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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17500 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25917/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa SS CA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione giusta ordinanza depositata il 17.07.2025 pronunciata all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
T R A
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume, VA EZ OM e GI DO con studio
(LMS) in Milano, corso Magenta 84, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi, ed elettivamente domiciliata presso le medesime, presso l'Avvocatura Aziendale, in Via Maria Brighenti,23 edificio B in virtù di CP_1 procura depositata nel fascicolo telematico
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di pagamento di somme per sorte capitale e interessi per cessione crediti.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in data 07 e 14 luglio 2025, da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 28.04.2020, la (nuova denominazione di Parte_1 [...]
Part
di seguito anche , conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Parte_1
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 Pt_2 condannare l' al relativo pagamento in favore di Pt_2 Parte_1
I. € 5.368.615,93 per sorte capitale, di cui a n. 729 fatture emesse dalle società fornitrici elencate nel documento prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nel documento prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo. Si precisa che alla data del 27 aprile 2020 gli interessi di mora ammontano ad € 1.113.246,20; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 29.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle predette fatture costituenti la predetta sorte capitale.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al Parte_1 Pt_2 Pt_2 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...] per: Parte_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
pagina 2 di 10 − importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale.
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui l' dovesse sollevare contestazioni in Pt_2 ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di Pt_2 Pt_2 [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
A tal fine esponeva: - di essere creditrice, in virtù di contratti di cessione pro soluto, di euro 5.368.615,93 per sorte capitale portati dalle fatture emesse da una serie di società fornitrici riportate in un elenco contenuto nell'atto di citazione (cfr. da p. 3 a p. 6, all.3); - che aveva diritto anche agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e all'importo di euro 29.160,00 ai sensi 6 del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs. 19272012 (pari ad euro 40,00 moltiplicato per ciascuna del 729 fatture costituenti la predetta sorte capitale); - che in ogni caso, a fronte di eventuali contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle indicate pretese, aveva comunque diritto ad una somma, da accertarsi in corso di causa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in Controparte_2 subordine, chiedeva che, “previa consulenza contabile, venga accertata la somma ancora eventualmente dovuta e gli eventuali ritardi nei pagamenti effettuati. All'esito di tale perizia si chiede che la condanna sia limitata a tali somme, con esclusione della domanda per interessi anatocistici. Con vittoria di spese e compensi”.
Premetteva che:- le società fornitici cedenti avevano preventivamente aderito, accettato e sottoscritto la
Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES
118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata in base a quanto disposto dai DCA n. U00308 del 3 luglio
2015, DCA n. U00032 del 30.01.2017e DCAn.U00006 del 02.01.2018; - in base all'Accordo Pagamenti, i pagina 3 di 10 fornitori/prestatori di beni e servizi dovevano, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le fatture relative ai crediti oggetto dei contratti, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio (SDI), che provvedeva a sua volta a trasmettere le fatture al Sistema Pagamenti;
- i cessionari, pro-soluto o pro-solvendo, dei crediti derivanti dal contratto, dovevano accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti;
- l'Accordo, all'Art. 7, prevedeva le modalità di Parte comunicazione della cessione e i contenuti obbligatori per la sua opponibilità all' Evidenziava che parte attrice aveva rivendicato il pagamento di 729 fatture emesse da 50 società cedenti. Esaminava le diverse posizioni delle cedenti, deducendo che alcune cessioni dei crediti pretesi da parte attrice erano state rifiutate dall' per il mancato rispetto dell'accordo sopra descritto. Precisava che, per un cospicuo Controparte_1 numero di fatture, erano state richieste note di credito ai cedenti per errori di fatturazione (in relazione ai beni consegnati o ai prezzi applicati). Allegava che per altre fatture una parte della sorte capitale era stata pagata prima della notifica dell'atto di cessione e una parte era stata pagata successivamente. Precisava che le somme richieste da parte attrice erano sproporzionate rispetto a quelle eventualmente dovute.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per addivenire ad un accordo transattivo, concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc, era disposta e svolta ctu. Parte attrice negli scritti conclusionali dava atto che in data 16 ottobre Part 2025 le parti avevano formalizzato l'accordo transattivo “in relazione ai crediti ceduti a da
[...] pari ad € 2.543.366,85 per sorte capitale – portati dalle 11 fatture indicate nel predetto elenco Controparte_3 prodotto sub doc. 3 – oltre ai relativi interessi di mora e anatocistici ed € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D.
Lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura”. Dichiarava “di non aver più nulla a che pretendere nei confronti dell'
[...]
sia con riferimento alla sorte capitale sia con riferimento ai relativi interessi di mora e anatocistici e Pt_3 al relativo importo di € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura costituente la predetta sorte capitale”. Deduceva la cessata materia del contendere e, in ogni caso, rinunciava agli atti del giudizio in relazione ai predetti crediti.
La stessa parte attrice precisava di proseguire il giudizio per i crediti indicati nell'allegato A, depositato unitamente alla comparsa conclusionale, per un importo di euro 1.010.849,26 per sorte capitale, insistendo per il pagamento: degli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D.
pagina 4 di 10 Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura;
degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., al tasso previsto D. Lgs. n. 231/02 (in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.) con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e di volta in volta maturandi;
dell'importo di € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale. Insisteva, altresì, nella domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori e anatocistici sulle fatture pagate in ritardo (come da allegato B depositato unitamente alla comparsa conclusionale), nonché dell'importo di euro 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo.
Parte convenuta, negli scritti conclusionali, confermava l'intervenuto perfezionamento dell'accordo transattivo riguardo ai crediti ceduti dalla cedente e riguardo al residuo credito azionato si riportava alle Controparte_3 difese, eccezioni e conclusioni in atti.
E' pacifico che in corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo (con rinuncia parziale ai crediti oggetto dell'atto di citazione relativi alle cessioni della anche riguardo ad ogni tipo di accessorio, Controparte_3 interessi moratori, anatocistici e importo richiesto ex art. 6 d.lgs. 231/2002). Sul punto deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto ai crediti ceduti dalle altre società cedenti indicate in citazione, parte attrice ha ridotto l'importo preteso per sorte capitale ad euro 1.010.849,26, insistendo nella domanda per interessi moratori, anatocistici ed ex art. 6
d.lgs. n. 231/2002, riguardo alle fatture pagate in ritardo.
Ciò detto, giova precisare che parte attrice ha agito nell'odierno giudizio proponendo domanda di adempimento del corrispettivo dovuto, a fronte della fornitura di prodotti farmaceutici eseguita dalle società cedenti il credito Part in favore della onvenuta.
Al riguardo occorre ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., spetta a chi fa valere il diritto - ovvero nel caso di specie il creditore cessionario che agisce per l'adempimento contrattuale - fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, consistenti nella fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pagina 5 di 10 pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (ex multis, Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001, n.
13533, Cass. civ. Sez. Lavoro, 08.10.2019, n. 25168). E' stato precisato che (cfr. Cass. S.U. n.13533 del
30/10/2001) anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (come il ritardo nel pagamento), al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
Parte convenuta non ha mosso contestazioni riguardo all'esistenza dei contratti di fornitura e dei singoli Part ordinativi (peraltro in parte prodotti, sia pure confusamente, da in data 21.06.2021, con le memorie ex art. 183 VI c.p.c.), né ha contestato che siano state eseguite le forniture. Ha incentrato le proprie eccezioni e difese sui seguenti aspetti: - 1.il rifiuto di alcune cessioni per il mancato rispetto dell'accordo pagamenti;
- 2.
l'inesistenza di alcuni crediti a fronte della emissione di note di credito per errori di fatturazione (in relazione ai beni consegnati o ai prezzi applicati);
3. l'eseguito pagamento di alcune fatture (alcune prima della notifica dell'atto di cessione, altre successivamente);
4. l'esorbitanza e sproporzione dell'importo richiesto quale sorte capitale, ritenuto non provato, e la conseguente quantificazione degli interessi.
Quanto al punto n. 1, il Ctu ha riferito che “In atti sono presenti delle note di rifiuto di cessione per le fatture emesse da Fidia Farmaceutici, Glaxosmithkline, Olympus Italia, Pierre Fabre Pharma, Ind. Farm. Galenica
Senese, Ind. Farm. Galenica Senese, Biomerieux Italia, General Medical Merate, Orthofix, Vitalaire Italia,
Pfizer Italia, Glaxosmithkline vaccines, Icu Medical Italia, A. Menarini Diagnostics, Horiba Abx S.a.s., Codifi,
Pharma Mar, Otsuka Pharmaceutical Italy, Pfizer, Rekeep, Eni Gas e Luce, Meda Pharma e Leasplan Italia.
Nell'elenco allegato sono indicate 122 fatture di cui consta il rifiuto della cessione: esse ammontano a €
1.579.167,76, ma il credito residuo relativo a tali fatture è pari a € 506.980,10...” (cfr. p. 15 ctu).
Dalla lettura dei atti depositati dalla convenuta, concernenti i rifiuti di cessione, si evince che il rifiuto della cessione è stato motivato dal mancato rispetto di quanto indicato nell'accordo pagamenti, nel senso che, Part nell'atto di cessione notificato all' non erano stati accettati espressamente dalla cessionaria i termini e le condizioni previsti dal predetto accordo (accettato al contrario dalla cedente). Risulta peraltro, dall'indagine svolta dal Ctu, che a fronte del rifiuto di cessione per euro € 1.579.167,76, il credito effettivamente non versato pagina 6 di 10 risulta pari € 506.980,10, senza che tuttavia, risulti dagli atti, o comunque, risultino allegate dalla convenuta le ragioni specifiche idonee a chiarire le ragioni dell'omesso pagamento solo di tale ultimo importo. Part Ciò posto rileva il Tribunale che debba essere respinta l'eccezione dell' di inammissibilità del credito per rifiuto di adesione da parte del debitore ceduto.
Invero, in ordine alla questione relativa alla efficacia e opponibilità della cessione dei crediti oggetto di causa Part nei confronti della cessionaria deve osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e ss c.c.. Il R.D. n. 2440/1923, richiamando la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 2248/1865 prevede all' art. 70 che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta. Tale normativa è applicabile anche alle Aziende Sanitarie Locali, amministrazioni pubbliche operanti all'interno del SSN.
La deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'articolo 1260 C.C.. Al riguardo si ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente eseguita, trova applicazione la disciplina del codice civile (art. 1260
c.c.) con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione” (Cass. 6.2.2007,
n. 2541). Con specifico riguardo ai contratti di somministrazione e forniture che prevedono il pagamento del corrispettivo annualmente o a scadenze inferiori ad anno, in relazione ai consumi verificatisi e alle prestazioni eseguite per ciascun periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (v. Cass. civ. n. 1442/15; n. 11918/02; n.
6209/99). Ne segue che deve ritenersi del tutto legittima ed operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione, portati da fatture scadute e risalenti anche ad anni prima, atteso che “…ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente” (cfr. C. App. Milano, Sez. I civile, n. 1700 del 07.07.2020).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative e relative a contratti di forniture di prodotti farmaceutici in essere tra le società Part fornitrici e la il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso, non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata - non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la fornitura risulta eseguita, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto della esecuzione della prestazione, secondo la richiamata impostazione.
Ai fini della efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, nella specie, è sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto, mentre non è richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione.
Riguardo al punto n.2 all'esito dell'indagine svolta il Ctu ha riferito che “La convenuta ha dichiarato che alcune fatture non erano state pagate in quanto presentavano “errori di fatturazione”, aliquota iva errata o non erano state inserite nel Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in atti non vi è evidenza di tali anomalie, che rimangono quindi indimostrate, e comunque solo una di tali fatture è presente in atti. Si riportano le fatture indicate dalla ” (cfr. pp.16 e 17 della ctu). Deve aggiungersi che parte attrice Pt_4 ha allegato di avere tenuto conto delle note di credito indicate da parte convenuta nella quantificazione dell'importo preteso, mentre quest'ultima non ha provato le circostanze che hanno giustificato l'emissione delle note di credito, né l'esito delle asserite verifiche disposte dagli uffici competenti.
Riguardo al punto 3 il ctu ha riferito che “La convenuta ha dichiarato che alcune fatture erano state pagate, ma in atti non vi è evidenza di tali pagamenti che rimangono quindi indimostrati;
inoltre solo due di tali fatture Part sono presenti in atti. Si riportano comunque le fatture indicate dalla ...” (cfr. pp15 e 16).
Quanto infine al punto n. 4 di cui sopra, ritiene il Tribunale di dovere fare riferimento, nella quantificazione del rapporto dare avere tra le parti, alle indicazioni del ctu che ha quantificato in euro € 126.792,52 le fatture azionate (escluse quelle emesse da e oggetto di cessione notificata al debitore ceduto (e non rifiutata), a CP_3 cui vanno aggiunte le fatture la cui cessione è stata illegittimamente rifiutata dall'azienda (per quanto sopra detto), pari ad a € 152.744,44 (cfr. pp. 24 della ctu)
Al riguardo deve precisarsi che non può ritenersi provato il credito residuo come richiesto da parte attrice per sorte capitale, pari ad euro 1.010.849,26 (cfr. All. A depositato in data 23.10.2025 con la comparsa pagina 8 di 10 Part conclusionale da e per interessi sulle fatture pagate in ritardo (come indicato nell'all. B depositato nella stata data). Negli allegati sono riportate una serie di fatture non del tutto coincidenti con quelle azionate e riferite anche società fornitrici non indicate nell'atto introduttivo, né nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc, alla quale è stato allegato il doc. 8 (si fa riferimento, a titolo di esempio, alle fatture emesse dalle società fornitrici Viatris Italia). Parte_5
In tale situazione, non può essere riconosciuta alcuna attendibilità alle indicazioni di parte convenuta e il
Tribunale ritiene di dovere adeguarsi a quanto indicato dal ctu che, nella relazione depositata (all'esito dell'accurato esame della documentazione in atti), ha riportato l'elenco completo delle fatture azionate, indicando analiticamente le fatture non prodotte in atti dall'attrice e quelle di cui non è documentata la cessione Part in favore di (cfr. tabella da p. 36 a 56 della ctu). Part Del resto, l' convenuta ha contestato gli importi pretesi e, anche nelle memorie ex art. 183 VI n. 2 cpc ha evidenziato come era del tutto ingiustificato l'importo richiesto in citazione, pure ridotto ad euro 1.280.487,23
(anche tenuto conto dei pagamenti intervenuti successivi alla notifica dell'atto di citazione che non giustificavano tale rilevante riduzione). Part Ne consegue che è liquidabile in favore di l'importo di 279.536,96 quale sorte capitale residua (esclusi i crediti di cui alle fatture cedute da;
su tale importo sono dovuti gli interessi moratori ex Controparte_3 artt. 1224 c.c., 2 e 5 D.Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla singola scadenza (tenuto conto della data di emissione delle sole fatture prodotte in atti e oggetto di cessione, come indicate nella citata tabella, cfr. da p.36
a 56 della ctu) e sino al saldo effettivo, venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra impresa e pubblica amministrazione, nonché gli interessi anatocistici ex artt. 1283
c.c. e 1284, IV co., c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Part L è tenuta altresì al pagamento dell'ulteriore importo di euro 40,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato pagamento di ciascuna delle fatture di cui è stata accertata la debenza (ovvero riguardo alle sole fatture indicate, nell'elenco contenuto nell'elaborato depositato dal ctu, pp. 36 e ss, come prodotte in atti unitamente al relativo atto di cessione).
pagina 9 di 10 La domanda subordinata formulata da parte attrice ex art. 2041 c.c. (da valutare a fronte dell'accoglimento parziale della domanda formulata in via principale) è infine improponibile, stante la sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c. e potendo esercitare parte attrice (come in effetti ha fatto) l'azione di adempimento contrattuale
Il parziale accoglimento delle pretese di parte attrice (che ha agito in giudizio per pretese notevolmente ridotte all'esito del giudizio), il notevole sforzo difensivo richiesto alla parte convenuta, a fronte della mole di documentazione depositata e la difficoltà dell'indagine (provocata anche dalle modalità di indicizzazione della documentazione depositata, oltre che dalla complessità della vicenda circolatoria, avendo parte attrice avanzato pretese creditorie riferibili a molteplici società cedenti e a differenti in contratti e forniture) giustificano la compensazione delle spese del giudizio (comprese quelle di ctu come liquidate in corso di causa che devono essere poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere riguardo a tutti i crediti oggetto dell'atto di citazione e relativi alle cessioni della Controparte_3
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 279.536,96, quale sorte capitale, oltre agli interessi moratori e agli interessi anatocistici, da quantificarsi come in motivazione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di euro 40,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura di cui è stata accertata la debenza, come in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice in via principale;
- dichiara improponibile la domanda proposta, in subordine, da parte attrice ex art. 2041 c.c.;
- compensa le spese del giudizio tra le parti (comprese quelle di ctu, come liquidate in corso di causa, da porsi definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
Roma 13.12.2025 Il Giudice
SS CA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa SS CA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione giusta ordinanza depositata il 17.07.2025 pronunciata all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
T R A
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume, VA EZ OM e GI DO con studio
(LMS) in Milano, corso Magenta 84, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi, ed elettivamente domiciliata presso le medesime, presso l'Avvocatura Aziendale, in Via Maria Brighenti,23 edificio B in virtù di CP_1 procura depositata nel fascicolo telematico
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di pagamento di somme per sorte capitale e interessi per cessione crediti.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in data 07 e 14 luglio 2025, da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 28.04.2020, la (nuova denominazione di Parte_1 [...]
Part
di seguito anche , conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Parte_1
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 Pt_2 condannare l' al relativo pagamento in favore di Pt_2 Parte_1
I. € 5.368.615,93 per sorte capitale, di cui a n. 729 fatture emesse dalle società fornitrici elencate nel documento prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nel documento prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo. Si precisa che alla data del 27 aprile 2020 gli interessi di mora ammontano ad € 1.113.246,20; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 29.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle predette fatture costituenti la predetta sorte capitale.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al Parte_1 Pt_2 Pt_2 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...] per: Parte_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
pagina 2 di 10 − importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale.
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui l' dovesse sollevare contestazioni in Pt_2 ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di Pt_2 Pt_2 [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
A tal fine esponeva: - di essere creditrice, in virtù di contratti di cessione pro soluto, di euro 5.368.615,93 per sorte capitale portati dalle fatture emesse da una serie di società fornitrici riportate in un elenco contenuto nell'atto di citazione (cfr. da p. 3 a p. 6, all.3); - che aveva diritto anche agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e all'importo di euro 29.160,00 ai sensi 6 del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs. 19272012 (pari ad euro 40,00 moltiplicato per ciascuna del 729 fatture costituenti la predetta sorte capitale); - che in ogni caso, a fronte di eventuali contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle indicate pretese, aveva comunque diritto ad una somma, da accertarsi in corso di causa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in Controparte_2 subordine, chiedeva che, “previa consulenza contabile, venga accertata la somma ancora eventualmente dovuta e gli eventuali ritardi nei pagamenti effettuati. All'esito di tale perizia si chiede che la condanna sia limitata a tali somme, con esclusione della domanda per interessi anatocistici. Con vittoria di spese e compensi”.
Premetteva che:- le società fornitici cedenti avevano preventivamente aderito, accettato e sottoscritto la
Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES
118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata in base a quanto disposto dai DCA n. U00308 del 3 luglio
2015, DCA n. U00032 del 30.01.2017e DCAn.U00006 del 02.01.2018; - in base all'Accordo Pagamenti, i pagina 3 di 10 fornitori/prestatori di beni e servizi dovevano, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le fatture relative ai crediti oggetto dei contratti, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio (SDI), che provvedeva a sua volta a trasmettere le fatture al Sistema Pagamenti;
- i cessionari, pro-soluto o pro-solvendo, dei crediti derivanti dal contratto, dovevano accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti;
- l'Accordo, all'Art. 7, prevedeva le modalità di Parte comunicazione della cessione e i contenuti obbligatori per la sua opponibilità all' Evidenziava che parte attrice aveva rivendicato il pagamento di 729 fatture emesse da 50 società cedenti. Esaminava le diverse posizioni delle cedenti, deducendo che alcune cessioni dei crediti pretesi da parte attrice erano state rifiutate dall' per il mancato rispetto dell'accordo sopra descritto. Precisava che, per un cospicuo Controparte_1 numero di fatture, erano state richieste note di credito ai cedenti per errori di fatturazione (in relazione ai beni consegnati o ai prezzi applicati). Allegava che per altre fatture una parte della sorte capitale era stata pagata prima della notifica dell'atto di cessione e una parte era stata pagata successivamente. Precisava che le somme richieste da parte attrice erano sproporzionate rispetto a quelle eventualmente dovute.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per addivenire ad un accordo transattivo, concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc, era disposta e svolta ctu. Parte attrice negli scritti conclusionali dava atto che in data 16 ottobre Part 2025 le parti avevano formalizzato l'accordo transattivo “in relazione ai crediti ceduti a da
[...] pari ad € 2.543.366,85 per sorte capitale – portati dalle 11 fatture indicate nel predetto elenco Controparte_3 prodotto sub doc. 3 – oltre ai relativi interessi di mora e anatocistici ed € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D.
Lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura”. Dichiarava “di non aver più nulla a che pretendere nei confronti dell'
[...]
sia con riferimento alla sorte capitale sia con riferimento ai relativi interessi di mora e anatocistici e Pt_3 al relativo importo di € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura costituente la predetta sorte capitale”. Deduceva la cessata materia del contendere e, in ogni caso, rinunciava agli atti del giudizio in relazione ai predetti crediti.
La stessa parte attrice precisava di proseguire il giudizio per i crediti indicati nell'allegato A, depositato unitamente alla comparsa conclusionale, per un importo di euro 1.010.849,26 per sorte capitale, insistendo per il pagamento: degli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D.
pagina 4 di 10 Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura;
degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., al tasso previsto D. Lgs. n. 231/02 (in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.) con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e di volta in volta maturandi;
dell'importo di € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale. Insisteva, altresì, nella domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori e anatocistici sulle fatture pagate in ritardo (come da allegato B depositato unitamente alla comparsa conclusionale), nonché dell'importo di euro 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo.
Parte convenuta, negli scritti conclusionali, confermava l'intervenuto perfezionamento dell'accordo transattivo riguardo ai crediti ceduti dalla cedente e riguardo al residuo credito azionato si riportava alle Controparte_3 difese, eccezioni e conclusioni in atti.
E' pacifico che in corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo (con rinuncia parziale ai crediti oggetto dell'atto di citazione relativi alle cessioni della anche riguardo ad ogni tipo di accessorio, Controparte_3 interessi moratori, anatocistici e importo richiesto ex art. 6 d.lgs. 231/2002). Sul punto deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto ai crediti ceduti dalle altre società cedenti indicate in citazione, parte attrice ha ridotto l'importo preteso per sorte capitale ad euro 1.010.849,26, insistendo nella domanda per interessi moratori, anatocistici ed ex art. 6
d.lgs. n. 231/2002, riguardo alle fatture pagate in ritardo.
Ciò detto, giova precisare che parte attrice ha agito nell'odierno giudizio proponendo domanda di adempimento del corrispettivo dovuto, a fronte della fornitura di prodotti farmaceutici eseguita dalle società cedenti il credito Part in favore della onvenuta.
Al riguardo occorre ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., spetta a chi fa valere il diritto - ovvero nel caso di specie il creditore cessionario che agisce per l'adempimento contrattuale - fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, consistenti nella fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pagina 5 di 10 pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (ex multis, Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001, n.
13533, Cass. civ. Sez. Lavoro, 08.10.2019, n. 25168). E' stato precisato che (cfr. Cass. S.U. n.13533 del
30/10/2001) anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (come il ritardo nel pagamento), al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
Parte convenuta non ha mosso contestazioni riguardo all'esistenza dei contratti di fornitura e dei singoli Part ordinativi (peraltro in parte prodotti, sia pure confusamente, da in data 21.06.2021, con le memorie ex art. 183 VI c.p.c.), né ha contestato che siano state eseguite le forniture. Ha incentrato le proprie eccezioni e difese sui seguenti aspetti: - 1.il rifiuto di alcune cessioni per il mancato rispetto dell'accordo pagamenti;
- 2.
l'inesistenza di alcuni crediti a fronte della emissione di note di credito per errori di fatturazione (in relazione ai beni consegnati o ai prezzi applicati);
3. l'eseguito pagamento di alcune fatture (alcune prima della notifica dell'atto di cessione, altre successivamente);
4. l'esorbitanza e sproporzione dell'importo richiesto quale sorte capitale, ritenuto non provato, e la conseguente quantificazione degli interessi.
Quanto al punto n. 1, il Ctu ha riferito che “In atti sono presenti delle note di rifiuto di cessione per le fatture emesse da Fidia Farmaceutici, Glaxosmithkline, Olympus Italia, Pierre Fabre Pharma, Ind. Farm. Galenica
Senese, Ind. Farm. Galenica Senese, Biomerieux Italia, General Medical Merate, Orthofix, Vitalaire Italia,
Pfizer Italia, Glaxosmithkline vaccines, Icu Medical Italia, A. Menarini Diagnostics, Horiba Abx S.a.s., Codifi,
Pharma Mar, Otsuka Pharmaceutical Italy, Pfizer, Rekeep, Eni Gas e Luce, Meda Pharma e Leasplan Italia.
Nell'elenco allegato sono indicate 122 fatture di cui consta il rifiuto della cessione: esse ammontano a €
1.579.167,76, ma il credito residuo relativo a tali fatture è pari a € 506.980,10...” (cfr. p. 15 ctu).
Dalla lettura dei atti depositati dalla convenuta, concernenti i rifiuti di cessione, si evince che il rifiuto della cessione è stato motivato dal mancato rispetto di quanto indicato nell'accordo pagamenti, nel senso che, Part nell'atto di cessione notificato all' non erano stati accettati espressamente dalla cessionaria i termini e le condizioni previsti dal predetto accordo (accettato al contrario dalla cedente). Risulta peraltro, dall'indagine svolta dal Ctu, che a fronte del rifiuto di cessione per euro € 1.579.167,76, il credito effettivamente non versato pagina 6 di 10 risulta pari € 506.980,10, senza che tuttavia, risulti dagli atti, o comunque, risultino allegate dalla convenuta le ragioni specifiche idonee a chiarire le ragioni dell'omesso pagamento solo di tale ultimo importo. Part Ciò posto rileva il Tribunale che debba essere respinta l'eccezione dell' di inammissibilità del credito per rifiuto di adesione da parte del debitore ceduto.
Invero, in ordine alla questione relativa alla efficacia e opponibilità della cessione dei crediti oggetto di causa Part nei confronti della cessionaria deve osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e ss c.c.. Il R.D. n. 2440/1923, richiamando la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 2248/1865 prevede all' art. 70 che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta. Tale normativa è applicabile anche alle Aziende Sanitarie Locali, amministrazioni pubbliche operanti all'interno del SSN.
La deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'articolo 1260 C.C.. Al riguardo si ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente eseguita, trova applicazione la disciplina del codice civile (art. 1260
c.c.) con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione” (Cass. 6.2.2007,
n. 2541). Con specifico riguardo ai contratti di somministrazione e forniture che prevedono il pagamento del corrispettivo annualmente o a scadenze inferiori ad anno, in relazione ai consumi verificatisi e alle prestazioni eseguite per ciascun periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (v. Cass. civ. n. 1442/15; n. 11918/02; n.
6209/99). Ne segue che deve ritenersi del tutto legittima ed operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione, portati da fatture scadute e risalenti anche ad anni prima, atteso che “…ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente” (cfr. C. App. Milano, Sez. I civile, n. 1700 del 07.07.2020).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative e relative a contratti di forniture di prodotti farmaceutici in essere tra le società Part fornitrici e la il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso, non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata - non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la fornitura risulta eseguita, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto della esecuzione della prestazione, secondo la richiamata impostazione.
Ai fini della efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, nella specie, è sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto, mentre non è richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione.
Riguardo al punto n.2 all'esito dell'indagine svolta il Ctu ha riferito che “La convenuta ha dichiarato che alcune fatture non erano state pagate in quanto presentavano “errori di fatturazione”, aliquota iva errata o non erano state inserite nel Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in atti non vi è evidenza di tali anomalie, che rimangono quindi indimostrate, e comunque solo una di tali fatture è presente in atti. Si riportano le fatture indicate dalla ” (cfr. pp.16 e 17 della ctu). Deve aggiungersi che parte attrice Pt_4 ha allegato di avere tenuto conto delle note di credito indicate da parte convenuta nella quantificazione dell'importo preteso, mentre quest'ultima non ha provato le circostanze che hanno giustificato l'emissione delle note di credito, né l'esito delle asserite verifiche disposte dagli uffici competenti.
Riguardo al punto 3 il ctu ha riferito che “La convenuta ha dichiarato che alcune fatture erano state pagate, ma in atti non vi è evidenza di tali pagamenti che rimangono quindi indimostrati;
inoltre solo due di tali fatture Part sono presenti in atti. Si riportano comunque le fatture indicate dalla ...” (cfr. pp15 e 16).
Quanto infine al punto n. 4 di cui sopra, ritiene il Tribunale di dovere fare riferimento, nella quantificazione del rapporto dare avere tra le parti, alle indicazioni del ctu che ha quantificato in euro € 126.792,52 le fatture azionate (escluse quelle emesse da e oggetto di cessione notificata al debitore ceduto (e non rifiutata), a CP_3 cui vanno aggiunte le fatture la cui cessione è stata illegittimamente rifiutata dall'azienda (per quanto sopra detto), pari ad a € 152.744,44 (cfr. pp. 24 della ctu)
Al riguardo deve precisarsi che non può ritenersi provato il credito residuo come richiesto da parte attrice per sorte capitale, pari ad euro 1.010.849,26 (cfr. All. A depositato in data 23.10.2025 con la comparsa pagina 8 di 10 Part conclusionale da e per interessi sulle fatture pagate in ritardo (come indicato nell'all. B depositato nella stata data). Negli allegati sono riportate una serie di fatture non del tutto coincidenti con quelle azionate e riferite anche società fornitrici non indicate nell'atto introduttivo, né nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc, alla quale è stato allegato il doc. 8 (si fa riferimento, a titolo di esempio, alle fatture emesse dalle società fornitrici Viatris Italia). Parte_5
In tale situazione, non può essere riconosciuta alcuna attendibilità alle indicazioni di parte convenuta e il
Tribunale ritiene di dovere adeguarsi a quanto indicato dal ctu che, nella relazione depositata (all'esito dell'accurato esame della documentazione in atti), ha riportato l'elenco completo delle fatture azionate, indicando analiticamente le fatture non prodotte in atti dall'attrice e quelle di cui non è documentata la cessione Part in favore di (cfr. tabella da p. 36 a 56 della ctu). Part Del resto, l' convenuta ha contestato gli importi pretesi e, anche nelle memorie ex art. 183 VI n. 2 cpc ha evidenziato come era del tutto ingiustificato l'importo richiesto in citazione, pure ridotto ad euro 1.280.487,23
(anche tenuto conto dei pagamenti intervenuti successivi alla notifica dell'atto di citazione che non giustificavano tale rilevante riduzione). Part Ne consegue che è liquidabile in favore di l'importo di 279.536,96 quale sorte capitale residua (esclusi i crediti di cui alle fatture cedute da;
su tale importo sono dovuti gli interessi moratori ex Controparte_3 artt. 1224 c.c., 2 e 5 D.Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla singola scadenza (tenuto conto della data di emissione delle sole fatture prodotte in atti e oggetto di cessione, come indicate nella citata tabella, cfr. da p.36
a 56 della ctu) e sino al saldo effettivo, venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra impresa e pubblica amministrazione, nonché gli interessi anatocistici ex artt. 1283
c.c. e 1284, IV co., c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Part L è tenuta altresì al pagamento dell'ulteriore importo di euro 40,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato pagamento di ciascuna delle fatture di cui è stata accertata la debenza (ovvero riguardo alle sole fatture indicate, nell'elenco contenuto nell'elaborato depositato dal ctu, pp. 36 e ss, come prodotte in atti unitamente al relativo atto di cessione).
pagina 9 di 10 La domanda subordinata formulata da parte attrice ex art. 2041 c.c. (da valutare a fronte dell'accoglimento parziale della domanda formulata in via principale) è infine improponibile, stante la sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c. e potendo esercitare parte attrice (come in effetti ha fatto) l'azione di adempimento contrattuale
Il parziale accoglimento delle pretese di parte attrice (che ha agito in giudizio per pretese notevolmente ridotte all'esito del giudizio), il notevole sforzo difensivo richiesto alla parte convenuta, a fronte della mole di documentazione depositata e la difficoltà dell'indagine (provocata anche dalle modalità di indicizzazione della documentazione depositata, oltre che dalla complessità della vicenda circolatoria, avendo parte attrice avanzato pretese creditorie riferibili a molteplici società cedenti e a differenti in contratti e forniture) giustificano la compensazione delle spese del giudizio (comprese quelle di ctu come liquidate in corso di causa che devono essere poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere riguardo a tutti i crediti oggetto dell'atto di citazione e relativi alle cessioni della Controparte_3
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 279.536,96, quale sorte capitale, oltre agli interessi moratori e agli interessi anatocistici, da quantificarsi come in motivazione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di euro 40,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura di cui è stata accertata la debenza, come in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice in via principale;
- dichiara improponibile la domanda proposta, in subordine, da parte attrice ex art. 2041 c.c.;
- compensa le spese del giudizio tra le parti (comprese quelle di ctu, come liquidate in corso di causa, da porsi definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
Roma 13.12.2025 Il Giudice
SS CA
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