Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2026, proposto da
Condominio Tiraboschi 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Venghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano, Anna Maria Pavin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del diniego di accesso agli atti di cui alla comunicazione del Comune del Direttore dell’Area Servizi Generali del Comune di Milano Arch. Lanzetta Prot. 20260115092642_12222_1706_28 del 12.01.2026 con la quale l’Ente “ comunica che, nonostante l’impegno dello scrivente ufficio nell’effettuare tutte le necessarie operazioni di ricerca presso gli archivi, gli atti PG 150242/1953 relativi allo stabile richiesto risultano indisponibili ”;
- della nota del Direttore dell’Area Servizi Generali del Comune di Milano Arch. Lanzetta
Prot. 20260115092709_12222_1706_18 del 13.01.2026 con la quale l’Ente “ comunica
che in riferimento all’istanza in oggetto, … per gli atti relativi può rivolgersi per una
libera consultazione all’Archivio Storico Civico al Castello Sforzesco …”;
di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e connesso;
e per il conseguente accertamento
del diritto del ricorrente di ottenere copia degli atti richiamati nell’istanza di accesso agli
atti protocollato per conto del Condominio ricorrente dal Geom. Ivano Angelo Scotti ed in
particolare di tutti gli atti della pratica edilizia PG 150242/1953 CE 2995/1953.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Vista la memoria di replica del 31.03.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. IG TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza di accesso agli atti, il Condominio ricorrente chiedeva al Comune di Milano di poter esaminare ed estrarre copia della documentazione relativa alla pratica edilizia PG 150242/1953 CE 2995/1953, concernente un intervento di sopraelevazione dell’edificio condominiale.
L’interesse all’ostensione nasceva dalla necessità di verificare la regolarità urbanistico-edilizia del quinto piano dello stabile, per il quale non era reperibile alcuna documentazione autorizzativa negli archivi condominiali.
L’Amministrazione comunale, con nota del 12 gennaio 2026, comunicava che, a seguito delle ricerche effettuate, gli atti richiesti risultavano “ indisponibili ”.
Con successiva nota del 13 gennaio 2026, il medesimo ufficio precisava che per gli atti in questione il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi per una consultazione all’Archivio Storico Civico presso il Castello Sforzesco.
Ritenendo tali comunicazioni quali illegittimi provvedimenti di diniego, il Condominio ha adito questo Tribunale con il ricorso in epigrafe, notificato in data 04.02.2026 e depositato il 09.02.2026, deducendo la violazione degli artt. 3, 18 e 24 della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti.
In data 13.02.2026 si è costituito in giudizio il Comune di Milano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, l’Amministrazione ha sostenuto di non aver mai negato l’accesso, ma di aver semplicemente comunicato l’esito infruttuoso delle ricerche e di aver indirizzato il richiedente presso l’ufficio competente alla conservazione dei fascicoli più risalenti.
In pendenza di giudizio, in data 23 marzo 2026, il Comune di Milano ha depositato in giudizio la documentazione oggetto della richiesta di accesso, segnatamente la licenza edilizia del 1953, le schede catastali e le planimetrie relative alla pratica richiesta.
Con memoria di replica depositata in data 31 marzo 2026, parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuta produzione documentale, dichiarando di ritenere soddisfatto il proprio interesse e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, il Collegio osserva quanto segue.
In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come pacificamente emerso dagli atti di causa e confermato dalla stessa parte ricorrente, l’Amministrazione comunale ha provveduto, in corso di giudizio, a depositare la documentazione richiesta con l’originaria istanza di accesso. Tale adempimento, sebbene tardivo, ha determinato il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale posto a fondamento del ricorso, facendo venir meno la necessità di una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa all’accesso.
Ciò posto, occorre provvedere alla regolamentazione delle spese di giudizio, che, in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio impone al giudice di valutare la fondatezza della domanda sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua proposizione, al fine di accertare quale delle parti sarebbe risultata vittoriosa qualora il giudizio fosse proseguito fino alla sua naturale conclusione.
Nel caso di specie, il ricorso appare, ad un esame sommario, fondato.
Il comportamento tenuto dal Comune di Milano nella fase procedimentale è risultato infatti contrario ai principi di trasparenza e leale collaborazione che governano l’istituto dell’accesso agli atti. La prima comunicazione del 12 gennaio 2026, con cui si dichiaravano “ indisponibili ” gli atti, si configura a tutti gli effetti come un provvedimento carente di un’adeguata motivazione che desse conto delle specifiche e approfondite ricerche svolte e delle ragioni oggettive della presunta irreperibilità.
La successiva produzione in giudizio dei medesimi documenti smentisce, nei fatti, la correttezza di tale iniziale affermazione.
Anche la seconda comunicazione del 13 gennaio 2026, con cui si invitava il ricorrente a rivolgersi ad un altro ufficio comunale (l’Archivio Storico Civico), risulta palesemente inadeguata. Come correttamente dedotto in ricorso, l’Amministrazione non può gravare il cittadino dell’onere di individuare la corretta articolazione interna competente alla detenzione dei documenti. Vige, al contrario, un preciso obbligo per l’amministrazione che riceve l’istanza di farsi carico della ricerca e dell’acquisizione d’ufficio dei documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni o, a maggior ragione, da altri uffici della propria stessa organizzazione. Tale obbligo è chiaramente sancito dall’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990, il quale dispone che “ I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni ”. L’Amministrazione procedente può richiedere all’interessato unicamente gli elementi necessari per la ricerca, ma non può demandare a quest’ultimo l’attività di reperimento.
Nel caso di specie, l’istanza del Condominio conteneva tutti gli estremi identificativi della pratica edilizia, come dimostrato dal fatto che il Comune è stato in grado di qualificarla con precisione. Pertanto, era onere dell’ufficio ricevente attivarsi per reperire il fascicolo presso l’Archivio Storico, senza opporre un diniego di fatto al richiedente.
L’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione ha costretto il Condominio a intraprendere la via giudiziaria per ottenere tutela del proprio diritto, con conseguente dispendio di tempo e risorse. L’ostensione dei documenti, avvenuta solo a seguito della notifica del ricorso, costituisce la prova evidente che l’azione giudiziaria è stata l’unico strumento efficace per superare l’inerzia e l’illegittimo diniego dell’Ente.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di giudizio devono quindi essere poste a carico del Comune di Milano, il cui comportamento ha dato causa al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di giudizio in favore del condominio ricorrente, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AT, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG TT | IE AT |
IL SEGRETARIO