Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.25 da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c.
e depositate dall' avv. Salvatore Coppolino nell'interesse del professionista convenuto, dall'avv. Luigi Ragno Parte_1
nell'interesse della terza chiamata in causa in manleva, CP_1
- visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
[...]
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 116/2019 R.G. avente per oggetto: responsabilità professionale ex artt. 1218 e
1669 c.c.
VERTENTE TRA
(C.F. ) e Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ) in proprio e nella qualità Pt_3 C.F._2
di eredi di (deceduto in data 06.12.2017), Persona_1
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico e rappresentati e difesi Email_1
ATTORI contro (C.F. ) Parte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico iuffrè.it) e rappresentato e difeso dall'avv. Email_2
Salvatore Coppolino con studio in Milazzo, alla via Chinigo' n. 2, giusta procura versata in atti.
CONVENUTO E nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3 20145,
P.IVA e C.F. , elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2
domiciliata in indirizzo telematico ( Email_3
e rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ragno con studio in
Messina, alla via Strada San Giacomo n. 19, giusta procura versata in atti.
Terza chiamata in causa
IN FATTO E IN DIRITTO Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con citazione ritualmente notificata, e Parte_2 Pt_3
, in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Persona_1
pag. 2/18 (deceduto in data 06.12.2017) – premettendo: i) la proprietà del plesso immobiliare sito in Milazzo, alla via Pezza del Pioppo, acquisita in forza di atto pubblico di permuta e vincolo di parcheggio ai rogiti del Notaio in data 11.07.2007 (Rep. Per_2
N. 31846 – racc. n. 10117) in esecuzione di preliminare di permuta del 14.06.2006 concluso con la ditta “Capone costruzioni s.r.l.” (compendio formato da due unità immobiliari, costituite da due villette singole con annesse pertinenze, in catasto al foglio 18, particelle numeri 227,535,559,1246 già 560 e 1134 e parte delle particelle numeri 229,1254 già 234,561 e 228) recante previsione dell'obbligo della ditta “a titolo di conguaglio sulla permuta” ad eseguire lavori su altri fabbricati in titolarità degli attori, non oggetto di permuta (casa antica con pertinenze e garage); ii) la non conformità, agli accordi contrattuali, delle unità immobiliari permutate realizzate dal 03.10.2007 al
07.07.2010 (sub specie di villetta D e villetta F) per la presenza di difformità rispetto al progetto ed al capitolato, nonché vizi difetti e mancata esecuzione di opere previste, ritardi nella consegna, ed errori nella pratica di catastazione;
iii)
l'inadempimento della ditta anche in relazione alle opere relative agli immobili già di proprietà degli attori, iv) la formulazione di contestazioni alla società in ordine ai Parte_4
difetti di esecuzione, esitata nell'apertura di giudizio civile (n.
pag. 3/18 R.G. 15610/11 pendente in istruttoria al tempo della citazione); v) la scoperta, a seguito di CTP dell'Ing. e CTU del Per_3
30.9.2017 a firma dell'Ing. , di vizi e discrasie Persona_4
rispetto agli elaborati progettuali e vizi costruttivi, imputabili all'Architetto direttore dei lavori e progettista Parte_1
della ditta Capone costruzioni s.r.l. (meglio identificati ed enumerati nei paragrafi riferiti alla villetta lett. “D” e villetta lett.
“F”) vi) l'inoltro di lettera raccomandata A/r del 30.01.2018 recante richiesta di risarcimento dei danni a seguito delle difformità riscontrate rispetto agli elaborati progettuali, riscontrata con lettera raccomandata A/r del 15.02.2018 recante negazione di ogni addebito vi) l'impossibilità di completare la pratica di successione della villetta del defunto a fronte delle Persona_1
difformità catastali e di progetto - hanno chiesto: a)
l'accertamento della responsabilità contrattuale, extracontrattuale e professionale anche per culpa in vigilando del convenuto Arch.
, nella qualità di progettista e direttore dei lavori, Parte_1
in ordine all'errata catastazione degli immobili, nonché relativamente alle difformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto ed al capitolato, ai vizi, ai difetti, alla mancata esecuzione delle opere concordate e dai ritardi di consegna lavori;
b) la conseguente condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi a mezzo CTU oltre interessi e rivalutazione.
pag. 4/18 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.04.2019, si è costituito , eccependo la carenza di Parte_1
legittimazione passiva – all'uopo rilevando l'inosservanza della società esecutrice dei lavori delle prescrizioni e degli ordini di servizio impartiti nei casi di rilevata criticità - nonché la decadenza e prescrizione ex artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. - dolendosi della mancanza di denuncia di difetti e difformità al convenuto prima della nota del 03.01.2018 per avere, gli attori, immessi nel possesso degli immobili nel mese di giugno 2009, denunciato la ditta nel 2010 e, quindi, data la natura dei vizi (non occulti) decorrendo, la decadenza, dalla immissione in possesso – nonché rilevando, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, la prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c.
Nel merito, contestando la fondatezza degli assunti attorei, il professionista ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in manleva della società di Assicurazioni, in caso di CP_1
accoglimento anche parziale delle pretese attoree.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.11.2020 si è costituita la compagnia assicuratrice, eccependo – quanto al rapporto con il convenuto chiamante - l'inoperatività della polizza assicurativa n. 806057700 - conclusa in regime di “claims made”
e operante sino al 23.11.2013 (data di comunicazione della cessazione del contratto assicurativo) – nonché prescrizione e pag. 5/18 decadenza ex art. 1669 c.c., ha concluso per il rigetto della pretesa attorea – rilevando l'assenza di responsabilità professionale imputabile al professionista – nonché, in via di mero subordine, nell' ipotesi di accoglimento delle domande attoree per la riduzione delle richieste risarcitorie anche nei limiti dei massimali di polizza.
Concessi i chiesti termini ex art 183 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene decisa rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
****
Il professionista, direttore dei lavori e progettista di opere costituenti edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, è responsabile nei confronti del committente e degli aventi causa ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Trattasi di responsabilità di natura aquiliana – invocabile anche nei confronti dell'appaltatore ed in via solidale senza, tuttavia, configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr.
Cassazione civile sez. II, 05/06/2023, n.15661) - prevista a tutela di interessi di carattere superindividuale, concernenti la stabilità e la solidità degli edifici, nonché l'incolumità personale della collettività.
Tale responsabilità, dunque, si giustappone a quella contrattuale.
pag. 6/18 Mentre, infatti, quest'ultima richiede, ove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, almeno la colpa grave – secondo il paradigma di cui agli artt. 1176 e 2236
c.c. – la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c. si atteggia in chiave oggettiva prescindendo dal profilo psichico colposo e, a fortiori, dal parametro della diligenza.
Data la specialità – anche in termini di tutela di carattere generale
- del regime giuridico, centrale diventa la concreta individuazione dei vizi e i difetti che individuano la responsabilità ex art. 1669
c.c.
I gravi difetti dell'edificio idonei a fondare la responsabilità del costruttore nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669
c.c. (o, come detto, quella solidale del DL/progettista) sono quelli che, senza condurre alla rovina o all'evidente pericolo di rovina del bene, non influiscono sulla stabilità dell'opera, ma ne pregiudicano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità.
La responsabilità contrattuale del direttore dei lavori – o anche del progettista, pure ove cumuli, eventualmente, le mansioni di
DL – per il contenuto della obbligazione - ovvero per la natura di prestazione d'opera intellettuale, eterogena rispetto a quella manuale (cfr. Cassazione civile , sez. II , 24/03/2014 , n. 6886) –
è, peraltro, sottratta alla previsione di cui all' art. 2226 c.c., in base pag. 7/18 alla quale i vizi dell'opera prestata vanno denunciati entro otto giorni dalla scoperta a pena di decadenza mentre l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
Così ricostruita la cornice normativa, venendo, funditus, alla concreta fattispecie, accedendo alla qualificazione dei vizi e delle difformità imputate al progettista/DL convenuto, in termini di carenze tali da pregiudicare in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità riferendosi, le difese spiegate dagli attori per contrastare le eccezioni del convenuto, proprio alla disciplina di cui all'art. 1669 c.c. - “ove si versi nei casi di realizzazione di edifici o cose immobili, ed alla redazione del progetto segua la realizzazione dell'opera stessa, si applica l'art.
1669 - che tratta del contratto di appalto e della responsabilità dell'appaltatore per vizi occulti o difetti dell'opera realizzata - e che pacificamente, come si è visto, può essere esteso a tali soggetti anche in assenza di un rapporto diretto tra costoro e il danneggiato poiché si versa in una fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Questo prevede che ai fini della responsabilità di progettista e direttore dei lavori, i vizi possano essere fatti rilevare entro dieci anni dal compimento dell'opera e fatti rilevare comunque entro un anno dalla scoperta (termine decadenziale), come previsto dall'art. 1669 del Codice civile”
(cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c. parte attrice) e,
pag. 8/18 comunque, lamentando, gli attori medesimi, anche in virtù della evocata culpa in vigilando del professionista, discrasie rispetto agli elaborati progettuali e vizi costruttivi, tra cui: realizzazione di cantinati non previsti in progetto, ma contemplati nell'atto di permuta, con conseguente diniego della abitabilità da parte dell'ufficio tecnico del comune; mancata catastazione delle villette ed erronea catastazione del magazzino (in testa alla ditta
Capone Costruzioni s.r.l.); utilizzo di materiali diversi rispetto al capitolato d'appalto; ancora – distinguendo i vizi in relazione alle villette, sub lett. D) e sub lett. F) ma trattando in maniera pressoché indistinta della ditta esecutrice, non attenutasi alle prescrizioni della concessione edilizia e capitolato - scala che conduce all'ingresso del piano terra, in precedenza distaccata a causa di un assestamento strutturale, “priva di ripristino”; non corretto smaltimento delle acque meteoriche, mancando il collegamento della colonna di scarico ai pozzetti comunicanti con la rete di smaltimento “creando infiltrazioni nelle fondazioni del fabbricato”; bloccaggio del cancello di ingresso pericoloso in quanto “realizzato con piastra a bandiera” (villetta D); vano interrato non utilizzabile e non conforme alle normative vigenti;
pietrame usato nel vespaio non conforme a quello di capitolato;
creazione di servitù passive, per come sono realizzate le costruzioni (villetta F) e, in ogni caso, proprio con riferimento pag. 9/18 (stavolta più specifico alla responsabilità del DL/progettista: erroneo posizionamento del fabbricato (villetta D); rivestimenti dei prospetti con distacchi nei quali si infiltra acqua piovana;
scala di accesso alla veranda posteriore della villetta D in ferro e non in muratura, con diverso posizionamento rispetto al progetto assentito;
termosifoni sottodimensionati;
“cagnoli sottobalcone” con ferro a vista e arrugginito;
del pari, anche per la villetta F: impianto elettrico privo di magnetotermici;
scala e ringhiera nella porta finestra del prospetto est difformi dagli elaborati grafici autorizzati ;lesioni e distacco di intonaco nel prospetto sud e ovest;
“cagnoli sottobalcone” con ferro a vista – vizi, quelli enumerati in citazione e per la maggior parte sopra riportati, afferenti al regime di cui all'art. 1669 c.c. anche perché gli attori allegano la necessità di loro rimozione “per ottenere
l'autorizzazione di agibilità” - prodromica si rivela, la disamina delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal professionista, a cui ha aderito la di lui compagnia chiamata in garanzia.
Al riguardo, pur ricordando che la fattispecie di cui all'art. 1669
c.c. contempla due diversi termini, strettamente correlati fra loro -
l'uno di decadenza (denuncia entro un anno dalla scoperta) l'altro di prescrizione (un anno dalla denuncia) - la cui decorrenza è agganciata, secondo un principio di portata generale, alla effettiva pag. 10/18 conoscenza-conoscibilità del committente (o del terzo avulso da rapporto contrattuale) - « Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 del Cc, a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. L'importanza a tal fine degli accertamenti tecnici è stata sottolineata anche per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo» (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/08/2024, n.23233) – nondimeno, trattandosi di termini eterogenei, non è sovrapponibile, tout court, la regola estensiva di cui all'art. 1310 c.c.
Al riguardo, « In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall'art.
pag. 11/18 1310, comma 1, c.c. - dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione» (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/08/2018,
n.21327).
Nella specie, poiché la prima missiva recante denuncia di vizi e difformità risale al 2.8.2010 – indirizzata alla ditta “Capone
Costruzioni s.r.l.” (cfr. doc. n. 7 allegato alla seconda memoria istruttoria sub fascicolo convenuto ) - seguita dalla Pt_5
introduzione del giudizio n. RG 15610/11 - con citazione notificata al 19.9.2011 (cfr. doc. n. 6 allegato alla seconda memoria istruttoria sub fascicolo convenuto ) - tardiva, Pt_5
rispetto al termine decadenziale annuale previsto dall'art. 1669
c.c., si rivela la denuncia al 3.1.2018 – inoltrata nei riguardi del professionista non evocato nel primo giudizio (e, anzi, ivi sentito quale teste, come si evince dalla lettura della sentenza resa a definizione del procedimento, prodotta in atti dalla stessa difesa attorea in allegato alle note di trattazione scritta dell'8.11.2023)
(cfr. doc. “lettera A/R del 30.1.2018” fascicolo attoreo)- non pag. 12/18 potendo, nei suoi riguardi, invocarsi l'estensione di cui al citato art. 1310 c.c.
La denuncia del 30.1.2018, quindi - pur se ad essa ha fatto seguito entro l'anno la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio
(18.1.2019) – è intervenuta a distanza di oltre un anno dal termine annuale di decadenza per la denuncia stragiudiziale dei vizi, decorrente dalla scoperta.
Non osta, del resto, a tali considerazioni, il principio – pur sopra evocato – di decorrenza del termine di decadenza – e, da questo, poi, di prescrizione ex art. 1669 ultimo comma c.c. – il rilievo inerente alla scoperta delle difformità dal progetto imputabili al professionista, solo a seguito della CTU del 30.9.2017.
Le difformità dal capitolato e dal progetto poste a base dell'odierna azione, infatti, sono già oggetto di indicazione, per la maggior parte, all'interno della perizia di parte posta a base del primo giudizio, a firma del geometra CP_2
Sicché, anche al di là del rilievo per cui dal narrato degli attori emerge esplicito riferimento ad una perizia di parte del 2015-
2016, a firma Ing. (pure prodotta in atti ) - a Persona_5
seguito della quale avrebbero appreso dei vizi oggi imputati al professionista – benché menzionata nel contesto del riferimento alla CTU redatta nel procedimento civile nei confronti della ditta edile, a firma Ing. – così, già in forza di tale Persona_4
pag. 13/18 riferimento alla conoscenza-conoscibilità acquisita in forza della perizia di parte dell'Ing. risultando intervenuta oltre il Per_3
termine di decadenza, la missiva del 30.1.2018, in ogni caso,
l'identico riferimento all' uso di materiali diversi da quelli di capitolato;
ad errori di catastazione e di posizionamento nei confini delle villette (in guisa tale da determinare una riduzione di superficie di cortile della villetta D) alla mancanza di collegamento del pluviale lato nord alla condotta di allontanamento delle acque meteoriche, con pericolo di infiltrazioni alle fondazioni del fabbricato;
–difformità prospettate già nella perizia come emerge dal confronto tra le CP_2
difformità lamentate in citazione e le difformità accertate tramite la perizia di parte – ancora, ai “cagnoli sotto balcone” in cui sarebbe visibile il ferro a vista;
presenza di vano interrato abusivo, in quanto realizzato ma non rappresentato negli elaborati grafici progettuali (villetta F) anche qui presenza di ferro a vista nei
“cagnoli sotto balcone” (i.e. travi a supporto dei balconi di prospetto) proprio perché costituisce percezione delle difformità già cristallizzata all'epoca della perizia – e, quindi, CP_2
correlato alla denuncia del 2.8.2010 – non consente di invocare lo slittamento in avanti del dies a quo per la decadenza nei confronti del professionista.
pag. 14/18 L'identità – sostanziale, pur secondo una forma lessicale diversa – dei vizi e delle difformità già oggetto di percezione tramite la perizia è predicabile anche con riferimento alla casa e CP_2
al magazzino “rispetto alla scrittura privata” – così individuato l'immobile cui ineriscono i vizi e le difformità imputate al professionista, già in proprietà degli attori, contemplato nella permuta quale oggetto di lavorazioni che la ditta esecutrice si era impegnata a eseguire, a conguaglio - vale a dire rispetto al bene identificato nella perizia come “vecchio fabbricato di CP_2
proprietà dei permutanti”.
Dalla lettura della perizia di parte – posta a base della denuncia del 2.8.2010 rivolta alla ditta esecutrice, rilevante in quanto rivelatrice della consapevolezza dei vizi e difformità progettuali oggi ascritte al professionista convenuto – in particolare, emerge il riferimento alla realizzazione di tettoia esterna pericolosa poiché “sottodimensionata nelle strutture” (così nella perizia
[...]
ovvero eseguita con “modalità di intervento e materiali CP_2
utilizzati non ottimali e non a regola d'arte” (così in citazione ove si prospetta la “scoperta” solo in esito alla CTU del 30.9.2017) nonché alla presenza di intonaci ammalorati (cfr. doc. n. 7 allegato alla seconda memoria istruttoria convenuto ). Pt_5
Sicché – anche al di là del contegno processuale ascrivibile agli attori, richiedenti termine per note conclusive di cui non hanno pag. 15/18 usufruito, rimasti anche silenti in ordine all'onere di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza prodotta in allegato alle note dell'8.11.2023 (onere o, comunque, chiarimento, chiesto con ordinanza del 27.03.2024) - accertata la tardività della denuncia inoltrata il 30.1.2018 – giacché compiuta oltre il termine annuale di decadenza dalla scoperta dei vizi per agire ex art. 1669 c.c. anche nei riguardi del - in accoglimento CP_3
dell'eccezione in tal senso avanzata dal convenuto con l'adesione della la domanda attorea va respinta con CP_1
assorbimento di ogni altro profilo.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono, in solido, a carico degli attori soccombenti e Parte_2 Pt_3
, entrambi in proprio e quali eredi di
[...] Persona_1
La liquidazione si esegue secondo il valore dichiarato e non specificamente contestato (indeterminabile a complessità bassa, data la modesta entità degli accertamenti in fatto e la continuità degli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità del direttore dei lavori, tali da non determinare disallineamento nelle motivazioni) al netto della fase istruttoria, stante la natura documentale della causa e ai valori tabellari medi dato il pregio della difesa tecnica esplicata. L'adesione della compagnia – anche nel corpo delle note conclusive – dal cui tenore consta che la prima eccezione posta a base delle conclusioni rassegnate e delle pag. 16/18 difese spiegate, è quella relativa alla decadenza ex art. 1669 c.c., giustifica l'imposizione dell'onere del rimborso a carico degli attori tenuto conto, altresì, della contestazione, rivolta dagli attori, all'eccezione di inoperatività della polizza dedotta quale titolo della chiamata dal convenuto . Pt_5
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta - in accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione sollevata da Parte_1
con l'adesione della terza chiamata - la domanda proposta
[...]
e , entrambi in proprio e quali Pt_2 Parte_3
eredi di , per l'effetto, Persona_1
2) dichiara gli attori decaduti dall'esercizio dell'azione nei confronti di Parte_1
3) condanna e , entrambi in Parte_2 Parte_3
proprio e quali eredi di alla rifusione delle Persona_1
spese processuali in favore che liquida Parte_1
in complessivi euro 5.810,00. per compensi, di cui euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, nulla per pag. 17/18 fase istruttoria euro 2.905,00 per fase decisionale oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre al rimborso della somma pari a euro 237,00 versata a titolo di contributo unificato per la domanda di manleva;
4) Condanna e , entrambi in Parte_2 Parte_3
proprio e quali eredi di al pagamento in Persona_1
favore di delle spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi euro 5.810,00. per compensi, di cui euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria euro 2.905,00 per fase decisionale oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto 23.6.2025.
La GIUDICE
(dott.ssa Elisa Di Giovanni)
pag. 18/18