Decreto cautelare 25 marzo 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00931/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2025, proposto da
BO IF, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sportello Unico per L’Immigrazione di Cuneo, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cuneo, in persona del Prefetto pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura - SUI di Cuneo, prot. n. P-CN/L/N/2025/100343 del 6 marzo 2023, con cui è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale in lavoro subordinato e, per l’effetto, è stata archiviata la relativa procedura nonché di ogni altro atto presupposto, seguente e comunque connesso a quello gravato, ivi compresa la nota del SUI di Cuneo, prot. n. P-CN/L/N/2025/100343 del 7 febbraio 2025, con cui è stato comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. EL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso proposto dal cittadino marocchino IF BO avverso il provvedimento della Prefettura-SUI di Cuneo prot. n. P-CN/L/N/2025/100343 del 6-3-2023, di rigetto l’istanza 29-1-2025 -ex art. 24 co.10 D.Lgs n.286/1998- di conversione del permesso di soggiorno da stagionale in lavoro subordinato e, per l’effetto, è stata archiviata la procedura de qua ;
Viste le ragioni sollevate dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno e la relativa seguente memoria con cui si eccepiva ai motivi di ricorso quanto richiesto e denegato derivava dal ritardo del ricorrente;
Vista l’ordinanza cautelare 30 aprile 2025 n. 167 con cui si rilevava che i ritardi del ricorrente non apparivano gravi o comunque governati da perentorietà come affermato dalla giurisprudenza citata e vista l’ordinanza 24 luglio 2025 n. 330 con cui si ordinava all’Amministrazione di riaprire il procedimento e di concluderlo entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, con un provvedimento espresso e congruamente motivato che tenesse in debita considerazione il contenuto dell’ordinanza n. 167/25;
Vista la positiva conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto la conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, oggetto del presente giudizio ed il rilascio il 17 settembre 2025 di copia del Mod.209, da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cuneo alla parte ricorrente, per l’ottenimento del permesso di soggiorno richiesto;
Vista quindi l’avvenuta cessazione della materia del contendere e ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate, in quanto il contenzioso è derivato da ritardi del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL RI |
IL SEGRETARIO