CASS
Sentenza 20 gennaio 2021
Sentenza 20 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2021, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2021 |
Testo completo
r) ,ì1.0 CAle- iGO LOgkrian 979 91,in lidA- 01 11J (su,' -rn' Pat, fki bttp SENTENZA sul ricorso proposto da: OR TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/.te le conclusioni del PG fan fd t:q Sea Q ir/ (PC Penale Sent. Sez. 1 Num. 2319 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 28/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 6 dicembre 2019, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di TO RE di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati accertati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di assise di appello di Lecce del 20 gennaio 2014, irrevocabile il 9 febbraio 2016, che aveva condannato RE alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per una serie di reati, fra cui quelli di rapina aggravata e porto e detenzione illegale di armi, aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi in Ruffano, Tricase e Miggiano, fra I'll marzo e il 22 novembre 2000; 2) sentenza della Corte di appello di Lecce del 2 marzo 2016, irrevocabile il 10 ottobre 2017, che aveva condannato RE alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 1.150,00 di multa per il reato continuato di porto e detenzione di armi e ordigni esplosivi, commesso in Ruffano, il 7 giugno 2001; 3) sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 luglio 2010, irrevocabile 1'8 giugno 2011, che aveva condannato RE alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di falsa testimonianza, commesso in Lecce, 1'8 aprile 2003; Il giudice dell'esecuzione - dopo aver precisato che, in realtà, i reati oggetto delle prime due sentenze erano già stati posti in continuazione in virtù dell'ordinanza della stessa Corte di appello di Lecce il 13 aprile 2018, che aveva riconosciuto l'esistenza del medesimo disegno criminoso alla base delle relative violazioni e aveva rideterminato la pena complessiva in quella di anni quattordici, mesi uno di reclusione ed euro 3.025,00 di multa - ha escluso che quello stesso disegno criminoso potesse essere individuato anche in riferimento alla commissione del delitto di falsa testimonianza accertato con la sentenza sub 3). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di RE (avv. NE Viva) chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui denuncia la violazione e l'errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione. Il ricorrente censura innanzitutto come apodittica e illogica la valorizzazione fatta dall'ordinanza impugnata della eterogeneità dei reati, essendo stato invece già chiarito che l'esclusivo rilievo di tale eterogeneità non costituisce base adeguata per negare il medesimo disegno criminoso. Poi, viene criticato il riferimento al significativo lasso temporale intercorso fra i reati stessi, pure messo in evidenza dal provvedimento impugnato. 2 Infine, viene denunciata come illogica l'interpretazione fatta del giudice dell'esecuzione delle motivazioni della sentenza di cognizione la connessa esclusione che RE avesse potuto prevedere la falsa testimonianza ab initio: si è così omesso, secondo il ricorrente, di tener conto delle dichiarazioni rese da Di Emidio nel corso dell'udienza del 17 maggio 2011 circa il fatto che TA e RE erano come due fratelli e si facevano continui scambi di piaceri, mutuo scambio di favori illeciti avvenuto anche tra Di Emidio e RE, tramite Danisi, di cui aveva discorso anche l'ordinanza del 13 aprile 2018: elementi, questi, che - conclude la difesa - dimostravano l'evenienza della medesima programmazione criminosa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non avendo il ricorrente considerato che il medesimo disegno criminoso non può identificarsi con un generico programma di attività delinquenziale, esigendo invece l'individuazione fin dal primo episodio antigiuridico di tutti i successivi reati, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, a tale indirizzo essendosi attenuto il giudice dell'esecuzione con motivazione chiara e logica. 4. Con memoria depositata il 12 ottobre 2020 un altro difensore di TO RE (avv. Luca Cianferoni) ha svolto puntualizzazioni in merito alla posizione dell'assistito, relative a fattispecie diversa da quella oggetto di ricorso. 5. Con nota del 23 ottobre 2020 l'avv. Cianferoni ha formulato istanza di rinvio dell'udienza camerale di trattazione del ricorso, fissata per il 28 ottobre 2020, segnalando il fatto che egli era stato nominato difensore di fiducia dal ricorrente il 4 agosto 2020, senza che la sua nomina fosse stata trasmessa al giudice procedente dall'Ufficio Matricola del carcere di Parma, ove era recluso RE: pertanto, il differimento dell'udienza era necessario per consentire alla difesa di redigere memorie e compiere in modo effettivo il suo ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile, attesa la sostanziale genericità della doglianza che la sostanzia. 2. Va, in via pregiudiziale, osservato che non può darsi ammissibile seguito alla istanza di differimento formulata da uno dei difensori di RE con l'atto depositato il 23 ottobre 2020. 3 Invero, proposto il ricorso da RE con atto a ministero del suo difensore, avv. NE Viva, a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, dalla cancelleria della Corte di cassazione in data 22 luglio 2020 era dato avviso, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., ai due difensori del ricorrente, individuati nel suddetto avv. Viva e nell'avv. Valerio VI ET. L'avv. Viva aveva esteso il ricorso il 20 dicembre 2019; l'avv. VI ET era stato nominato il 20 maggio 2020, come da attestato del responsabile dell'Ufficio Matricola dell'Istituto Penitenziario di Parma. Poi, in data 11 luglio 2020, TO RE, come risulta da altro attestato dello stesso Ufficio, aveva nominato quale suo difensore di fiducia l'avv. Luca Luigi Piri, senza revocare i difensori di fiducia già nominati. La consultazione degli atti rende chiaro, poi, che la nomina dell'avv. Luca Cianferoni da parte di TO RE quale suo ulteriore difensore di fiducia è avvenuta il 4 agosto 2020, ma nemmeno con tale atto risulta essere stato revocato alcuno dei suindicati difensori, bensì un altro difensore, l'avv. AN EU, come emerge dall'attestato del responsabile dell'Ufficio Matricola dell'Istituto Penitenziario di Parma. Pertanto, da un lato, l'avviso dato il 22 luglio 2020 ai difensori di fiducia di RE risulta correttamente indirizzato agli avv. Viva e VI ET (non all'avv. Piri, terzo difensore), all'epoca nemmeno sussistendo la nomina dell'avv. Cianferoni, e, dall'altro, pur quando è stata perfezionata il 4 agosto 2020, tale nomina, non avendo implicato la revoca dei due suindicati professionisti, né dello stesso avv. Piri, ha collocato il nominato nella posizione di quarto avvocato difensore di fiducia. Il disguido lamentato dall'avv. Cianferoni, circa la mancata comunicazione da parte dell'Ufficio Matricola della sua nomina alla Cancelleria della Corte, con l'addotta sua mancata abilitazione a consultare il fascicolo e depositare memorie, non può, quindi, rilevare quale causa di differimento dell'udienza in camera di consiglio. Va richiamato, sul tema, il principio di diritto secondo cui la nomina del terzo difensore di fiducia, in relazione al disposto degli artt. 96 cod. proc. pen. e 24 disp. att. cod. proc. pen., in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'interessato, comporta la revoca dei precedenti difensori (v., sia pure con riferimento a impugnazioni relative al giudizio di cognizione, Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, dep. 2012, Di Cecca Rv. 252027; Sez. 5, n. 46462 del 18/03/2014, Zaccheroni, Rv. 261022). Di conseguenza, sia la nota del 23 ottobre 2020, sia la precedente memoria 4 1 iI t del 12 ottobre 2020 (al di là del contenuto di quest'ultima, non attinente al caso in esame) non sono idonee a svolgere effetti in questo procedimento. 3. Trascorrendo all'esame della complessiva doglianza proposta dal ricorrente, appare rilevante constatare che il giudice dell'esecuzione, oltre alle notazioni già richiamate in parte narrativa, in particolare circa la già avvenuta applicazione della continuazione fra i reati oggetto delle prime due sentenze, ha argomentato la sua decisione negativa circa l'applicazione della continuazione anche fra tutti i suddetti reati e quello di falsa testimonianza di cui alla sentenza sub 3), considerando che l'unitarietà del disegno criminoso motivatamente ravvisata nell'ordinanza del 13 aprile 2018 dovesse restare circoscritta a quella serie di reati contro la persona, il patrimonio e l'ordine pubblico di cui si era reso protagonista il gruppo di soggetti ruotante intorno a TO Di Emidio, gruppo in cui era compreso AS TA, al quale TO RE, deponendo il falso, aveva fornito un alibi per il fatto di sangue noto come "la strage della Grottella". In particolare, la medesima programmazione - ha considerato il giudice dell'esecuzione - non poteva estendersi ai fatti successivi allo scioglimento del sodalizio, avvenuto a seguito della cattura e dell'inizio della collaborazione da parte di TO Di Emidio, nel corso del 2001, per cui non era possibile ricomprendervi la falsa testimonianza commessa da RE nel 2003, non soltanto per l'eterogeneità del delitto rispetto ai precedenti e per il significativo lasso temporale intercorso da quelli, ma soprattutto perché non era logicamente possibile ritenere che RE avesse potuto prevedere ab initio l'esercizio dell'azione penale a carico di TA, la sua chiamata in correità da parte di Di Emidio e la necessità di fornire in dibattimento al suddetto TA un falso alibi per neutralizzare la suddetta chiamata. Il giudice dell'esecuzione ha, con argomenti razionali, specificato che non poteva bastare in contrario la valorizzazione di quella parte della motivazione della sentenza di condanna di RE in cui si era sottolineato l'ausilio collettivo reso a un pericoloso criminale, avendo il giudice della cognizione evidenziato, con quel passaggio, soltanto il tentativo degli imputati in quel processo di aiutare TA deponendo il falso, non certo l'esistenza di un accordo preventivo e indefinito di mutuo soccorso per tutte le necessità, anche processuali, concluso da RE, da TA e dagli altri. 3.1. A fronte di queste organiche e argomentate osservazioni il contenuto della doglianza si è esaurito in una contestazione generica delle singole notazioni che hanno formato il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza sviluppi logici idonei a destrutturarne concretamente l'impianto. In effetti, le critiche mosse dal ricorrente appaiono volte a evidenziare la 5 non decisività della valutazione negativa tratta dal giudice dell'esecuzione in ordine all'esame di questo o quel parametro, ma non prospettano in alcun modo l'avvenuta obliterazione di una serie di indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, se non formulando il riferimento alla dichiarazione del collaboratore di giustizia Di Emidio, peraltro circoscritta a un singolo passaggio, cercando di accreditarne la valenza decisiva nel senso prefigurato dalla difesa, così ponendosi, però, in netta contrapposizione con l'esito dell'analisi coerentemente svolta in modo sinottico nell'ordinanza impugnata. L'elemento addotto dal ricorrente, dunque, si appalesa obiettivamente inadeguato a cospetto della giustificazione di segno nettamente diverso data, in modo argomentato, dal giudice dell'esecuzione del rapporto fra i sodali e anche del limite annesso al suo orizzonte temporale costituito dalla cessazione dell'attività del sodalizio fin dal 2001, mentre il reato di falsa testimonianza, oltre alla peculiarità evidente di essere stato consumato nel corso di una vicenda processuale successiva, è risultato in ogni caso collocato nell'anno 2003. Contestando il congruo percorso motivazionale esposto dal giudice dell'esecuzione, la censura operata dal ricorrente si esaurisce, in definitiva, nella generica prospettazione di elementi di fatto intrinsecamente inadeguati e finalizzati a un inquadramento alternativo della relazione fra i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2), da un lato, e il reato di cui alla sentenza sub 3), dall'altro, relazione considerata dalla Corte di appello priva dei connotati sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso: il ricorrente ha contestato le verifiche negative, volta a volta, operate dal giudice dell'esecuzione (in ordine all'eterogeneità delle fattispecie antigiuridiche, al netto divario temporale, all'ordinaria incompatibilità logica fra natura e consecutio delle violazioni, da un lato, e prefigurazione del medesimo disegno criminoso alla loro base, dall'altro), ma, al fondo, oltre a cercare di svalutare gli indici negativi rilevati dal giudice dell'esecuzione, non ha addotto una pari serie di elementi che fossero stati, in thesi, illogicamente trascurati dal giudice dell'esecuzione. 3.2. In questa prospettiva, dunque, la doglianza proposta, oltre a sollecitare un'interpretazione alternativa della fattispecie, inammissibile in questa sede in presenza di congrua e coerente motivazione nel provvedimento impugnato, non tiene conto del principio di diritto - che ha ricevuto conforto anche dalla più autorevole composizione del consesso di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e che va senz'altro riaffermato - secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le 6 modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. D'altro canto, grava sul condannato che invochi in executivis l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non apparendo sufficiente il mero riferimento all'indice dell'identità dei titoli di reato, in sé considerati, al pari peraltro di quello della contiguità cronologica, il quale può anche essere sintomatico - non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto - di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. La necessità di una percepibile indicazione degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso si coordina con l'esigenza di evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01; Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 - 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01). 4. L'esito di tali considerazioni è l'inammissibilità del mezzo che determina, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si fissa equamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2020
lette/.te le conclusioni del PG fan fd t:q Sea Q ir/ (PC Penale Sent. Sez. 1 Num. 2319 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 28/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 6 dicembre 2019, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di TO RE di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati accertati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di assise di appello di Lecce del 20 gennaio 2014, irrevocabile il 9 febbraio 2016, che aveva condannato RE alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per una serie di reati, fra cui quelli di rapina aggravata e porto e detenzione illegale di armi, aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi in Ruffano, Tricase e Miggiano, fra I'll marzo e il 22 novembre 2000; 2) sentenza della Corte di appello di Lecce del 2 marzo 2016, irrevocabile il 10 ottobre 2017, che aveva condannato RE alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 1.150,00 di multa per il reato continuato di porto e detenzione di armi e ordigni esplosivi, commesso in Ruffano, il 7 giugno 2001; 3) sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 luglio 2010, irrevocabile 1'8 giugno 2011, che aveva condannato RE alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di falsa testimonianza, commesso in Lecce, 1'8 aprile 2003; Il giudice dell'esecuzione - dopo aver precisato che, in realtà, i reati oggetto delle prime due sentenze erano già stati posti in continuazione in virtù dell'ordinanza della stessa Corte di appello di Lecce il 13 aprile 2018, che aveva riconosciuto l'esistenza del medesimo disegno criminoso alla base delle relative violazioni e aveva rideterminato la pena complessiva in quella di anni quattordici, mesi uno di reclusione ed euro 3.025,00 di multa - ha escluso che quello stesso disegno criminoso potesse essere individuato anche in riferimento alla commissione del delitto di falsa testimonianza accertato con la sentenza sub 3). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di RE (avv. NE Viva) chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui denuncia la violazione e l'errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione. Il ricorrente censura innanzitutto come apodittica e illogica la valorizzazione fatta dall'ordinanza impugnata della eterogeneità dei reati, essendo stato invece già chiarito che l'esclusivo rilievo di tale eterogeneità non costituisce base adeguata per negare il medesimo disegno criminoso. Poi, viene criticato il riferimento al significativo lasso temporale intercorso fra i reati stessi, pure messo in evidenza dal provvedimento impugnato. 2 Infine, viene denunciata come illogica l'interpretazione fatta del giudice dell'esecuzione delle motivazioni della sentenza di cognizione la connessa esclusione che RE avesse potuto prevedere la falsa testimonianza ab initio: si è così omesso, secondo il ricorrente, di tener conto delle dichiarazioni rese da Di Emidio nel corso dell'udienza del 17 maggio 2011 circa il fatto che TA e RE erano come due fratelli e si facevano continui scambi di piaceri, mutuo scambio di favori illeciti avvenuto anche tra Di Emidio e RE, tramite Danisi, di cui aveva discorso anche l'ordinanza del 13 aprile 2018: elementi, questi, che - conclude la difesa - dimostravano l'evenienza della medesima programmazione criminosa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non avendo il ricorrente considerato che il medesimo disegno criminoso non può identificarsi con un generico programma di attività delinquenziale, esigendo invece l'individuazione fin dal primo episodio antigiuridico di tutti i successivi reati, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, a tale indirizzo essendosi attenuto il giudice dell'esecuzione con motivazione chiara e logica. 4. Con memoria depositata il 12 ottobre 2020 un altro difensore di TO RE (avv. Luca Cianferoni) ha svolto puntualizzazioni in merito alla posizione dell'assistito, relative a fattispecie diversa da quella oggetto di ricorso. 5. Con nota del 23 ottobre 2020 l'avv. Cianferoni ha formulato istanza di rinvio dell'udienza camerale di trattazione del ricorso, fissata per il 28 ottobre 2020, segnalando il fatto che egli era stato nominato difensore di fiducia dal ricorrente il 4 agosto 2020, senza che la sua nomina fosse stata trasmessa al giudice procedente dall'Ufficio Matricola del carcere di Parma, ove era recluso RE: pertanto, il differimento dell'udienza era necessario per consentire alla difesa di redigere memorie e compiere in modo effettivo il suo ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile, attesa la sostanziale genericità della doglianza che la sostanzia. 2. Va, in via pregiudiziale, osservato che non può darsi ammissibile seguito alla istanza di differimento formulata da uno dei difensori di RE con l'atto depositato il 23 ottobre 2020. 3 Invero, proposto il ricorso da RE con atto a ministero del suo difensore, avv. NE Viva, a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, dalla cancelleria della Corte di cassazione in data 22 luglio 2020 era dato avviso, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., ai due difensori del ricorrente, individuati nel suddetto avv. Viva e nell'avv. Valerio VI ET. L'avv. Viva aveva esteso il ricorso il 20 dicembre 2019; l'avv. VI ET era stato nominato il 20 maggio 2020, come da attestato del responsabile dell'Ufficio Matricola dell'Istituto Penitenziario di Parma. Poi, in data 11 luglio 2020, TO RE, come risulta da altro attestato dello stesso Ufficio, aveva nominato quale suo difensore di fiducia l'avv. Luca Luigi Piri, senza revocare i difensori di fiducia già nominati. La consultazione degli atti rende chiaro, poi, che la nomina dell'avv. Luca Cianferoni da parte di TO RE quale suo ulteriore difensore di fiducia è avvenuta il 4 agosto 2020, ma nemmeno con tale atto risulta essere stato revocato alcuno dei suindicati difensori, bensì un altro difensore, l'avv. AN EU, come emerge dall'attestato del responsabile dell'Ufficio Matricola dell'Istituto Penitenziario di Parma. Pertanto, da un lato, l'avviso dato il 22 luglio 2020 ai difensori di fiducia di RE risulta correttamente indirizzato agli avv. Viva e VI ET (non all'avv. Piri, terzo difensore), all'epoca nemmeno sussistendo la nomina dell'avv. Cianferoni, e, dall'altro, pur quando è stata perfezionata il 4 agosto 2020, tale nomina, non avendo implicato la revoca dei due suindicati professionisti, né dello stesso avv. Piri, ha collocato il nominato nella posizione di quarto avvocato difensore di fiducia. Il disguido lamentato dall'avv. Cianferoni, circa la mancata comunicazione da parte dell'Ufficio Matricola della sua nomina alla Cancelleria della Corte, con l'addotta sua mancata abilitazione a consultare il fascicolo e depositare memorie, non può, quindi, rilevare quale causa di differimento dell'udienza in camera di consiglio. Va richiamato, sul tema, il principio di diritto secondo cui la nomina del terzo difensore di fiducia, in relazione al disposto degli artt. 96 cod. proc. pen. e 24 disp. att. cod. proc. pen., in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'interessato, comporta la revoca dei precedenti difensori (v., sia pure con riferimento a impugnazioni relative al giudizio di cognizione, Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, dep. 2012, Di Cecca Rv. 252027; Sez. 5, n. 46462 del 18/03/2014, Zaccheroni, Rv. 261022). Di conseguenza, sia la nota del 23 ottobre 2020, sia la precedente memoria 4 1 iI t del 12 ottobre 2020 (al di là del contenuto di quest'ultima, non attinente al caso in esame) non sono idonee a svolgere effetti in questo procedimento. 3. Trascorrendo all'esame della complessiva doglianza proposta dal ricorrente, appare rilevante constatare che il giudice dell'esecuzione, oltre alle notazioni già richiamate in parte narrativa, in particolare circa la già avvenuta applicazione della continuazione fra i reati oggetto delle prime due sentenze, ha argomentato la sua decisione negativa circa l'applicazione della continuazione anche fra tutti i suddetti reati e quello di falsa testimonianza di cui alla sentenza sub 3), considerando che l'unitarietà del disegno criminoso motivatamente ravvisata nell'ordinanza del 13 aprile 2018 dovesse restare circoscritta a quella serie di reati contro la persona, il patrimonio e l'ordine pubblico di cui si era reso protagonista il gruppo di soggetti ruotante intorno a TO Di Emidio, gruppo in cui era compreso AS TA, al quale TO RE, deponendo il falso, aveva fornito un alibi per il fatto di sangue noto come "la strage della Grottella". In particolare, la medesima programmazione - ha considerato il giudice dell'esecuzione - non poteva estendersi ai fatti successivi allo scioglimento del sodalizio, avvenuto a seguito della cattura e dell'inizio della collaborazione da parte di TO Di Emidio, nel corso del 2001, per cui non era possibile ricomprendervi la falsa testimonianza commessa da RE nel 2003, non soltanto per l'eterogeneità del delitto rispetto ai precedenti e per il significativo lasso temporale intercorso da quelli, ma soprattutto perché non era logicamente possibile ritenere che RE avesse potuto prevedere ab initio l'esercizio dell'azione penale a carico di TA, la sua chiamata in correità da parte di Di Emidio e la necessità di fornire in dibattimento al suddetto TA un falso alibi per neutralizzare la suddetta chiamata. Il giudice dell'esecuzione ha, con argomenti razionali, specificato che non poteva bastare in contrario la valorizzazione di quella parte della motivazione della sentenza di condanna di RE in cui si era sottolineato l'ausilio collettivo reso a un pericoloso criminale, avendo il giudice della cognizione evidenziato, con quel passaggio, soltanto il tentativo degli imputati in quel processo di aiutare TA deponendo il falso, non certo l'esistenza di un accordo preventivo e indefinito di mutuo soccorso per tutte le necessità, anche processuali, concluso da RE, da TA e dagli altri. 3.1. A fronte di queste organiche e argomentate osservazioni il contenuto della doglianza si è esaurito in una contestazione generica delle singole notazioni che hanno formato il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza sviluppi logici idonei a destrutturarne concretamente l'impianto. In effetti, le critiche mosse dal ricorrente appaiono volte a evidenziare la 5 non decisività della valutazione negativa tratta dal giudice dell'esecuzione in ordine all'esame di questo o quel parametro, ma non prospettano in alcun modo l'avvenuta obliterazione di una serie di indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, se non formulando il riferimento alla dichiarazione del collaboratore di giustizia Di Emidio, peraltro circoscritta a un singolo passaggio, cercando di accreditarne la valenza decisiva nel senso prefigurato dalla difesa, così ponendosi, però, in netta contrapposizione con l'esito dell'analisi coerentemente svolta in modo sinottico nell'ordinanza impugnata. L'elemento addotto dal ricorrente, dunque, si appalesa obiettivamente inadeguato a cospetto della giustificazione di segno nettamente diverso data, in modo argomentato, dal giudice dell'esecuzione del rapporto fra i sodali e anche del limite annesso al suo orizzonte temporale costituito dalla cessazione dell'attività del sodalizio fin dal 2001, mentre il reato di falsa testimonianza, oltre alla peculiarità evidente di essere stato consumato nel corso di una vicenda processuale successiva, è risultato in ogni caso collocato nell'anno 2003. Contestando il congruo percorso motivazionale esposto dal giudice dell'esecuzione, la censura operata dal ricorrente si esaurisce, in definitiva, nella generica prospettazione di elementi di fatto intrinsecamente inadeguati e finalizzati a un inquadramento alternativo della relazione fra i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2), da un lato, e il reato di cui alla sentenza sub 3), dall'altro, relazione considerata dalla Corte di appello priva dei connotati sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso: il ricorrente ha contestato le verifiche negative, volta a volta, operate dal giudice dell'esecuzione (in ordine all'eterogeneità delle fattispecie antigiuridiche, al netto divario temporale, all'ordinaria incompatibilità logica fra natura e consecutio delle violazioni, da un lato, e prefigurazione del medesimo disegno criminoso alla loro base, dall'altro), ma, al fondo, oltre a cercare di svalutare gli indici negativi rilevati dal giudice dell'esecuzione, non ha addotto una pari serie di elementi che fossero stati, in thesi, illogicamente trascurati dal giudice dell'esecuzione. 3.2. In questa prospettiva, dunque, la doglianza proposta, oltre a sollecitare un'interpretazione alternativa della fattispecie, inammissibile in questa sede in presenza di congrua e coerente motivazione nel provvedimento impugnato, non tiene conto del principio di diritto - che ha ricevuto conforto anche dalla più autorevole composizione del consesso di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e che va senz'altro riaffermato - secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le 6 modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. D'altro canto, grava sul condannato che invochi in executivis l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non apparendo sufficiente il mero riferimento all'indice dell'identità dei titoli di reato, in sé considerati, al pari peraltro di quello della contiguità cronologica, il quale può anche essere sintomatico - non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto - di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. La necessità di una percepibile indicazione degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso si coordina con l'esigenza di evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01; Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 - 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01). 4. L'esito di tali considerazioni è l'inammissibilità del mezzo che determina, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si fissa equamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2020