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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 960/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
SALAMONE MAURIZIO, RE
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5051/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000829000 101838,19 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, iscritto al ruolo n. 5051/2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , impugna, nei confronti della Agenzia delle Entrate-CO, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (in seguito preavviso - n.d.e.) n. 29576202500000829000, del complessivo importo di € 101.838,19 relativo ai crediti in esso inseriti ( con esclusione delle somme pur presenti nel preavviso ma inerenti pretese di natura previdenziale ed assistenziale – così ai fogli 6 ed 8 ricorso). Deduce
a sostegno una serie di vizi, che in prosieguo saranno esplicitati ed affrontati, comportanti l'annullamento dell'atto de quo. Conclude, pertanto, previa sospensione dell'atto, per una declaratoria di annullamento con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia della CO opponendo questione procedurale e contestando tutte le censure proposte ritenendole infondate . Con vittoria di spese.
All'odierna udienza in camera di consiglio la causa veniva assunta in decisione riservando il termine di sette giorni per la emissione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare le varie questioni poste dal ricorso deve considerarsi l' eccezione di inammissibilità posta dalla resistente in riguardo ai due avvisi di accertamento, compendiati nel preavviso ( di cui costituiscono le ultime due partite debitorie). ER registra violazione dell'art. 14 c. VI bis del D.Lvo 546/1992 e succ. mod. in virtù del quale il Ricorrente_1 avrebbe dovuto citare Agenzia delle Entrate poiché impugna tali avvisi deducendone la mancata notifica. L'eccezione è infondata poiché dalla analitica lettura del ricorso si trae che i soli atti presupposti impugnati in uno al preavviso sono le cartelle e, vieppiù, manca ogni riferimento a qualsiasi altro atto presupposto. Ne deriva che i due avvisi di accertamento inseriti nellla comunicazione preventiva ( TYX0118503386/2016 per IRPEF ed addizionali del 2012 e TYX018503387/2016 per IRPEF ed addizionali 2013) non sono stati qui impugnati .
Altra preliminare questione da affrontare è la presenza, nel preavviso, di una serie di cartelle la cui impugnazione è devoluta al giudice ordinario e rispetto alle quali questa Corte deve assumere declaratoria di difetto di giurisdizione. Trattasi di violazioni al codice stradale, alla emissione di assegni senza copertura, alla irrogazione di sanzioni amministrative. Nelle conclusioni del ricorso al n.5 (vds. f.17 del ricorso) si chiede
“la nullità e conseguente estromissione di titoli non facenti parte della riscossione tributaria” . L'infelice e contraddittoria formula dovrebbe interpretarsi nel senso che se ne chiede la nullità pur appartenendo ad altro settore della giurisdizione e/o che vadano estromessi dal giudizio. Ma siffatta modalità risulta irrituale poiché o si escludevano dal petitum ( come si è fatto espressamente per i crediti dell'INPS e dell'INAIL) o non si può invocare una estromissione pura e semplice, ignota al rito processuale. Quest'ultimo, in siffatti casi, conosce l'istituto del difetto di giurisdizione o, per altre ipotesi, quello di competenza. Per concludere sul punto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alle cartelle n.
29520110007459618000 ( per sanzioni amministrative da violazione C. della S.); n. 29520120039925388000
(per sanzioni amministrative da violazione al C. della S.); 295201400293545878000 (per sanzioni amministrative da violazione al C. della S.) ; n. 29520170004969027000 ( per sanzioni amministrative ex L.
689/1981); n. 29520170006393341000 (per sanzioni amministrative ex L. 689/1981); n.
29520170015105623000 (per sanzioni amministrative da violazione al C. della S.); n.
29520170021372712000 (per sanzioni amministrative da violazione al C. della S.) ; n. 295201800048199000
(per sanzioni amministrative da emissione di assegni senza provvista.) ; n. n. 29520180017163229000 (per sanzioni amministrative da emissione di assegni senza provvista.) ; n. 2952020007969055000 (per sanzioni amministrative da emissione di assegni senza provvista.); n. 29520180009858075000 ( per sanzioni amministrative ex L. 689/1981); n. 29520230032578286000 (per sanzioni amministrative ex L. 689/1981).
Vanno ora affrontate le varie censure .
Con 1° motivo si deduce nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
Mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 50 e 77 D.P.R. 602/1972 che si reitera chiedendo ( foglio 8 ) “ nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'intimazione di pagamento “ di cui all'art. 50 c. II° del D.P.R. 602/1973. Rileva a riguardo che ” l'agente ha provveduto alla iscrizione dell'ipoteca sulla base di un titolo che ha perduto la propria efficacia a causa del mancato rispetto delle cadenze temporali obbligatoriamente e tassatitavamente imposte dall'ordinamento” ( così a foglio 10). A consimile riguardo evidenzia la violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 rilevando che, siccome “ la maggior parte delle cartelle” sarebbe “stata notificata tra il 2016 ed il 2023”, prima del preavviso di iscrizione doveva intercorrere, tra tale supposta, ma contestata, “ notifica” e l'odierna comunicazione un periodo massimo di 180 gg laddove ne sono passati di più. Ne deriva, secondo il ricorrente,
l'illegittimità del preavviso.
La censura non ha pregio poiché il decorso del termine (annuale) previsto per l'iscrizione ex art. 77 D. P.R.
29-9-1973 n. 602 non si applica all'atto impugnato che non costituisce atto di espropriazione forzata vera e propria ma ne rappresenta una procedura alternativa sicchè può essere effettuata anche senza procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 c. II° del D.P.R. citato (Cass. SU. 18-9-2014 n. 19667; Cass
13-5-2021 n. 12876; Cass. 29-11-2021 n. 37347; Cass 22-2-2017 n. 4587; Cass. 23-11-2015 n. 23875). Ad abundantiam deve rilevarsi che il preavviso impugnato contiene intimazione ad adempiere riportando, specificamente, tutti i titoli, le annualità, i crediti, i soggetti titolari di questi ultimi, pena la successiva iscrizione.
A quanto sin qui detto deve aggiungersi la corretta deduzione della resistente ( v. pag. 17) ove rileva che il preavviso sostituisce integralmente l'intimazione ex art. 50. L' intimazione dell'art. 50 deve precedere l'inizio dell'espropriazione e non anche l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 che è mezzo di tutela del credito cui può non seguire l'esecuzione. Il preavviso, anzi, costituisce presidio di garanzia del contribuente consentendogli la prima esplicitazione del suo potere difensivo e fa salva l'ulteriore facoltà d'impugnazione dell' iscrizione vera e propria che l'ordinamento gli riconosce.
Con 2° motivo eccepisce” la nullità delle cartelle di pagamento per inesistente e/o nullità delle relative notifiche” con conseguente prescrizione dei relativi crediti. A tal riguardo il ricorso rappresenta che solo con l'odierno atto sia stato portato a conoscenza del debito in assenza di notifica delle cartelle. Per cui ove le stesse fossero state notificate per la ritualità della notifica è necessario il deposito presso la Casa Comunale con allegazione dell' avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito ex art. 140 C.P.C. ( così a f. 4 ricorso) .
La documentazione prodotta da ER contraddice tale assunto.
Devono qui premettersi due ordini di motivi.
La cartella ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata, quand'anche la notifica sia intervenuta oltre il termine di prescrizione, determina la c.d. irretrattabilità del credito. Essa quindi produce l'effetto di far ripartire, ex novo, un ulteriore termine prescrizionale (Cass. S.U. 25790/2009, S.U. 23397/2016, Cass.
25028/2020). Analoga affermazione deve ripetersi per le intimazioni di pagamento le quali, seppur notificate dopo la prescrizione del credito portato dalla cartella ( o atto equipollente) ma non tempestivamente impugnate, fanno ripartire ex novo il termine prescrizionale. Ciò detto devono ora rilevarsi, in considerazione della natura delle pretese insite nel preavviso, che la prescrizione per IVA ed IRPEF è decennale, quella per i diritti della camera di commercio è quinquennale, ed infine quella per la tassa di circolazione è triennale.
Altra imprescindibile puntualizzazione riguarda il principio di diritto posto dalla ben nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 10012 del 15-4-2021. In tale decisione si afferma che la prova, attraverso la produzione della c.d. CAD, con cui si dimostri la ricezione dell'avviso di deposito vale non già per tutte le ipotesi bensì solo per quella di rifiuto da parte del destinatario (o dei soggetti abilitati alla consegna (persone di famiglia, addetti alla casa, dipendenti, portiere) o di assenza del destinatario (c.d. irreperibilità relativa). In altri termini la consegna a familiare o addetto alla casa non implica siffatto onere perché, affermano condivisibilmente i giudici di legittimità, la relazione personale o parentale di tali soggetti rende presuntiva la consegna dell'atto loro notificato al destinatario con susseguente presunzione di conoscenza/conoscibilità dello stesso - secondo i canoni di cui all'art. 1335 C.C. A tale principio ci si atterrà nella valutazione delle notifiche.
Deve, ancora, rilevarsi che ER ha prodotto un certificato storico di residenza del comune di Barcellona P. di G. del 4-8-2025. Da esso risulta che il Ricorrente_1 ha risieduto in quel comune in Indirizzo_1 P.2 dal 28-3-1979. Il certificato specifica che dal 22-3-2010, per variazione toponomastica, il n. 34 ( della Indirizzo_1) è divenuto n. 50. Dal 8-2-2011 ha risieduto in Indirizzo_2 PT e, dal 25-1-2022 ad oggi in v. S. Cattafi 50 P.2 . Considerando le date delle varie notifiche deve qui affermarsi che gli atti furono sempre indirizzati alla residenza/domicilio ove, in quel momento, il Ricorrente_1 risultava residente/domiciliato.
Considerando le cartelle portanti le rispettive pretese si ha che:
la cartella n.295201200004771190000 ( per IRPEF ed addizionali del 2008) (II^ del preavviso) in base alla produzione allegata da ER ( vds All. 4 e 31) risulta notificata al padre convivente del ricorrente in termini
( in data 11-9-2012). Non fu impugnata. Ad essa fece seguito la rituale notifica della intimazione di pagamento n. 29520229005996271000. Assenti il destinatario e gli altri soggetti deputati alla consegna ( persone di famiglia, addetti alla casa, dipendenti, portiere) si procedette alla affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto le date del 1° e 7-2-2023 ed il susseguente deposito all'ufficio postale. La notifica si è dunque perfezionata per compiuta giacenza. Ad essa ha poi fatto seguito il preavviso ( nel 2025) qui impugnato che, a sua volta, è idoneo all'interruzione dei termini prescrizionali ( Cass. 22267/2024, 3346/2017) . Il preavviso, infatti costituisce una richiesta di pagamento alla stregua di una messa in mora del debitore con cui il creditore manifesta la propria volontà di far valere il proprio diritto.
la cartella n.295201280007487080000 ( per diritti Camera Commercio del 2013) ( X^ del preavviso) non risulta ritualmente notificata (All. 13); ma fu poi notificata l'intimazione di pagamento (che includeva la predetta cartella) n. 29520229007504083000. Assenti il destinatario e gli altri soggetti deputati alla consegna si procedette alla affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 1°-3-2023 ( ore 10,40 e 15,58) ed il susseguente deposito all'ufficio postale (vds All. 32). Ad essa ha poi fatto seguito il preavviso ( nel 2025) qui impugnato che, a sua volta, è idoneo all'interruzione dei termini prescrizionali ( Cass. 22267/2024, 3346/2017) .
la cartella n.29520190005613016000 ( per bollo auto 2015) (XIV^ del preavviso) non risulta ritualmente notificata (vds All. 17). Fu poi notificata l'intimazione di pagamento ( che includeva la predetta cartella) n.
29520229005996271. Assenti il destinatario e gli altri soggetti deputati alla consegna si procedette alla affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 7-2-2023 ed il susseguente deposito all'ufficio postale (vds All.
32). Altra intimazione n. 29520249015977662000 ( relativa alla predetta cartella) risulta depositata all'Ufficio postale e ritirata dal Ricorrente_1 il 28-11-2014 (All. 33). Ad essa ha poi fatto seguito il preavviso ( nel 2025) qui impugnato che, a sua volta, è idoneo all'interruzione dei termini prescrizionali ( Cass. 22267/2024,
3346/2017). la cartella n.29520200004306345000 ( per bollo auto 2017) (XVI^ del preavviso) fu notificata a mani del
Ricorrente_1 il 30-6-2022 (All. 19). Venne poi notificata intimazione di pagamento n. 29520259001287382000 (che includeva la predetta cartella) con ritiro del plico, da parte del destinatario, presso l'operatore postale in data 4-4-2025 (vds. All. 34) .
la cartella n.29520210069831704000 ( per bollo auto 2018) (XVIII^ del preavviso). L'iniziale notifica non andò a buon fine e si replicò con notifica dell' intimazione di pagamento n. 29520259001287382000 ( che includeva la predetta cartella) con ritiro del plico, da parte del destinatario, presso l'operatore postale in data
4-4-2025 (vds. All. 34).
la cartella n.29520220004061170000 ( per IRPEF ed addizionali del 2017) (XIX^ del preavviso). Fu notificata, in assenza del destinatario e degli altri soggetti deputati alla consegna, mediante affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 11-12-2023 ( ore 12,25 e 16,40) ed il susseguente deposito all'ufficio postale
(vds All. 22). Compiuta giacenza.
la cartella n.29520220008976628000 ( per bollo auto 2019) (XX^ del preavviso) fu notificata, in assenza del destinatario e degli altri soggetti deputati alla consegna, mediante affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 11-12-2023 ( ore 12,30 e 16,20) ed il susseguente deposito all'ufficio postale (vds All. 23). Compiuta giacenza.
la cartella n.2952022002625956000 ( per IVA 2017) (XXI^ del preavviso) fu notificata, in assenza del destinatario e degli altri soggetti deputati alla consegna, mediante affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 7-2-2023 ( ore 10,28 e 16,07) ed il susseguente deposito all'ufficio postale (vds All. 24). Compiuta giacenza.
la cartella n.2952022002626057000 ( per diritti Camera Commercio del 2018) ( XXII^ del preavviso) fu notificata a mani del destinatario in data 8-3-2023 (vds. All. 25)
la cartella n.2952023000805651000 ( per bollo auto 2020) (XXIII^ del preavviso). Della iniziale notifica non v'è idonea prova ( prodotta schermata dell'ufficio - All. 26- non avente efficacia probatoria); intervenne poi notifica dell' intimazione di pagamento n. 29520259001287382000 ( che includeva la predetta cartella) con ritiro del plico, da parte del destinatario, presso l'operatore postale in data 4-4-2025 (vds. All. 34).
la cartella n.29520230027920408000 ( per IVA 2021) (XXIV^ del preavviso) fu notificata, in assenza del destinatario e degli altri soggetti deputati alla consegna, mediante affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 11-12-2023 ( ore 12,35 e 16,20) ed il susseguente deposito all'ufficio postale (vds All. 27). Compiuta giacenza.
la cartella n.29520240013920651000 ( per bollo auto 2021) (XXVI^ del preavviso) fu notificata con consegna ad addetto alla casa Bartolone Gaetana il 24-6-2025.
Nessun atto di quelli sopra indicati è stato impugnato.
Con 3° motivo si censura il preavviso ” per carenza di motivazione e conseguente difetto di prova” assumendo che “ la procedura esecutiva deve essere attuata dopo che si dimostri l'impossibilità della riscossione con i mezzi ordinari quali : la scadenza dei termini di pagamento , la mancanza di mobili/arredi/ecc da pignorare o mancata vendita se pignorati , l' inesistenza di redditi/ depositi bancari/postali ecc capaci di permettere un pignoramento, mancanza assoluta di disponibilità di pagamento anche rateale” . Solo in tal modo, “ dimostrato il periculum in mora si può intervenire sul fermo dei beni mobili registrati ” ( così a f. 12 ove, forse per un refuso di stampa, si fa riferimento al fermo amministrativo). L'argomento è privo di pregio poiché se la notifica degli atti pregressi, tutti richiedenti in un certo termine l'adempimento dei crediti, non è stato onorato dal pagamento, null'altro dovrà, e potrà, farsi se non procedere verso l'esecuzione, nella forma prescelta dal creditore per rendere più certo e massimo l'adempimento. Non senza omettere che se il Ricorrente_1 pagherà nel termine del preavviso non si procederà oltre. Rammentando altresì l'inconferenza del richiamo alla ricerca di beni mobili da pignorare poiché la modalità per conseguire l'adempimento è, per come appena rilevato, rimessa alla valutazione del creditore cui spetta di procedere secondo l'iter e gli strumenti da lui ritenuti più efficaci. Analoga considerazione può spendersi per eventuali conti correnti sui quali va ripetuto quanto appena osservato e che, se esistenti, avrebbero consentito al Ricorrente_1, se avesse voluto, di pagare il suo cospicuo debito.
Deve ancora osservarsi che il vizio di omessa motivazione è infondato poichè il preavviso è una richiesta di adempimento del pagamento in base ai titoli in essi contenuti. Tale vizio andava dedotto impugnando le cartelle o le intimazioni prodromcche. Eguale argomento va opposto alla deduzione inerente un asserito difetto di prova poiché essa è stata fornita con le cartelle e le intimazioni, notificate e non impugnate.
Con 4° motivo si duole della emanazione del preavviso poiché l'ipoteca non può, per Legge, essere iscritta sulla prima casa. Il motivo è pretestuoso sol che si legga l'atto impugnato e lo stesso ricorso. Il preavviso non indica alcun bene e quindi non può opporsi che si riferisca alla prima casa. Né il Ricorrente_1 si perita di dare qualsivoglia indicazione a riguardo. E peraltro a f. 2 del ricorso si scrive, per censurare il preavviso, che esso riguarda beni “ non meglio descritti”. Diventa allora inesplicabile la doglianza de qua.
Con 5° motivo denuncia violazione dell'art. 7 c. 2 lett. A della L. 212/2000 per mancata indicazione di quanto riportato nella suindicata norma poiché dall'analitica lettura dell'impugnato atto nulla si evince a riguardo.
Il motivo è infondato sol che si legga il preavviso alle pagg. 1 e 2 .
Con 6° motivo si duole della mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale. Ne consegue “la nullità della cartella e tutto quanto ne consegue”. Argomento difensivo non pertinente al presente preavviso poiché siffatte ragioni andavano opposte agli atti prodromici che il Ricorrente_1, pur in presenza di valida notifica, non ha impugnato.
Nelle conclusioni si eccepisce, altresì, (n. 3) la nullità del preavviso per la mancata applicazione del decreto attuativo di cui al c. IV dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 ( f. 17 ricorso). Può solo replicarsi che l'art. 77 del D.P.
R. citato non contempla un comma quarto. Vi è il comma 2 bis che prevede la comunicazione del preavviso ed i termini di esso. La notifica dell'atto impugnato ha adempiuto alla previsione della norma. Decreto attuativo
è previsto dall'art. 86 c. IV del D.P.R. 602 ma riguarda il fermo amministrativo di mobili registrati.
Il ricorso, salva la parte non impugnata e quella per cui si deve dichiarare difetto di giurisdizione, è pertanto, infondato e deve rigettarsi.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in
€ 4.700,00 , oltre IVA ed accessori, come per Legge, se dovuti.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alle cartelle n. 29520110007459618000,
n. 29520120039925388000, n. 295201400293545878000, n. 29520170004969027000, n.
29520170006393341000, n 29520170015105623000, n. 29520170021372712000, n.
295201800048199000, n. 29520180017163229000, n. 2952020007969055000 , n.
29520180009858075000 e n. 29520230032578286000, perché appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario, competente ratione materiae, davanti al quale la causa va riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente. Rigetta nel resto e condanna il ricorrente alle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in € 4.700,00 (quattromilasettecento//00), oltre IVA e accessori, come per Legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
SALAMONE MAURIZIO, RE
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5051/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000829000 101838,19 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, iscritto al ruolo n. 5051/2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , impugna, nei confronti della Agenzia delle Entrate-CO, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (in seguito preavviso - n.d.e.) n. 29576202500000829000, del complessivo importo di € 101.838,19 relativo ai crediti in esso inseriti ( con esclusione delle somme pur presenti nel preavviso ma inerenti pretese di natura previdenziale ed assistenziale – così ai fogli 6 ed 8 ricorso). Deduce
a sostegno una serie di vizi, che in prosieguo saranno esplicitati ed affrontati, comportanti l'annullamento dell'atto de quo. Conclude, pertanto, previa sospensione dell'atto, per una declaratoria di annullamento con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia della CO opponendo questione procedurale e contestando tutte le censure proposte ritenendole infondate . Con vittoria di spese.
All'odierna udienza in camera di consiglio la causa veniva assunta in decisione riservando il termine di sette giorni per la emissione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare le varie questioni poste dal ricorso deve considerarsi l' eccezione di inammissibilità posta dalla resistente in riguardo ai due avvisi di accertamento, compendiati nel preavviso ( di cui costituiscono le ultime due partite debitorie). ER registra violazione dell'art. 14 c. VI bis del D.Lvo 546/1992 e succ. mod. in virtù del quale il Ricorrente_1 avrebbe dovuto citare Agenzia delle Entrate poiché impugna tali avvisi deducendone la mancata notifica. L'eccezione è infondata poiché dalla analitica lettura del ricorso si trae che i soli atti presupposti impugnati in uno al preavviso sono le cartelle e, vieppiù, manca ogni riferimento a qualsiasi altro atto presupposto. Ne deriva che i due avvisi di accertamento inseriti nellla comunicazione preventiva ( TYX0118503386/2016 per IRPEF ed addizionali del 2012 e TYX018503387/2016 per IRPEF ed addizionali 2013) non sono stati qui impugnati .
Altra preliminare questione da affrontare è la presenza, nel preavviso, di una serie di cartelle la cui impugnazione è devoluta al giudice ordinario e rispetto alle quali questa Corte deve assumere declaratoria di difetto di giurisdizione. Trattasi di violazioni al codice stradale, alla emissione di assegni senza copertura, alla irrogazione di sanzioni amministrative. Nelle conclusioni del ricorso al n.5 (vds. f.17 del ricorso) si chiede
“la nullità e conseguente estromissione di titoli non facenti parte della riscossione tributaria” . L'infelice e contraddittoria formula dovrebbe interpretarsi nel senso che se ne chiede la nullità pur appartenendo ad altro settore della giurisdizione e/o che vadano estromessi dal giudizio. Ma siffatta modalità risulta irrituale poiché o si escludevano dal petitum ( come si è fatto espressamente per i crediti dell'INPS e dell'INAIL) o non si può invocare una estromissione pura e semplice, ignota al rito processuale. Quest'ultimo, in siffatti casi, conosce l'istituto del difetto di giurisdizione o, per altre ipotesi, quello di competenza. Per concludere sul punto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alle cartelle n.
29520110007459618000 ( per sanzioni amministrative da violazione C. della S.); n. 29520120039925388000
(per sanzioni amministrative da violazione al C. della S.); 295201400293545878000 (per sanzioni amministrative da violazione al C. della S.) ; n. 29520170004969027000 ( per sanzioni amministrative ex L.
689/1981); n. 29520170006393341000 (per sanzioni amministrative ex L. 689/1981); n.
29520170015105623000 (per sanzioni amministrative da violazione al C. della S.); n.
29520170021372712000 (per sanzioni amministrative da violazione al C. della S.) ; n. 295201800048199000
(per sanzioni amministrative da emissione di assegni senza provvista.) ; n. n. 29520180017163229000 (per sanzioni amministrative da emissione di assegni senza provvista.) ; n. 2952020007969055000 (per sanzioni amministrative da emissione di assegni senza provvista.); n. 29520180009858075000 ( per sanzioni amministrative ex L. 689/1981); n. 29520230032578286000 (per sanzioni amministrative ex L. 689/1981).
Vanno ora affrontate le varie censure .
Con 1° motivo si deduce nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
Mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 50 e 77 D.P.R. 602/1972 che si reitera chiedendo ( foglio 8 ) “ nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'intimazione di pagamento “ di cui all'art. 50 c. II° del D.P.R. 602/1973. Rileva a riguardo che ” l'agente ha provveduto alla iscrizione dell'ipoteca sulla base di un titolo che ha perduto la propria efficacia a causa del mancato rispetto delle cadenze temporali obbligatoriamente e tassatitavamente imposte dall'ordinamento” ( così a foglio 10). A consimile riguardo evidenzia la violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 rilevando che, siccome “ la maggior parte delle cartelle” sarebbe “stata notificata tra il 2016 ed il 2023”, prima del preavviso di iscrizione doveva intercorrere, tra tale supposta, ma contestata, “ notifica” e l'odierna comunicazione un periodo massimo di 180 gg laddove ne sono passati di più. Ne deriva, secondo il ricorrente,
l'illegittimità del preavviso.
La censura non ha pregio poiché il decorso del termine (annuale) previsto per l'iscrizione ex art. 77 D. P.R.
29-9-1973 n. 602 non si applica all'atto impugnato che non costituisce atto di espropriazione forzata vera e propria ma ne rappresenta una procedura alternativa sicchè può essere effettuata anche senza procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 c. II° del D.P.R. citato (Cass. SU. 18-9-2014 n. 19667; Cass
13-5-2021 n. 12876; Cass. 29-11-2021 n. 37347; Cass 22-2-2017 n. 4587; Cass. 23-11-2015 n. 23875). Ad abundantiam deve rilevarsi che il preavviso impugnato contiene intimazione ad adempiere riportando, specificamente, tutti i titoli, le annualità, i crediti, i soggetti titolari di questi ultimi, pena la successiva iscrizione.
A quanto sin qui detto deve aggiungersi la corretta deduzione della resistente ( v. pag. 17) ove rileva che il preavviso sostituisce integralmente l'intimazione ex art. 50. L' intimazione dell'art. 50 deve precedere l'inizio dell'espropriazione e non anche l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 che è mezzo di tutela del credito cui può non seguire l'esecuzione. Il preavviso, anzi, costituisce presidio di garanzia del contribuente consentendogli la prima esplicitazione del suo potere difensivo e fa salva l'ulteriore facoltà d'impugnazione dell' iscrizione vera e propria che l'ordinamento gli riconosce.
Con 2° motivo eccepisce” la nullità delle cartelle di pagamento per inesistente e/o nullità delle relative notifiche” con conseguente prescrizione dei relativi crediti. A tal riguardo il ricorso rappresenta che solo con l'odierno atto sia stato portato a conoscenza del debito in assenza di notifica delle cartelle. Per cui ove le stesse fossero state notificate per la ritualità della notifica è necessario il deposito presso la Casa Comunale con allegazione dell' avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito ex art. 140 C.P.C. ( così a f. 4 ricorso) .
La documentazione prodotta da ER contraddice tale assunto.
Devono qui premettersi due ordini di motivi.
La cartella ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata, quand'anche la notifica sia intervenuta oltre il termine di prescrizione, determina la c.d. irretrattabilità del credito. Essa quindi produce l'effetto di far ripartire, ex novo, un ulteriore termine prescrizionale (Cass. S.U. 25790/2009, S.U. 23397/2016, Cass.
25028/2020). Analoga affermazione deve ripetersi per le intimazioni di pagamento le quali, seppur notificate dopo la prescrizione del credito portato dalla cartella ( o atto equipollente) ma non tempestivamente impugnate, fanno ripartire ex novo il termine prescrizionale. Ciò detto devono ora rilevarsi, in considerazione della natura delle pretese insite nel preavviso, che la prescrizione per IVA ed IRPEF è decennale, quella per i diritti della camera di commercio è quinquennale, ed infine quella per la tassa di circolazione è triennale.
Altra imprescindibile puntualizzazione riguarda il principio di diritto posto dalla ben nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 10012 del 15-4-2021. In tale decisione si afferma che la prova, attraverso la produzione della c.d. CAD, con cui si dimostri la ricezione dell'avviso di deposito vale non già per tutte le ipotesi bensì solo per quella di rifiuto da parte del destinatario (o dei soggetti abilitati alla consegna (persone di famiglia, addetti alla casa, dipendenti, portiere) o di assenza del destinatario (c.d. irreperibilità relativa). In altri termini la consegna a familiare o addetto alla casa non implica siffatto onere perché, affermano condivisibilmente i giudici di legittimità, la relazione personale o parentale di tali soggetti rende presuntiva la consegna dell'atto loro notificato al destinatario con susseguente presunzione di conoscenza/conoscibilità dello stesso - secondo i canoni di cui all'art. 1335 C.C. A tale principio ci si atterrà nella valutazione delle notifiche.
Deve, ancora, rilevarsi che ER ha prodotto un certificato storico di residenza del comune di Barcellona P. di G. del 4-8-2025. Da esso risulta che il Ricorrente_1 ha risieduto in quel comune in Indirizzo_1 P.2 dal 28-3-1979. Il certificato specifica che dal 22-3-2010, per variazione toponomastica, il n. 34 ( della Indirizzo_1) è divenuto n. 50. Dal 8-2-2011 ha risieduto in Indirizzo_2 PT e, dal 25-1-2022 ad oggi in v. S. Cattafi 50 P.2 . Considerando le date delle varie notifiche deve qui affermarsi che gli atti furono sempre indirizzati alla residenza/domicilio ove, in quel momento, il Ricorrente_1 risultava residente/domiciliato.
Considerando le cartelle portanti le rispettive pretese si ha che:
la cartella n.295201200004771190000 ( per IRPEF ed addizionali del 2008) (II^ del preavviso) in base alla produzione allegata da ER ( vds All. 4 e 31) risulta notificata al padre convivente del ricorrente in termini
( in data 11-9-2012). Non fu impugnata. Ad essa fece seguito la rituale notifica della intimazione di pagamento n. 29520229005996271000. Assenti il destinatario e gli altri soggetti deputati alla consegna ( persone di famiglia, addetti alla casa, dipendenti, portiere) si procedette alla affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto le date del 1° e 7-2-2023 ed il susseguente deposito all'ufficio postale. La notifica si è dunque perfezionata per compiuta giacenza. Ad essa ha poi fatto seguito il preavviso ( nel 2025) qui impugnato che, a sua volta, è idoneo all'interruzione dei termini prescrizionali ( Cass. 22267/2024, 3346/2017) . Il preavviso, infatti costituisce una richiesta di pagamento alla stregua di una messa in mora del debitore con cui il creditore manifesta la propria volontà di far valere il proprio diritto.
la cartella n.295201280007487080000 ( per diritti Camera Commercio del 2013) ( X^ del preavviso) non risulta ritualmente notificata (All. 13); ma fu poi notificata l'intimazione di pagamento (che includeva la predetta cartella) n. 29520229007504083000. Assenti il destinatario e gli altri soggetti deputati alla consegna si procedette alla affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 1°-3-2023 ( ore 10,40 e 15,58) ed il susseguente deposito all'ufficio postale (vds All. 32). Ad essa ha poi fatto seguito il preavviso ( nel 2025) qui impugnato che, a sua volta, è idoneo all'interruzione dei termini prescrizionali ( Cass. 22267/2024, 3346/2017) .
la cartella n.29520190005613016000 ( per bollo auto 2015) (XIV^ del preavviso) non risulta ritualmente notificata (vds All. 17). Fu poi notificata l'intimazione di pagamento ( che includeva la predetta cartella) n.
29520229005996271. Assenti il destinatario e gli altri soggetti deputati alla consegna si procedette alla affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 7-2-2023 ed il susseguente deposito all'ufficio postale (vds All.
32). Altra intimazione n. 29520249015977662000 ( relativa alla predetta cartella) risulta depositata all'Ufficio postale e ritirata dal Ricorrente_1 il 28-11-2014 (All. 33). Ad essa ha poi fatto seguito il preavviso ( nel 2025) qui impugnato che, a sua volta, è idoneo all'interruzione dei termini prescrizionali ( Cass. 22267/2024,
3346/2017). la cartella n.29520200004306345000 ( per bollo auto 2017) (XVI^ del preavviso) fu notificata a mani del
Ricorrente_1 il 30-6-2022 (All. 19). Venne poi notificata intimazione di pagamento n. 29520259001287382000 (che includeva la predetta cartella) con ritiro del plico, da parte del destinatario, presso l'operatore postale in data 4-4-2025 (vds. All. 34) .
la cartella n.29520210069831704000 ( per bollo auto 2018) (XVIII^ del preavviso). L'iniziale notifica non andò a buon fine e si replicò con notifica dell' intimazione di pagamento n. 29520259001287382000 ( che includeva la predetta cartella) con ritiro del plico, da parte del destinatario, presso l'operatore postale in data
4-4-2025 (vds. All. 34).
la cartella n.29520220004061170000 ( per IRPEF ed addizionali del 2017) (XIX^ del preavviso). Fu notificata, in assenza del destinatario e degli altri soggetti deputati alla consegna, mediante affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 11-12-2023 ( ore 12,25 e 16,40) ed il susseguente deposito all'ufficio postale
(vds All. 22). Compiuta giacenza.
la cartella n.29520220008976628000 ( per bollo auto 2019) (XX^ del preavviso) fu notificata, in assenza del destinatario e degli altri soggetti deputati alla consegna, mediante affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 11-12-2023 ( ore 12,30 e 16,20) ed il susseguente deposito all'ufficio postale (vds All. 23). Compiuta giacenza.
la cartella n.2952022002625956000 ( per IVA 2017) (XXI^ del preavviso) fu notificata, in assenza del destinatario e degli altri soggetti deputati alla consegna, mediante affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 7-2-2023 ( ore 10,28 e 16,07) ed il susseguente deposito all'ufficio postale (vds All. 24). Compiuta giacenza.
la cartella n.2952022002626057000 ( per diritti Camera Commercio del 2018) ( XXII^ del preavviso) fu notificata a mani del destinatario in data 8-3-2023 (vds. All. 25)
la cartella n.2952023000805651000 ( per bollo auto 2020) (XXIII^ del preavviso). Della iniziale notifica non v'è idonea prova ( prodotta schermata dell'ufficio - All. 26- non avente efficacia probatoria); intervenne poi notifica dell' intimazione di pagamento n. 29520259001287382000 ( che includeva la predetta cartella) con ritiro del plico, da parte del destinatario, presso l'operatore postale in data 4-4-2025 (vds. All. 34).
la cartella n.29520230027920408000 ( per IVA 2021) (XXIV^ del preavviso) fu notificata, in assenza del destinatario e degli altri soggetti deputati alla consegna, mediante affissione alla casa comunale e se ne diede comunicazione con Racc A/R per la cui consegna furono espletati due tentativi di consegna sotto la data del 11-12-2023 ( ore 12,35 e 16,20) ed il susseguente deposito all'ufficio postale (vds All. 27). Compiuta giacenza.
la cartella n.29520240013920651000 ( per bollo auto 2021) (XXVI^ del preavviso) fu notificata con consegna ad addetto alla casa Bartolone Gaetana il 24-6-2025.
Nessun atto di quelli sopra indicati è stato impugnato.
Con 3° motivo si censura il preavviso ” per carenza di motivazione e conseguente difetto di prova” assumendo che “ la procedura esecutiva deve essere attuata dopo che si dimostri l'impossibilità della riscossione con i mezzi ordinari quali : la scadenza dei termini di pagamento , la mancanza di mobili/arredi/ecc da pignorare o mancata vendita se pignorati , l' inesistenza di redditi/ depositi bancari/postali ecc capaci di permettere un pignoramento, mancanza assoluta di disponibilità di pagamento anche rateale” . Solo in tal modo, “ dimostrato il periculum in mora si può intervenire sul fermo dei beni mobili registrati ” ( così a f. 12 ove, forse per un refuso di stampa, si fa riferimento al fermo amministrativo). L'argomento è privo di pregio poiché se la notifica degli atti pregressi, tutti richiedenti in un certo termine l'adempimento dei crediti, non è stato onorato dal pagamento, null'altro dovrà, e potrà, farsi se non procedere verso l'esecuzione, nella forma prescelta dal creditore per rendere più certo e massimo l'adempimento. Non senza omettere che se il Ricorrente_1 pagherà nel termine del preavviso non si procederà oltre. Rammentando altresì l'inconferenza del richiamo alla ricerca di beni mobili da pignorare poiché la modalità per conseguire l'adempimento è, per come appena rilevato, rimessa alla valutazione del creditore cui spetta di procedere secondo l'iter e gli strumenti da lui ritenuti più efficaci. Analoga considerazione può spendersi per eventuali conti correnti sui quali va ripetuto quanto appena osservato e che, se esistenti, avrebbero consentito al Ricorrente_1, se avesse voluto, di pagare il suo cospicuo debito.
Deve ancora osservarsi che il vizio di omessa motivazione è infondato poichè il preavviso è una richiesta di adempimento del pagamento in base ai titoli in essi contenuti. Tale vizio andava dedotto impugnando le cartelle o le intimazioni prodromcche. Eguale argomento va opposto alla deduzione inerente un asserito difetto di prova poiché essa è stata fornita con le cartelle e le intimazioni, notificate e non impugnate.
Con 4° motivo si duole della emanazione del preavviso poiché l'ipoteca non può, per Legge, essere iscritta sulla prima casa. Il motivo è pretestuoso sol che si legga l'atto impugnato e lo stesso ricorso. Il preavviso non indica alcun bene e quindi non può opporsi che si riferisca alla prima casa. Né il Ricorrente_1 si perita di dare qualsivoglia indicazione a riguardo. E peraltro a f. 2 del ricorso si scrive, per censurare il preavviso, che esso riguarda beni “ non meglio descritti”. Diventa allora inesplicabile la doglianza de qua.
Con 5° motivo denuncia violazione dell'art. 7 c. 2 lett. A della L. 212/2000 per mancata indicazione di quanto riportato nella suindicata norma poiché dall'analitica lettura dell'impugnato atto nulla si evince a riguardo.
Il motivo è infondato sol che si legga il preavviso alle pagg. 1 e 2 .
Con 6° motivo si duole della mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale. Ne consegue “la nullità della cartella e tutto quanto ne consegue”. Argomento difensivo non pertinente al presente preavviso poiché siffatte ragioni andavano opposte agli atti prodromici che il Ricorrente_1, pur in presenza di valida notifica, non ha impugnato.
Nelle conclusioni si eccepisce, altresì, (n. 3) la nullità del preavviso per la mancata applicazione del decreto attuativo di cui al c. IV dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 ( f. 17 ricorso). Può solo replicarsi che l'art. 77 del D.P.
R. citato non contempla un comma quarto. Vi è il comma 2 bis che prevede la comunicazione del preavviso ed i termini di esso. La notifica dell'atto impugnato ha adempiuto alla previsione della norma. Decreto attuativo
è previsto dall'art. 86 c. IV del D.P.R. 602 ma riguarda il fermo amministrativo di mobili registrati.
Il ricorso, salva la parte non impugnata e quella per cui si deve dichiarare difetto di giurisdizione, è pertanto, infondato e deve rigettarsi.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in
€ 4.700,00 , oltre IVA ed accessori, come per Legge, se dovuti.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alle cartelle n. 29520110007459618000,
n. 29520120039925388000, n. 295201400293545878000, n. 29520170004969027000, n.
29520170006393341000, n 29520170015105623000, n. 29520170021372712000, n.
295201800048199000, n. 29520180017163229000, n. 2952020007969055000 , n.
29520180009858075000 e n. 29520230032578286000, perché appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario, competente ratione materiae, davanti al quale la causa va riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente. Rigetta nel resto e condanna il ricorrente alle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in € 4.700,00 (quattromilasettecento//00), oltre IVA e accessori, come per Legge se dovuti.