CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18724 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di LE RI nato a [...] il [...] avverso il decreto reso 1'11 maggio 2022 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Lori Perla che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Salerno, parzialmente riformando il decreto di sequestro funzionale alla confisca emesso nei confronti di AD IO dal Tribunale di Salerno, sezione misure di prevenzione, il 17 Febbraio 2022, ha confermato la pericolosità di tipo generico prevista dall'art.1 lett. D d.lgs. 159/2011, trattandosi di soggetto dedito sistematicamente alla commissione di reati contro il patrimonio che viveva anche in parte con i proventi di attività delittuosa e ha disposto il sequestro di alcuni beni per i quali era stato negato dal tribunale;
ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica teso al riconoscimento della pericolosità cosiddetta qualificata prevista dall'art.4 d.lgs.cit. e ha respinto la richiesta di sequestro avanzata dalla Procura appellante in ordine ad alcuni beni immobili acquistati da NO SA, coniuge dell' AD. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18724 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 16/02/2023 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il pubblico ministero deducendo: 2.1violazione di legge in relazione agli articoli 27,10 e 4 lettera A e B del d.lgs. n. 159/2011 poiché la corte ha ritenuto che nei provvedimenti cautelari applicativi della misura di prevenzione patrimoniale il giudice di appello non può pronunciarsi in merito alla natura della pericolosità se non incidentalmente, ovvero se e nella misura in cui la decisione appaia funzionale a quella riguardante la misura patrimoniale. Ritiene il ricorrente che tale affermazione di principio è ispirata ad una interpretazione letterale formalistica e asistematica del tenore di cui al primo comma dell'art.27 del decreto legislativo citato in quanto perimetra, autolimitandoli i poteri cognitivi e deliberativi della Corte di Appello, in ordine al profilo personale della pericolosità. Ed infatti nel procedimento di prevenzione non è preclusa al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la riqualificazione della pericolosità sociale del prevenuto, come chiarito da diverse pronunzie di legittimità. Nel caso di specie vi era un interesse specifico e concreto dell'Ufficio ricorrente ad una delibazione in ordine alla natura della pericolosità del proposto, che invece la corte di merito ha considerato superflua, poiché non incide sull'entità del provvedimento di sequestro. Osserva il ricorrente che la ritenuta inammissibilità da parte della corte di merito di un preventivo giudizio sulla pericolosità ha inciso in concreto sulle successive valutazioni relative al rigetto dell'appello del Procuratore della Repubblica in ordine ai beni per i quali il sequestro era stato negato;
che nell'atto di appello venivano indicati plurimi elementi sintomatici di mafiosità e che il pubblico ministero ha un indubbio interesse ad un'affermazione sulla natura della pericolosità anche nella fase della cautela, in quanto avrebbe imposto l'apprensione anche dei beni per i quali la corte di merito ha ritenuto di rigettare l'appello. 2.2 violazione degli artt. 10 comma 2 e 27 comma 2 del decreto legislativo 159/2011 per omessa motivazione sul perché il giudizio di aggravamento della pericolosità nel senso qualificato richiesto non avrebbe influito sulla sequestrabilità dei beni esclusi dal sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è ammissibile e fondato. 2.E' noto che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere applicate disgiuntamente. Ciò comporta, comunque, che il giudice accerti in via incidentale l'inquadrabilità del proposto nelle categorie dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione, ancorché, come precisa la seconda parte del comma 1 dell'art. 18 D.Lvo 159/2011, l'applicazione della misura patrimoniale prescinda da ogni valutazione in ordine alla "attuale" pericolosità sociale del suo destinatario (Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, Rv. 254547). 2 Sequestro e confisca possono essere adottati solo ove si pervenga ad un preliminare giudizio di pericolosità, pur sganciata dalla nozione di attualità. L'art. 27, d.lgs. 159/2011, in punto di impugnazione del provvedimento di diniego del sequestro, richiama l'art. 10 del medesimo decreto, il quale legittima il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, l'interessato e il suo difensore a proporre ricorso anche per il merito. Il tenore della norma non prevede alcun limite al potere cognitivo del collegio il quale in sede di appello avverso il diniego di un provvedimento cautelare reale, se sollecitato dall'impugnazione, deve estendere il proprio giudizio anche al presupposto del provvedimento di prevenzione, quindi alla natura della pericolosità, generica o qualificata. La corte ha tuttavia ritenuto inammissibile l'appello del pubblico ministero nella parte in cui si riferiva al rigetto della richiesta di riconoscimento della pericolosità qualificata nei confronti del proposto, sul rilievo che in concreto la diversa qualificazione della pericolosità, con la conseguenziale diversa perimetrazione cronologica del giudizio di sproporzione, non avrebbe avuto concreta refluenza sull'individuazione dei beni da sequestrare e l'appellante non avrebbe interesse ad impugnare. Così facendo ha invertito l'ordine logico delle questioni da accertare anche ai fini del sequestro e omesso di 1« effettuare un accertamento incidentale necessario ai fini della applicazione della cautela. Deve di contro affermarsi che il pubblico ministero ha un precipuo interesse, anche in sede cautelare, ad ottenere una modifica del profilo di pericolosità e passare da un'affermazione di pericolosità generica ad un'affermazione di pericolosità qualificata, poiché la natura qualificata della pericolosità comporta una diversa perimetrazione cronologica della stessa con indubbia refluenza sulla individuazione dei beni da sottoporre a sequestro e a confisca, che possono essere individuati anche in epoca successiva al primo sequestro e in conseguenza del diverso arco temporale in cui si è manifestata detta pericolosità. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero sul profilo di pericolosità soggettiva del proposto, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Salerno in diversa composizione per nuovo esame. Roma 16 febbraio 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Lori Perla che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Salerno, parzialmente riformando il decreto di sequestro funzionale alla confisca emesso nei confronti di AD IO dal Tribunale di Salerno, sezione misure di prevenzione, il 17 Febbraio 2022, ha confermato la pericolosità di tipo generico prevista dall'art.1 lett. D d.lgs. 159/2011, trattandosi di soggetto dedito sistematicamente alla commissione di reati contro il patrimonio che viveva anche in parte con i proventi di attività delittuosa e ha disposto il sequestro di alcuni beni per i quali era stato negato dal tribunale;
ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica teso al riconoscimento della pericolosità cosiddetta qualificata prevista dall'art.4 d.lgs.cit. e ha respinto la richiesta di sequestro avanzata dalla Procura appellante in ordine ad alcuni beni immobili acquistati da NO SA, coniuge dell' AD. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18724 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 16/02/2023 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il pubblico ministero deducendo: 2.1violazione di legge in relazione agli articoli 27,10 e 4 lettera A e B del d.lgs. n. 159/2011 poiché la corte ha ritenuto che nei provvedimenti cautelari applicativi della misura di prevenzione patrimoniale il giudice di appello non può pronunciarsi in merito alla natura della pericolosità se non incidentalmente, ovvero se e nella misura in cui la decisione appaia funzionale a quella riguardante la misura patrimoniale. Ritiene il ricorrente che tale affermazione di principio è ispirata ad una interpretazione letterale formalistica e asistematica del tenore di cui al primo comma dell'art.27 del decreto legislativo citato in quanto perimetra, autolimitandoli i poteri cognitivi e deliberativi della Corte di Appello, in ordine al profilo personale della pericolosità. Ed infatti nel procedimento di prevenzione non è preclusa al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la riqualificazione della pericolosità sociale del prevenuto, come chiarito da diverse pronunzie di legittimità. Nel caso di specie vi era un interesse specifico e concreto dell'Ufficio ricorrente ad una delibazione in ordine alla natura della pericolosità del proposto, che invece la corte di merito ha considerato superflua, poiché non incide sull'entità del provvedimento di sequestro. Osserva il ricorrente che la ritenuta inammissibilità da parte della corte di merito di un preventivo giudizio sulla pericolosità ha inciso in concreto sulle successive valutazioni relative al rigetto dell'appello del Procuratore della Repubblica in ordine ai beni per i quali il sequestro era stato negato;
che nell'atto di appello venivano indicati plurimi elementi sintomatici di mafiosità e che il pubblico ministero ha un indubbio interesse ad un'affermazione sulla natura della pericolosità anche nella fase della cautela, in quanto avrebbe imposto l'apprensione anche dei beni per i quali la corte di merito ha ritenuto di rigettare l'appello. 2.2 violazione degli artt. 10 comma 2 e 27 comma 2 del decreto legislativo 159/2011 per omessa motivazione sul perché il giudizio di aggravamento della pericolosità nel senso qualificato richiesto non avrebbe influito sulla sequestrabilità dei beni esclusi dal sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è ammissibile e fondato. 2.E' noto che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere applicate disgiuntamente. Ciò comporta, comunque, che il giudice accerti in via incidentale l'inquadrabilità del proposto nelle categorie dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione, ancorché, come precisa la seconda parte del comma 1 dell'art. 18 D.Lvo 159/2011, l'applicazione della misura patrimoniale prescinda da ogni valutazione in ordine alla "attuale" pericolosità sociale del suo destinatario (Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, Rv. 254547). 2 Sequestro e confisca possono essere adottati solo ove si pervenga ad un preliminare giudizio di pericolosità, pur sganciata dalla nozione di attualità. L'art. 27, d.lgs. 159/2011, in punto di impugnazione del provvedimento di diniego del sequestro, richiama l'art. 10 del medesimo decreto, il quale legittima il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, l'interessato e il suo difensore a proporre ricorso anche per il merito. Il tenore della norma non prevede alcun limite al potere cognitivo del collegio il quale in sede di appello avverso il diniego di un provvedimento cautelare reale, se sollecitato dall'impugnazione, deve estendere il proprio giudizio anche al presupposto del provvedimento di prevenzione, quindi alla natura della pericolosità, generica o qualificata. La corte ha tuttavia ritenuto inammissibile l'appello del pubblico ministero nella parte in cui si riferiva al rigetto della richiesta di riconoscimento della pericolosità qualificata nei confronti del proposto, sul rilievo che in concreto la diversa qualificazione della pericolosità, con la conseguenziale diversa perimetrazione cronologica del giudizio di sproporzione, non avrebbe avuto concreta refluenza sull'individuazione dei beni da sequestrare e l'appellante non avrebbe interesse ad impugnare. Così facendo ha invertito l'ordine logico delle questioni da accertare anche ai fini del sequestro e omesso di 1« effettuare un accertamento incidentale necessario ai fini della applicazione della cautela. Deve di contro affermarsi che il pubblico ministero ha un precipuo interesse, anche in sede cautelare, ad ottenere una modifica del profilo di pericolosità e passare da un'affermazione di pericolosità generica ad un'affermazione di pericolosità qualificata, poiché la natura qualificata della pericolosità comporta una diversa perimetrazione cronologica della stessa con indubbia refluenza sulla individuazione dei beni da sottoporre a sequestro e a confisca, che possono essere individuati anche in epoca successiva al primo sequestro e in conseguenza del diverso arco temporale in cui si è manifestata detta pericolosità. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero sul profilo di pericolosità soggettiva del proposto, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Salerno in diversa composizione per nuovo esame. Roma 16 febbraio 2022