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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 07/10/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 488 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Elini, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LL MU, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. , (c.f. ), C.F. C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. C.F._6 CP_6 C.F._7 Parte_2
, (c.f. ), C.F._8 Parte_3 C.F._9 Controparte_7
, , (c.f.
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
), (c.f. ), C.F._10 Controparte_11 C.F._11 Parte_4
(c.f. , (c.f. , (c.f. C.F._12 Parte_5 C.F._13 Parte_6
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 CP_12 C.F._15 CP_13
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 CP_14 C.F._17 Controparte_15
), (c.f. ), C.F._18 CP_16 C.F._19 Controparte_17
(c.f. ),
[...] P.IVA_1
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note conclusionali del 15 luglio 2025):
pagina 1 di 7 “a) respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione;
b) accertati i fatti esposti in oggetto ed in particolare l'accessione nel possesso prospettata, dichiarare che, per effetto dell'intervenuta usucapione, il sig. , C.F. , nato a [...] C.F._1
AN (NU) il 18/02/1985, è divenuto proprietario in maniera piena ed esclusiva, nella sua interezza, dei seguenti beni:
Fabbricato, con annessa corte, sito in AI Località “Tancau”, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di AI, al Foglio 7, Particella 130, Subalterno 1, edificato sul terreno oggi identificato nel Catasto Terreni del Comune di AI al Foglio 7 Particella 130 (Ente Urbano);
Fabbricato, con annessa corte, sito in AI Località “Tancau”, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di AI, al Foglio 7, Particella 130, Subalterno 2, edificato sul terreno oggi identificato nel Catasto Terreni del Comune di AI al Foglio 7 Particella 130 (Ente Urbano);
Terreno sito in AI, Località “Tancau”, identificato al Catasto Terreni del Comune di AI al Foglio 7 Particella 619.
c) con vittoria di spese e compensi professionali in caso di opposizione”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, Parte_1 per intervenuta usucapione, per effetto dell'accessione del possesso, dei fabbricati con annessa corte siti in AI in località “Tancau” e distinti al catasto Fabbricati del Comune di AI al foglio 7, particella 130, sub 1 e sub 2, edificati sul terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 7, particella 130
(ente urbano), nonché del terreno sito nella medesima località e distinto al Catasto Terreni al foglio 7, particella 619.
L'attore ha dedotto che i suddetti fabbricati, adibiti a civile abitazione, sono stati edificati nei primi anni Settanta e che gli stessi sono stati regolarizzati con concessione edilizia in sanatoria, rilasciata nell'anno 1992 dal Comune di AI a madre di quest'ultima, a sua Persona_1 Persona_2 volta, madre dell'attore.
I fabbricati in questione ricadono all'interno di una corte recintata su quattro lati da un muro con sovrastante rete metallica, sorretta da pali in ferro e siepe frangivista, alla quale si accede attraverso un cancello metallico.
ha dedotto che i suddetti immobili sono stati posseduti in modo pubblico, pacifico e Parte_1 continuato da per oltre vent'anni, dagli anni Novanta e fino al 4 aprile 2012. Persona_2
Quest'ultima, anche avvalendosi di terze persone, si è occupata della manutenzione dei fabbricati pagina 2 di 7 provvedendo alla loro ristrutturazione, alla tinteggiatura delle pareti esterne, alla pulizia annuale della corte attraverso lo sfalcio dell'erba e della siepe.
L'attore ha dedotto che, con scrittura privata di compravendita del 4 aprile 2012, ha Persona_2 ceduto in suo favore la proprietà dei suddetti immobili e che, da tale data, lo stesso ha proseguito il possesso dalla stessa esercitato, curando, anche tramite terze persone, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati attraverso la sistemazione degli infissi, la rifinitura degli ambienti interni posti al primo piano, la manutenzione delle travi in legno posizionate all'esterno e l'impermeabilizzazione del solaio, nonché attraverso la pulizia annuale della corte con lo sfalcio delle sterpaglie e della siepe e la manutenzione dell'impianto di scolo e di pompaggio delle acque piovane.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
pagina 3 di 7 (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a dante causa dell'attore, e poi in capo a quest'ultimo. Persona_2
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno fornito riscontro anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi
, rese all'udienza del 6 febbraio 2025, e , rese all'udienza del 9 Testimone_1 Testimone_2 aprile 2025).
e hanno riferito che i fabbricati con annesso cortile, oggetto Testimone_1 Testimone_2 della domanda, sono totalmente recintati con muretti rivestiti di pietra e sovrastati da pali e rete metallica, nonché con un grande cancello in ferro a due ante chiuso a chiave.
pagina 4 di 7 Gli stessi hanno riferito che i fabbricati in questione erano stati costruiti dalla nonna dell'attore e di avere visto, dopo la sua morte, dagli anni Novanta al 2010 circa (dal 2000 al 2012 circa, teste ), Tes_2 curare e tenere pulito il terreno, coltivando l'orto, i fiori e anche qualche pianta da frutto Persona_2
(peschi).
I testi hanno riferito che i fabbricati, costruiti due piani, risultano leggermente sfalsati tra loro ad una distanza di circa un metro e mezzo, sempre all'interno della stessa corte. La teste Testimone_1 ha specificato che ciascuna abitazione, che dispone di tre o quattro stanze, si sviluppa al primo piano, in quanto il piano terra è adibito a legnaia-deposito, ma la stessa ha riferito di non essere a conoscenza dei lavori di manutenzione eseguiti sugli immobili da Il teste , invece, ha Persona_2 Testimone_2 riferito di avere visto armeggiare con attrezzatura (pennelli, barattoli di tinta, ecc.) per Persona_2 provvedere alla manutenzione ordinaria dei due fabbricati, nei quali la stessa abitava con la sua famiglia (marito e due figli), come confermato, relativamente a tale ultima circostanza, anche dalla teste , con riferimento al periodo dal 2012 ad oggi. Tes_1
Entrambi i testi hanno riferito di avere appreso dalla stessa (circa 12 anni prima, teste Persona_2 [...]
; qualche anno prima della sua morte nel 2014, teste ) della sua intenzione di cedere i Tes_1 Tes_2 fabbricati al figlio , non potendosi più occupare della manutenzione degli stessi. Essi hanno Parte_1 riferito che, da tale data, si era trasferita ad abitare nel centro di AI (teste Persona_2 [...]
) e da allora di avere visto l'attore curarsi personalmente della manutenzione dei due fabbricati, Tes_1 per averlo visto sul tetto eseguire dei lavori, nonché intonacare una parete esterna, per riparare un foro creato per sistemare una stufa (teste ). Gli stessi testi hanno confermato che l'attore si è Tes_1 occupato della manutenzione dei suddetti fabbricati, pur non sapendo riferire in merito all'esecuzione di lavori specifici ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
Essi hanno riferito, altresì, di avere visto sgomberare gli immobili da mobilio vario, Parte_1 materie e suppellettili presenti all'interno degli stessi, per averli portati via per mezzo di un camioncino, nonché di avere visto l'attore occuparsi, dopo la morte della madre, della pulizia dell'area cortilizia, in cui lo stesso ha realizzato un barbecue, nonché tinteggiato di grigio il cancello (teste
[...]
). Tes_1
Infine, i testi hanno riferito che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto della domanda, prima, da parte di e, poi, da parte di e Persona_2 Parte_1 di avere visto sempre loro utilizzarli nell'arco temporale considerato comportandosi come proprietari e di averli sempre considerati come tali.
pagina 5 di 7 Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso esclusivo da parte dell'attore e della sua dante causa, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto conoscenti e vicini di casa della sua famiglia (teste , la quale ha riferito di Testimone_1 abitare nella zona da oltre cinquant'anni; teste , il quale ha dichiarato di risiedere in Testimone_2 località “Tancau” dal 1992 e di essere stato sindaco di AI dal 2011 al 2021, oltre che responsabile del servizio tecnico durante il suo mandato).
Pertanto, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario degli immobili oggetto di causa, per averli posseduti a far data dall'anno 2012 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi da dagli anni Novanta all'anno 2012, producendo una scrittura privata di Persona_2 compravendita del 4 aprile 2012 con cui la stessa disponeva dei beni in suo favore. Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso della dante causa di cui sopra.
A supporto della domanda, l'attore ha prodotto anche la documentazione attestante il rilascio della concessione in sanatoria dei fabbricati in parola in favore di (doc. 9 atto di citazione e Persona_1 doc. 20 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c.), nonché quella attestante il pagamento dei tributi e delle utenze relative ai medesimi da parte di e dello stesso attore (docc. da 12 a 15 atto di Persona_2 citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1 proprietà dei fabbricati e del terreno oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso
(art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello della dante causa Persona_2
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. ) proprietario degli immobili siti in AI Parte_1 C.F._1 in località “Tancau” e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di AI al foglio 7, particella 130, pagina 6 di 7 sub 1 (categoria A/3), sub 2 (categoria A/3) e del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 7, particella 619 (pascolo);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
AN, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 488 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Elini, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LL MU, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. , (c.f. ), C.F. C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. C.F._6 CP_6 C.F._7 Parte_2
, (c.f. ), C.F._8 Parte_3 C.F._9 Controparte_7
, , (c.f.
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
), (c.f. ), C.F._10 Controparte_11 C.F._11 Parte_4
(c.f. , (c.f. , (c.f. C.F._12 Parte_5 C.F._13 Parte_6
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 CP_12 C.F._15 CP_13
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 CP_14 C.F._17 Controparte_15
), (c.f. ), C.F._18 CP_16 C.F._19 Controparte_17
(c.f. ),
[...] P.IVA_1
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note conclusionali del 15 luglio 2025):
pagina 1 di 7 “a) respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione;
b) accertati i fatti esposti in oggetto ed in particolare l'accessione nel possesso prospettata, dichiarare che, per effetto dell'intervenuta usucapione, il sig. , C.F. , nato a [...] C.F._1
AN (NU) il 18/02/1985, è divenuto proprietario in maniera piena ed esclusiva, nella sua interezza, dei seguenti beni:
Fabbricato, con annessa corte, sito in AI Località “Tancau”, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di AI, al Foglio 7, Particella 130, Subalterno 1, edificato sul terreno oggi identificato nel Catasto Terreni del Comune di AI al Foglio 7 Particella 130 (Ente Urbano);
Fabbricato, con annessa corte, sito in AI Località “Tancau”, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di AI, al Foglio 7, Particella 130, Subalterno 2, edificato sul terreno oggi identificato nel Catasto Terreni del Comune di AI al Foglio 7 Particella 130 (Ente Urbano);
Terreno sito in AI, Località “Tancau”, identificato al Catasto Terreni del Comune di AI al Foglio 7 Particella 619.
c) con vittoria di spese e compensi professionali in caso di opposizione”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, Parte_1 per intervenuta usucapione, per effetto dell'accessione del possesso, dei fabbricati con annessa corte siti in AI in località “Tancau” e distinti al catasto Fabbricati del Comune di AI al foglio 7, particella 130, sub 1 e sub 2, edificati sul terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 7, particella 130
(ente urbano), nonché del terreno sito nella medesima località e distinto al Catasto Terreni al foglio 7, particella 619.
L'attore ha dedotto che i suddetti fabbricati, adibiti a civile abitazione, sono stati edificati nei primi anni Settanta e che gli stessi sono stati regolarizzati con concessione edilizia in sanatoria, rilasciata nell'anno 1992 dal Comune di AI a madre di quest'ultima, a sua Persona_1 Persona_2 volta, madre dell'attore.
I fabbricati in questione ricadono all'interno di una corte recintata su quattro lati da un muro con sovrastante rete metallica, sorretta da pali in ferro e siepe frangivista, alla quale si accede attraverso un cancello metallico.
ha dedotto che i suddetti immobili sono stati posseduti in modo pubblico, pacifico e Parte_1 continuato da per oltre vent'anni, dagli anni Novanta e fino al 4 aprile 2012. Persona_2
Quest'ultima, anche avvalendosi di terze persone, si è occupata della manutenzione dei fabbricati pagina 2 di 7 provvedendo alla loro ristrutturazione, alla tinteggiatura delle pareti esterne, alla pulizia annuale della corte attraverso lo sfalcio dell'erba e della siepe.
L'attore ha dedotto che, con scrittura privata di compravendita del 4 aprile 2012, ha Persona_2 ceduto in suo favore la proprietà dei suddetti immobili e che, da tale data, lo stesso ha proseguito il possesso dalla stessa esercitato, curando, anche tramite terze persone, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati attraverso la sistemazione degli infissi, la rifinitura degli ambienti interni posti al primo piano, la manutenzione delle travi in legno posizionate all'esterno e l'impermeabilizzazione del solaio, nonché attraverso la pulizia annuale della corte con lo sfalcio delle sterpaglie e della siepe e la manutenzione dell'impianto di scolo e di pompaggio delle acque piovane.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
pagina 3 di 7 (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a dante causa dell'attore, e poi in capo a quest'ultimo. Persona_2
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno fornito riscontro anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi
, rese all'udienza del 6 febbraio 2025, e , rese all'udienza del 9 Testimone_1 Testimone_2 aprile 2025).
e hanno riferito che i fabbricati con annesso cortile, oggetto Testimone_1 Testimone_2 della domanda, sono totalmente recintati con muretti rivestiti di pietra e sovrastati da pali e rete metallica, nonché con un grande cancello in ferro a due ante chiuso a chiave.
pagina 4 di 7 Gli stessi hanno riferito che i fabbricati in questione erano stati costruiti dalla nonna dell'attore e di avere visto, dopo la sua morte, dagli anni Novanta al 2010 circa (dal 2000 al 2012 circa, teste ), Tes_2 curare e tenere pulito il terreno, coltivando l'orto, i fiori e anche qualche pianta da frutto Persona_2
(peschi).
I testi hanno riferito che i fabbricati, costruiti due piani, risultano leggermente sfalsati tra loro ad una distanza di circa un metro e mezzo, sempre all'interno della stessa corte. La teste Testimone_1 ha specificato che ciascuna abitazione, che dispone di tre o quattro stanze, si sviluppa al primo piano, in quanto il piano terra è adibito a legnaia-deposito, ma la stessa ha riferito di non essere a conoscenza dei lavori di manutenzione eseguiti sugli immobili da Il teste , invece, ha Persona_2 Testimone_2 riferito di avere visto armeggiare con attrezzatura (pennelli, barattoli di tinta, ecc.) per Persona_2 provvedere alla manutenzione ordinaria dei due fabbricati, nei quali la stessa abitava con la sua famiglia (marito e due figli), come confermato, relativamente a tale ultima circostanza, anche dalla teste , con riferimento al periodo dal 2012 ad oggi. Tes_1
Entrambi i testi hanno riferito di avere appreso dalla stessa (circa 12 anni prima, teste Persona_2 [...]
; qualche anno prima della sua morte nel 2014, teste ) della sua intenzione di cedere i Tes_1 Tes_2 fabbricati al figlio , non potendosi più occupare della manutenzione degli stessi. Essi hanno Parte_1 riferito che, da tale data, si era trasferita ad abitare nel centro di AI (teste Persona_2 [...]
) e da allora di avere visto l'attore curarsi personalmente della manutenzione dei due fabbricati, Tes_1 per averlo visto sul tetto eseguire dei lavori, nonché intonacare una parete esterna, per riparare un foro creato per sistemare una stufa (teste ). Gli stessi testi hanno confermato che l'attore si è Tes_1 occupato della manutenzione dei suddetti fabbricati, pur non sapendo riferire in merito all'esecuzione di lavori specifici ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
Essi hanno riferito, altresì, di avere visto sgomberare gli immobili da mobilio vario, Parte_1 materie e suppellettili presenti all'interno degli stessi, per averli portati via per mezzo di un camioncino, nonché di avere visto l'attore occuparsi, dopo la morte della madre, della pulizia dell'area cortilizia, in cui lo stesso ha realizzato un barbecue, nonché tinteggiato di grigio il cancello (teste
[...]
). Tes_1
Infine, i testi hanno riferito che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto della domanda, prima, da parte di e, poi, da parte di e Persona_2 Parte_1 di avere visto sempre loro utilizzarli nell'arco temporale considerato comportandosi come proprietari e di averli sempre considerati come tali.
pagina 5 di 7 Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso esclusivo da parte dell'attore e della sua dante causa, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto conoscenti e vicini di casa della sua famiglia (teste , la quale ha riferito di Testimone_1 abitare nella zona da oltre cinquant'anni; teste , il quale ha dichiarato di risiedere in Testimone_2 località “Tancau” dal 1992 e di essere stato sindaco di AI dal 2011 al 2021, oltre che responsabile del servizio tecnico durante il suo mandato).
Pertanto, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario degli immobili oggetto di causa, per averli posseduti a far data dall'anno 2012 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi da dagli anni Novanta all'anno 2012, producendo una scrittura privata di Persona_2 compravendita del 4 aprile 2012 con cui la stessa disponeva dei beni in suo favore. Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso della dante causa di cui sopra.
A supporto della domanda, l'attore ha prodotto anche la documentazione attestante il rilascio della concessione in sanatoria dei fabbricati in parola in favore di (doc. 9 atto di citazione e Persona_1 doc. 20 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c.), nonché quella attestante il pagamento dei tributi e delle utenze relative ai medesimi da parte di e dello stesso attore (docc. da 12 a 15 atto di Persona_2 citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1 proprietà dei fabbricati e del terreno oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso
(art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello della dante causa Persona_2
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. ) proprietario degli immobili siti in AI Parte_1 C.F._1 in località “Tancau” e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di AI al foglio 7, particella 130, pagina 6 di 7 sub 1 (categoria A/3), sub 2 (categoria A/3) e del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 7, particella 619 (pascolo);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
AN, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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