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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2807 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MINUTO SARA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MINUTO SARA, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in data 19.05.2002 in Vado Ligure (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune
di Vado Ligure al numero 8, parte I, anno 2002, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Vado Ligure, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici,
con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“2. il IG. riconoscerà alla IG.ra , a titolo di contribuzione al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, un assegno Persona_1
mensile di euro 200,00 mensili da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra e sul quale già viene versato il mantenimento Pt_1
previsto in separazione;
3. oltre all'assegno periodico, il IG. concorrerà alle spese straordinarie del figlio in CP_1
ragione del 50%;
4. i coniugi si dichiarano autosufficienti e, pertanto, non verranno corrisposti assegni divorzili.”
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2807 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MINUTO SARA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MINUTO SARA, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in data 19.05.2002 in Vado Ligure (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune
di Vado Ligure al numero 8, parte I, anno 2002, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Vado Ligure, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici,
con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“2. il IG. riconoscerà alla IG.ra , a titolo di contribuzione al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, un assegno Persona_1
mensile di euro 200,00 mensili da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra e sul quale già viene versato il mantenimento Pt_1
previsto in separazione;
3. oltre all'assegno periodico, il IG. concorrerà alle spese straordinarie del figlio in CP_1
ragione del 50%;
4. i coniugi si dichiarano autosufficienti e, pertanto, non verranno corrisposti assegni divorzili.”
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)