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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2129/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA MALTA 4 83013 Parte_1
AVELLINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE VINCENZINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
contumace Controparte_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 26.5.25 la parte ricorrente ha esposto:
- di essere una collaboratore scolastico in servizio presso l'I.C. E. Fermi di
Vallata ;
- di aver prestato servizio in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (O.S.A.) alle dipendenze di istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado delle
1 province di Roma e Avellino, per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap, dall'a.s. 2000-2001 all'a.s. 2018/2019
-che in data 9.5.2024 il MINISTERO ha pubblicato il Bando di Concorso per
Titoli per l'accesso e l'aggiornamento del punteggio della Prima Fascia del personale ATA per il profilo professionale del Collaboratore Scolastico [DOC.
03] e che in data 28.5.2024 ha inoltrato Domanda di inclusione nella Provincia di
Avellino;
- che ha dichiarato il servizio svolto come CS per ventisei mesi e 16 giorni (dal
15.9.2021 al 30.6.2022, dal 29.9.2022 al 30.6.2023 e dal 28.9.2023 al 28.5.2024
DOC. 05) nonché il servizio svolto come OSA per centoventuno mesi, chiedendone il riconoscimento;
- che l'Amministrazione HA RICONOSCIUTO IL SERVIZIO OSA
PARZIALMENTE, attribuendo alla lavoratrice 13,50 punti per i ventisette mesi di servizio specifico svolti come CS;
2,50 punti per il titolo di accesso e solo 8.95 punti per il servizio OSA;
- che aveva inutilmente diffidato l'amministrazione ad attribuirle il punteggio corretto.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire “- CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2000/2001 sino all'a.s. 2018/2019 in conformità al DM 9.5.2024; - ACCERTARE E
DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'ATTRIBUZIONE di 18,15 punti per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie
ATA a.s. 2024/2025 della Provincia di Avellino;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio della fase di merito, con attribuzione al procuratore antistatario”.
L'amministrazione scolastica rimaneva contumace.
2 2.
Il ricorso è fondato e va accolto, conformemente all'univoco orientamento di questo Tribunale sulla questione controversa (cfr. sent. Tribunale di Benevento n.
580/2021 e numerose conformi).
Dalla documentazione versata in atti risulta che in occasione Bando di Concorso per Titoli per l'accesso e l'aggiornamento del punteggio della Prima Fascia del personale ATA per il profilo professionale del Collaboratore Scolastico,
l'amministrazione ha riconosciuto 13,50 punti per i ventisette mesi di servizio specifico svolti come CS;
2,50 punti per il titolo di accesso e solo 8.95 punti per il servizio OSA.
Sostiene parte ricorrente che il mancato riconoscimento di detto punteggio contrasti con la tabella di valutazione dei titoli di cui all'A/1 del bando di concorso per l'accesso alla graduatoria permanente, restando del tutto irrilevanti le modalità di reclutamento in virtù delle quali è avvenuta l'assunzione; esso è, inoltre, illogico e contraddittorio, dal momento che la stessa amministrazione ha riconosciuto il punteggio in occasione dell'aggiornamento della posizione nella terza fascia delle medesime graduatorie.
La tabella A/1 di valutazione dei titoli allegata al bando prevede, quanto ai titoli di servizio, che il “servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato” sia valutato con punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
Essa prevede, altresì, che ogni “altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili
3 dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.” sia valutato con punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg., ed
è con riferimento a tale ultima previsione che la ricorrente si duole del mancato riconoscimento del punteggio maturato prestando servizio nella scuola statale come operatrice socio-assistenziale.
Ebbene, è pacifico e non contestato che parte ricorrente nel periodo dedotto in ricorso abbia espletato presso istituti scolastici statali attività di sostegno e assistenza agli alunni disabili, in virtù di una serie di contratti di prestazione occasionale, di collaborazione autonoma, a progetto ovvero coordinata e continuativa, stipulati dai dirigenti scolastici avvalendosi di fondi provinciali, è pacifica, oltre ad essere comprovata dai contratti versati in atti.
Oggetto degli incarichi era l'espletamento di un complesso di mansioni finalizzate a favorire e incentivare i processi di integrazione e socializzazione degli alunni disabili nell'ambito delle attività scolastiche, ricreative e sociali, nonché a garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, fornendo assistenza materiale, organizzativa e integrativa nel corso delle attività curricolari ed extrascolastiche e assicurando altresì la partecipazione ai “gruppi H” e agli incontri di programmazione.
Molti dei contratti prendevano le mosse dal rilievo dell'assenza in Istituto di personale qualificato nell'assistenza ai portatori di handicap e prevedevano l'espletamento dell'attività nell'ambito delle direttive, sia pure di massima, del
D.S., nei locali e con le attrezzature scolastiche, e – pur predicando la massima autonomia del collaboratore – facevano riferimento a orari di lavoro (in sostanza coincidenti con quelli della presenza in istituto degli alunni), imponevano al collaboratore di assicurare la presenza (quotidiana) negli orari di presenza degli alunni disabili e lo obbligavano a comunicare e giustificare le assenze, con trattenuta sulla retribuzione in caso di assenza ingiustificata.
4 L'attività prestata dalla parte ricorrente in virtù dei suddetti contratti appare, pertanto, del tutto assimilabile al “servizio” reso presso istituzioni scolastiche statali in virtù di altre forme di reclutamento (segnatamente, di contratti a termine), mentre non appaiono rilevanti ai fini di causa né il dato – meramente formale – della mancata instaurazione del “rapporto di servizio”, né la circostanza che i compensi, materialmente erogati dagli Istituti scolastici, provenissero da fondi stanziati dalla Provincia. Del resto, è evidente dal tenore letterale dei contratti che il collaboratore era pienamente inserito nell'organizzazione scolastica e tenuto a forme di “coordinamento” assai pregnanti.
Appare, pertanto, evidente, che tale servizio deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal in osservanza del CP_1
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema
Corte - cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA nonchè Cass.
n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019), che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, potendosi giustificare eventuali differenze di trattamento solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata) laddove ricorrano elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano
5 alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_1
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
Nella specie, alla luce dei principi innanzi esposti, non si ravvisa, pertanto, alcun valido motivo di esclusione di tale servizio dal calcolo del punteggio. E tanto tenuto conto che l'attività prestata dalla ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Pertanto, parte resistente avrebbe dovuto riconoscergli integralmente il punteggio di 18,15 punti per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie
ATA a.s. 2024/2025 della Provincia di Avellino come dedotto in ricorso.
Non vi è, conseguentemente, alcuna ragione di negare il riconoscimento del punteggio richiesto né il , rimasto contumace, ne ha specificamente CP_1
allegate e provate nemmeno in sede amministrativa.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta, dichiarandosi il diritto della ricorrente all'attribuzione per il servizio prestato in qualità di OSA dall'a.s.
sino all'a.s. 2018/2019 in conformità al DM 9.5.2024 con attribuzione Parte_2
di 18,15 punti per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie
ATA a.s. 2024/2025 della Provincia di Avellino.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'istruzione documentale previa riduzione stante la serialità della controversia .
6
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione per il servizio prestato in qualità di OSA dall'a.s. 2000/2001 sino all'a.s. 2018/2019 in conformità al DM 9.5.2024 con attribuzione di 18,15 punti per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s.
2024/2025 della Provincia di Avellino;
2) condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.240,30 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
7
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2129/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA MALTA 4 83013 Parte_1
AVELLINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE VINCENZINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
contumace Controparte_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 26.5.25 la parte ricorrente ha esposto:
- di essere una collaboratore scolastico in servizio presso l'I.C. E. Fermi di
Vallata ;
- di aver prestato servizio in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (O.S.A.) alle dipendenze di istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado delle
1 province di Roma e Avellino, per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap, dall'a.s. 2000-2001 all'a.s. 2018/2019
-che in data 9.5.2024 il MINISTERO ha pubblicato il Bando di Concorso per
Titoli per l'accesso e l'aggiornamento del punteggio della Prima Fascia del personale ATA per il profilo professionale del Collaboratore Scolastico [DOC.
03] e che in data 28.5.2024 ha inoltrato Domanda di inclusione nella Provincia di
Avellino;
- che ha dichiarato il servizio svolto come CS per ventisei mesi e 16 giorni (dal
15.9.2021 al 30.6.2022, dal 29.9.2022 al 30.6.2023 e dal 28.9.2023 al 28.5.2024
DOC. 05) nonché il servizio svolto come OSA per centoventuno mesi, chiedendone il riconoscimento;
- che l'Amministrazione HA RICONOSCIUTO IL SERVIZIO OSA
PARZIALMENTE, attribuendo alla lavoratrice 13,50 punti per i ventisette mesi di servizio specifico svolti come CS;
2,50 punti per il titolo di accesso e solo 8.95 punti per il servizio OSA;
- che aveva inutilmente diffidato l'amministrazione ad attribuirle il punteggio corretto.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire “- CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2000/2001 sino all'a.s. 2018/2019 in conformità al DM 9.5.2024; - ACCERTARE E
DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'ATTRIBUZIONE di 18,15 punti per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie
ATA a.s. 2024/2025 della Provincia di Avellino;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio della fase di merito, con attribuzione al procuratore antistatario”.
L'amministrazione scolastica rimaneva contumace.
2 2.
Il ricorso è fondato e va accolto, conformemente all'univoco orientamento di questo Tribunale sulla questione controversa (cfr. sent. Tribunale di Benevento n.
580/2021 e numerose conformi).
Dalla documentazione versata in atti risulta che in occasione Bando di Concorso per Titoli per l'accesso e l'aggiornamento del punteggio della Prima Fascia del personale ATA per il profilo professionale del Collaboratore Scolastico,
l'amministrazione ha riconosciuto 13,50 punti per i ventisette mesi di servizio specifico svolti come CS;
2,50 punti per il titolo di accesso e solo 8.95 punti per il servizio OSA.
Sostiene parte ricorrente che il mancato riconoscimento di detto punteggio contrasti con la tabella di valutazione dei titoli di cui all'A/1 del bando di concorso per l'accesso alla graduatoria permanente, restando del tutto irrilevanti le modalità di reclutamento in virtù delle quali è avvenuta l'assunzione; esso è, inoltre, illogico e contraddittorio, dal momento che la stessa amministrazione ha riconosciuto il punteggio in occasione dell'aggiornamento della posizione nella terza fascia delle medesime graduatorie.
La tabella A/1 di valutazione dei titoli allegata al bando prevede, quanto ai titoli di servizio, che il “servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato” sia valutato con punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
Essa prevede, altresì, che ogni “altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili
3 dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.” sia valutato con punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg., ed
è con riferimento a tale ultima previsione che la ricorrente si duole del mancato riconoscimento del punteggio maturato prestando servizio nella scuola statale come operatrice socio-assistenziale.
Ebbene, è pacifico e non contestato che parte ricorrente nel periodo dedotto in ricorso abbia espletato presso istituti scolastici statali attività di sostegno e assistenza agli alunni disabili, in virtù di una serie di contratti di prestazione occasionale, di collaborazione autonoma, a progetto ovvero coordinata e continuativa, stipulati dai dirigenti scolastici avvalendosi di fondi provinciali, è pacifica, oltre ad essere comprovata dai contratti versati in atti.
Oggetto degli incarichi era l'espletamento di un complesso di mansioni finalizzate a favorire e incentivare i processi di integrazione e socializzazione degli alunni disabili nell'ambito delle attività scolastiche, ricreative e sociali, nonché a garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, fornendo assistenza materiale, organizzativa e integrativa nel corso delle attività curricolari ed extrascolastiche e assicurando altresì la partecipazione ai “gruppi H” e agli incontri di programmazione.
Molti dei contratti prendevano le mosse dal rilievo dell'assenza in Istituto di personale qualificato nell'assistenza ai portatori di handicap e prevedevano l'espletamento dell'attività nell'ambito delle direttive, sia pure di massima, del
D.S., nei locali e con le attrezzature scolastiche, e – pur predicando la massima autonomia del collaboratore – facevano riferimento a orari di lavoro (in sostanza coincidenti con quelli della presenza in istituto degli alunni), imponevano al collaboratore di assicurare la presenza (quotidiana) negli orari di presenza degli alunni disabili e lo obbligavano a comunicare e giustificare le assenze, con trattenuta sulla retribuzione in caso di assenza ingiustificata.
4 L'attività prestata dalla parte ricorrente in virtù dei suddetti contratti appare, pertanto, del tutto assimilabile al “servizio” reso presso istituzioni scolastiche statali in virtù di altre forme di reclutamento (segnatamente, di contratti a termine), mentre non appaiono rilevanti ai fini di causa né il dato – meramente formale – della mancata instaurazione del “rapporto di servizio”, né la circostanza che i compensi, materialmente erogati dagli Istituti scolastici, provenissero da fondi stanziati dalla Provincia. Del resto, è evidente dal tenore letterale dei contratti che il collaboratore era pienamente inserito nell'organizzazione scolastica e tenuto a forme di “coordinamento” assai pregnanti.
Appare, pertanto, evidente, che tale servizio deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal in osservanza del CP_1
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema
Corte - cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA nonchè Cass.
n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019), che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, potendosi giustificare eventuali differenze di trattamento solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata) laddove ricorrano elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano
5 alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_1
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
Nella specie, alla luce dei principi innanzi esposti, non si ravvisa, pertanto, alcun valido motivo di esclusione di tale servizio dal calcolo del punteggio. E tanto tenuto conto che l'attività prestata dalla ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Pertanto, parte resistente avrebbe dovuto riconoscergli integralmente il punteggio di 18,15 punti per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie
ATA a.s. 2024/2025 della Provincia di Avellino come dedotto in ricorso.
Non vi è, conseguentemente, alcuna ragione di negare il riconoscimento del punteggio richiesto né il , rimasto contumace, ne ha specificamente CP_1
allegate e provate nemmeno in sede amministrativa.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta, dichiarandosi il diritto della ricorrente all'attribuzione per il servizio prestato in qualità di OSA dall'a.s.
sino all'a.s. 2018/2019 in conformità al DM 9.5.2024 con attribuzione Parte_2
di 18,15 punti per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie
ATA a.s. 2024/2025 della Provincia di Avellino.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'istruzione documentale previa riduzione stante la serialità della controversia .
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione per il servizio prestato in qualità di OSA dall'a.s. 2000/2001 sino all'a.s. 2018/2019 in conformità al DM 9.5.2024 con attribuzione di 18,15 punti per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s.
2024/2025 della Provincia di Avellino;
2) condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.240,30 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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