Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2016, n. 32492
CASS
Sentenza 14 giugno 2016

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Ai fini dell'estradizione da o verso la Cina, il termine richiesto indicato nella disposizione dell'art. 21, comma quarto, del Trattato bilaterale del 7 ottobre 2010, ratificato con L. 24 settembre 2015, n. 161 - che estende l'applicazione della disciplina convenzionale alle sole richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche per reati commessi in epoca antecedente - si riferisce a qualsiasi tipologia di richiesta, e non solo a quella di estradizione, per cui non può essere applicato il Trattato ove la Repubblica Popolare Cinese abbia effettuato una segnalazione alla banca dati dell'Interpol in data anteriore alla sua entrata in vigore. (In motivazione la Corte ha precisato, infatti, che la segnalazione alla banca dati dell'Interpol è una domanda volta all'adozione di misure precautelari, e cioè una manifestazione di volontà dello Stato interessato finalizzata a promuovere la procedura estradizionale, previo assoggettamento del ricercato a misure di coercizione personale).

Commentari2

  • 1Avviso rosso Interpol non sostitusce richiesta estradizionale (Cass. 23490/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 giugno 2025

    Non integra la richiesta estradizionale una comunicazione parziale trasmessa dallo stato richiedente, nella quale non sono menzionate le norme di legge violate, né viene descritto, sia pur sommariamente, il fatto contestato all'estradando, tanto meno si dà atto dell'invio della copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, elementi richiesti nel trattato. Il mancato inoltro della richiesta di estradizione non è superabile facendo valere l'avvenuta segnalazione al sistema Interpol: la segnalazione all'Interpol da parte dello Stato richiedente, utilizzata da molteplici trattati in materia, costituisce in sé una domanda volta all'adozione di …

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  • 2Interpol Red Notice esprime volontà di promuovere estradizione (Cass. 32492/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 giugno 2023

    La segnalazione alla banca dati Interpol costituisce una richiesta proveniente dallo Stato interessato alla consegna, configurandosi come domanda volta all'adozione di misure precautelari, da porre in essere, in via d'urgenza, a carico di un soggetto, preordinatamente all'inoltro di una domanda di estradizione: la segnalazione Interpol, dunque, non è soltanto uno strumento tecnico-operativo attraverso il quale viene dato impulso alle ricerche, in campo internazionale, di un soggetto ma è anche una manifestazione della volontà dello Stato interessato di promuovere la procedura estradizionale, previo assoggettamento del ricercato a misure di coercizione personale. CORTE SUPREMA DI …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2016, n. 32492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32492
Data del deposito : 14 giugno 2016

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