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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OG PI RI EV, Presidente
LU LL, TO
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 550/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTODI RECUPERO n. T7ECR0800136-2024 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti si rihiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino avverso l'atto di recupero n. T7ECR0800136-2024 IRAP 2022, notificatole in data 31.10.2024, con il quale sono stati recuperati a tassazione pretesi credito d'imposta per l'anno 2022 portati in compensazione in quanto ritenuti inesistenti, per un ammontare di E. 234.225,91; detti pretesi crediti sarebbero maturati per spese di formazione dei dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale 4.0. La società ha dichiarato tale credito nella dichiarazione UNICO 2022 per il 2021 e lo ha compensato integralmente nel corso dell'anno 2022 con gli F24. L'avviso impugnato è stato preceduto da un invito a documentare la sussistenza del credito ma la documentazione prodotta dalla ricorrente è stata ritenuta dall'Ufficio parziale, insufficiente e generica. In particolare, per la formazione, che risulta effettuata nel solo anno 2021, per tale anno non è stato prodotto alcun contratto;
inoltre, la società non ha prodotto né il Libro Unico del Lavoro, né la documentazione relativa al costo del lavoro (cedolini riepilogativi buste paga, idonei a quantificare correttamente il costo del lavoro) né i fogli presenza, previsti sia dalla normativa, sia dalla Relazione illustrativa del progetto formativo. L'Agenzia ha quindi emesso e notificato l'atto di recupero per complessivi euro
468.451,82=.
Nel proporre il ricorso, la società (che svolge attività di Recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomass) ha eccepito: la violazione dell'art.6 bis della L.n.212/2000; l'art.7 bis del D.L. n,39/24; la violazione della norma sulla prova rafforzata;
le norme sanzionatorie. Si è costituita in giudizio l'Agenzia la quale ha evidenziato tutte le contraddizioni ed incongruenze in ordine alla documentazione inviata dalla società ed ha evidenziato che la società erogatrice della formazione 4.0, la società Società_1 SRL, risulta – anche dagli atti di un procedimento penale – che si sia adoperata nella commercializzazione di “set documentali” predisposti ad hoc ed a posteriori allo scopo di documentare lo svolgimento di corsi di formazione mai avvenuti al fine di consentire ai propri clienti di fruire del bonus “Formazione 4.0”. L'Agenzia ha assunto che tutto il materiale fornito aveva il duplice scopo di: - presentare elementi utili a comprovare l'asserito sostenimento dei costi atti a far maturare il credito d'imposta in capo alle imprese che si rivolgevano alla suddetta società; - attestare corsi già svolti in precedenza, con la conseguente sistematica retrodatazione della documentazione. In particolare, l'Ufficio ha rilevato che gli elementi raccolti hanno evidenziato che i contatti per concordare il rapporto commerciale e la contrattualistica risultano essere successivi al periodo in cui l'asserita attività di formazione avrebbe dovuto essere stata svolta. L'Agenzia ha, quindi, contestato il fondamento di ciascun motivo di ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.02.2026, la Corte ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati ed il ricorso viene respinto.
Preliminarmente, questa Corte rammenta il principio, indiscusso ed indiscutibile, secondo il quale in ipotesi di contestazione della sussistenza di un credito, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza,
l'inerenza e la competenza e non certo sull'amministrazione finanziaria. Sul punto, la giurisprudenza tutta, di merito e di legittimità, è costante ed univoca. La ricorrente cerca di aggirare tale onere, addossandolo all'Ufficio, con il richiamo del novellato art. 7 del D.Lgs n. 546/1992, a cui è stato aggiunto il comma 5-bis dall'articolo 6 della L. 130/2022, ritenendo che nel caso di specie incomba sull'Ufficio l'onere di provare l'inesistenza del credito d'imposta compensato. L'eccezione continua ad essere infondata anche con la novella del citato art.
7. Si richiama la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la sent.
n. 8306/2025 la quale ha statuito che “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”. Come si evince dalla motivazione dell'atto impugnato, l'Ufficio ha argomentato le ragioni fondanti il disconoscimento del credito d'imposta utilizzato dalla società ricorrente,
e trattandosi di credito, ossia di elemento negativo che comporta abbattimento dell'imposta dovuta e che deriva da agevolazione, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la ricorrenza nella fattispecie di tutti i presupposti costitutivi dell'agevolazione. Nel caso che ci occupa “si è in presenza di una norma che, prevedendo una agevolazione fiscale, ha natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce l'obbligo tributario e perciò, essendo di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 preleggi” (tra le tante, Cass.
32332/2024). Le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul contribuente sono state espresse chiaramente dalla Corte Suprema di Cassazione che ha affermato il principio di diritto in base al quale: “La corretta applicazione del principio concernente la distribuzione dell'onere della prova dettato dall'art. 2697 cod. civ. impone quindi al giudice di merito di accertare, in primo luogo, se la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi dall'attribuzione al contribuente di maggiori entrate oppure dal disconoscimento di costi o oneri deducibili esposti dallo stesso, perché solo l'esatta individuazione della parte tenuta per legge a dare la prova afferente consente al giudice di porre a carico di essa le conseguenze giuridiche derivanti dall'accertata inosservanza di detto onere” (da ultimo, cfr. Cass. Ord. n. 7718/2025). In conclusione, il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio - gravante sull'impresa ricorrente - implica la conferma della legittimità del recupero fiscale attuato con l'atto impugnato. Il problema che si pone e che questa Corte è chiamata a decidere è se, nel caso che ci occupa, la ricorrente/contribuente abbia assolto al proprio onere probatorio. L'esame della documentazione prodotta, porta ad una risposta negativa in quanto la stessa, da un lato, è insufficiente, dall'altro, quella prodotta presenta gravi incongruenze. In particolare: la Relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolta per il
2021 datata 18/01/2022 è priva di sottoscrizione sia dell'ente formatore che della contribuente, per presa visione;
manca il contratto di formazione relativo al 2021; il Prospetto denominato Rendicontazione 2021 che sarebbe composto da 37 pagine, ma di cui sono state prodotte solo 20; è stato prodotto un contratto di formazione relativo al 2022 in cui però non risulta essere stata svolta attività di formazione;
la Relazione illustrativa è generica priva di alcun riferimento elemento concreto della realtà organizzativa della contribuente né alcun vantaggio derivante dalla formazione per lo stesso e per i propri dipendenti;
il piano formativo è vago, senza alcun riferimento all'attività peculiare dell'azienda, né a progetti specifici di transizione al digitale in ottica “Industria 4.0”, manca i registri delle presenze con attestazione della partecipazione ai corsi;
manca l'indicazione dei lavoratori svantaggiati, che darebbero diritto ad una percentuale di credito di imposta superiore;
Mancano i prospetti riepilogativi che attestano il costo del lavoro, Manca il Libro Unico. Ed ancora,
è inverosimile l'erogazione della tipologia di corsi descritti nel piano (es corsi di finanza e marketing) ai dipendenti della società ricorrente, per lo più operai o autisti e considerato che solo 3 dipendenti rivestono la qualifica di impiegati;
è inverosimile, in quanto eccessivo per la continuità aziendale, considerata la tipologia di attività svolta dalla società, il numero di ore dedicate alla formazione (40,5% in media delle ore di presenza);
è inverosimili la modalità di erogazione dei corsi in aula virtuale;
è anomalo prevedere come corrispettivo della formazione una percentuale del credito di imposta maturato (peraltro, molto consistente in quanto pari al 35% di esso), come previsto dal contratto sottoscritto con Società_1 S.R.L. (sebbene riferito al 2022). Assai rilevante, inoltre, è quanto emerso su quest'ultima società. La Società_1 srl è destinataria di un'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale Valle della Lucania (prodotta in giudizio dall'Ufficio) dalla quale emerge che tale società è autrice di un vero e proprio “mercato”, su scala nazionale, di crediti “Formazione 4.0” fittizi, conseguiti grazie proprio alle consulenze di Società_1 srl. Come si evince dall'Ordinanza, la Società_1 è stata costituita il 09/08/2017, con capitale sociale di € 10.000,00, priva di qualsiasi dipendente e di utenze intestate, risulta inattiva sino all'11/05/2020, data della prima fattura, a partire dalla quale inizia a produrre elevati volumi d'affari soltanto in coincidenza con l'attività criminosa.
In definitiva, si deve concludere che la contribuente non ha assolto l'onere probatorio diretto a dimostrare l'esistenza del credito recuperato e, di conseguenza, il recupero è legittimo. Così come legittimamente irrogate sono le sanzioni in quanto, contrariamente all'assunto della ricorrente, l'ipotesi contestata è stata correttamente inquadrata come indebito utilizzo di credito inesistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8000,00
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OG PI RI EV, Presidente
LU LL, TO
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 550/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTODI RECUPERO n. T7ECR0800136-2024 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti si rihiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino avverso l'atto di recupero n. T7ECR0800136-2024 IRAP 2022, notificatole in data 31.10.2024, con il quale sono stati recuperati a tassazione pretesi credito d'imposta per l'anno 2022 portati in compensazione in quanto ritenuti inesistenti, per un ammontare di E. 234.225,91; detti pretesi crediti sarebbero maturati per spese di formazione dei dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale 4.0. La società ha dichiarato tale credito nella dichiarazione UNICO 2022 per il 2021 e lo ha compensato integralmente nel corso dell'anno 2022 con gli F24. L'avviso impugnato è stato preceduto da un invito a documentare la sussistenza del credito ma la documentazione prodotta dalla ricorrente è stata ritenuta dall'Ufficio parziale, insufficiente e generica. In particolare, per la formazione, che risulta effettuata nel solo anno 2021, per tale anno non è stato prodotto alcun contratto;
inoltre, la società non ha prodotto né il Libro Unico del Lavoro, né la documentazione relativa al costo del lavoro (cedolini riepilogativi buste paga, idonei a quantificare correttamente il costo del lavoro) né i fogli presenza, previsti sia dalla normativa, sia dalla Relazione illustrativa del progetto formativo. L'Agenzia ha quindi emesso e notificato l'atto di recupero per complessivi euro
468.451,82=.
Nel proporre il ricorso, la società (che svolge attività di Recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomass) ha eccepito: la violazione dell'art.6 bis della L.n.212/2000; l'art.7 bis del D.L. n,39/24; la violazione della norma sulla prova rafforzata;
le norme sanzionatorie. Si è costituita in giudizio l'Agenzia la quale ha evidenziato tutte le contraddizioni ed incongruenze in ordine alla documentazione inviata dalla società ed ha evidenziato che la società erogatrice della formazione 4.0, la società Società_1 SRL, risulta – anche dagli atti di un procedimento penale – che si sia adoperata nella commercializzazione di “set documentali” predisposti ad hoc ed a posteriori allo scopo di documentare lo svolgimento di corsi di formazione mai avvenuti al fine di consentire ai propri clienti di fruire del bonus “Formazione 4.0”. L'Agenzia ha assunto che tutto il materiale fornito aveva il duplice scopo di: - presentare elementi utili a comprovare l'asserito sostenimento dei costi atti a far maturare il credito d'imposta in capo alle imprese che si rivolgevano alla suddetta società; - attestare corsi già svolti in precedenza, con la conseguente sistematica retrodatazione della documentazione. In particolare, l'Ufficio ha rilevato che gli elementi raccolti hanno evidenziato che i contatti per concordare il rapporto commerciale e la contrattualistica risultano essere successivi al periodo in cui l'asserita attività di formazione avrebbe dovuto essere stata svolta. L'Agenzia ha, quindi, contestato il fondamento di ciascun motivo di ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.02.2026, la Corte ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati ed il ricorso viene respinto.
Preliminarmente, questa Corte rammenta il principio, indiscusso ed indiscutibile, secondo il quale in ipotesi di contestazione della sussistenza di un credito, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza,
l'inerenza e la competenza e non certo sull'amministrazione finanziaria. Sul punto, la giurisprudenza tutta, di merito e di legittimità, è costante ed univoca. La ricorrente cerca di aggirare tale onere, addossandolo all'Ufficio, con il richiamo del novellato art. 7 del D.Lgs n. 546/1992, a cui è stato aggiunto il comma 5-bis dall'articolo 6 della L. 130/2022, ritenendo che nel caso di specie incomba sull'Ufficio l'onere di provare l'inesistenza del credito d'imposta compensato. L'eccezione continua ad essere infondata anche con la novella del citato art.
7. Si richiama la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la sent.
n. 8306/2025 la quale ha statuito che “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”. Come si evince dalla motivazione dell'atto impugnato, l'Ufficio ha argomentato le ragioni fondanti il disconoscimento del credito d'imposta utilizzato dalla società ricorrente,
e trattandosi di credito, ossia di elemento negativo che comporta abbattimento dell'imposta dovuta e che deriva da agevolazione, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la ricorrenza nella fattispecie di tutti i presupposti costitutivi dell'agevolazione. Nel caso che ci occupa “si è in presenza di una norma che, prevedendo una agevolazione fiscale, ha natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce l'obbligo tributario e perciò, essendo di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 preleggi” (tra le tante, Cass.
32332/2024). Le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul contribuente sono state espresse chiaramente dalla Corte Suprema di Cassazione che ha affermato il principio di diritto in base al quale: “La corretta applicazione del principio concernente la distribuzione dell'onere della prova dettato dall'art. 2697 cod. civ. impone quindi al giudice di merito di accertare, in primo luogo, se la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi dall'attribuzione al contribuente di maggiori entrate oppure dal disconoscimento di costi o oneri deducibili esposti dallo stesso, perché solo l'esatta individuazione della parte tenuta per legge a dare la prova afferente consente al giudice di porre a carico di essa le conseguenze giuridiche derivanti dall'accertata inosservanza di detto onere” (da ultimo, cfr. Cass. Ord. n. 7718/2025). In conclusione, il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio - gravante sull'impresa ricorrente - implica la conferma della legittimità del recupero fiscale attuato con l'atto impugnato. Il problema che si pone e che questa Corte è chiamata a decidere è se, nel caso che ci occupa, la ricorrente/contribuente abbia assolto al proprio onere probatorio. L'esame della documentazione prodotta, porta ad una risposta negativa in quanto la stessa, da un lato, è insufficiente, dall'altro, quella prodotta presenta gravi incongruenze. In particolare: la Relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolta per il
2021 datata 18/01/2022 è priva di sottoscrizione sia dell'ente formatore che della contribuente, per presa visione;
manca il contratto di formazione relativo al 2021; il Prospetto denominato Rendicontazione 2021 che sarebbe composto da 37 pagine, ma di cui sono state prodotte solo 20; è stato prodotto un contratto di formazione relativo al 2022 in cui però non risulta essere stata svolta attività di formazione;
la Relazione illustrativa è generica priva di alcun riferimento elemento concreto della realtà organizzativa della contribuente né alcun vantaggio derivante dalla formazione per lo stesso e per i propri dipendenti;
il piano formativo è vago, senza alcun riferimento all'attività peculiare dell'azienda, né a progetti specifici di transizione al digitale in ottica “Industria 4.0”, manca i registri delle presenze con attestazione della partecipazione ai corsi;
manca l'indicazione dei lavoratori svantaggiati, che darebbero diritto ad una percentuale di credito di imposta superiore;
Mancano i prospetti riepilogativi che attestano il costo del lavoro, Manca il Libro Unico. Ed ancora,
è inverosimile l'erogazione della tipologia di corsi descritti nel piano (es corsi di finanza e marketing) ai dipendenti della società ricorrente, per lo più operai o autisti e considerato che solo 3 dipendenti rivestono la qualifica di impiegati;
è inverosimile, in quanto eccessivo per la continuità aziendale, considerata la tipologia di attività svolta dalla società, il numero di ore dedicate alla formazione (40,5% in media delle ore di presenza);
è inverosimili la modalità di erogazione dei corsi in aula virtuale;
è anomalo prevedere come corrispettivo della formazione una percentuale del credito di imposta maturato (peraltro, molto consistente in quanto pari al 35% di esso), come previsto dal contratto sottoscritto con Società_1 S.R.L. (sebbene riferito al 2022). Assai rilevante, inoltre, è quanto emerso su quest'ultima società. La Società_1 srl è destinataria di un'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale Valle della Lucania (prodotta in giudizio dall'Ufficio) dalla quale emerge che tale società è autrice di un vero e proprio “mercato”, su scala nazionale, di crediti “Formazione 4.0” fittizi, conseguiti grazie proprio alle consulenze di Società_1 srl. Come si evince dall'Ordinanza, la Società_1 è stata costituita il 09/08/2017, con capitale sociale di € 10.000,00, priva di qualsiasi dipendente e di utenze intestate, risulta inattiva sino all'11/05/2020, data della prima fattura, a partire dalla quale inizia a produrre elevati volumi d'affari soltanto in coincidenza con l'attività criminosa.
In definitiva, si deve concludere che la contribuente non ha assolto l'onere probatorio diretto a dimostrare l'esistenza del credito recuperato e, di conseguenza, il recupero è legittimo. Così come legittimamente irrogate sono le sanzioni in quanto, contrariamente all'assunto della ricorrente, l'ipotesi contestata è stata correttamente inquadrata come indebito utilizzo di credito inesistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8000,00