, ossia gli atti di accertamento n. 2202.21/04/2023.0067899; CP_1
202.21/04/2023.0067883 e 2202.21/09/20 1878, rispettivamente il CP_1 CP_1
2024, il 29.01.2024 e il 20.01.20 contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.21/04/2023.0067883, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1
i sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2017. Relativamente all'anno 2017, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.21/04/2023.0067899, poi riportato dall'ordinanza CP_1 ingiunzione impugnata, i nov giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2018. Relativamente all'anno 2020, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.21/04/2023.0067901, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1
i sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2021.
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 29.01.2024 e il 20.01.2024, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzionali impugnate.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni nn. OI-001425855, OI- 001393583 e OI-002477735;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 14.05.2025 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani