Art. 13.
I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche nel giorno 8 dicembre, ed i relativi proventi saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali.
Nella stessa giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 6, 7 e 9.
I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche nel giorno 8 dicembre, ed i relativi proventi saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali.
Nella stessa giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 6, 7 e 9.