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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CU
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 857/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROSSI PIEREDOARDO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. , con l'avv. PASI ADALBERTO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 22/10/2025 le parti hanno dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separatamente;
2) la sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale di proprietà del Parte_1
; Controparte_1
pagina 1 di 4 3) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori con esercizio separato Per_1 della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
la figlia minore avrà residenza ed abitazione principale presso la madre, con diritto del padre a vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alterni dal sabato mattina alle 08,30 sino alle ore 21,00 della domenica sera
- due giorni infrasettimanali indicativamente il martedì e giovedì dalle 18,00 sino alle 8,00 del giorno successivo quando riaccompagnerà la figlia a scuola (durante l'anno scolastico) Per_1
o presso l'abitazione della madre (negli altri periodi dell'anno) - cinque giorni nelle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno
- tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entra il 31 maggio di ogni anno;
4) il sig. corrisponderà alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di €. 350,00, somma Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per la figlia verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_1
5) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte (a titolo esemplificativo ma non esaustivo scolastiche, ludico / sportive, gite, trasporto scolastico, etc.) verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, così come stabilito dal Protocollo
d'Intesa di Torino. Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di €. 600,00 a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia minore per i mesi di febbraio e marzo 2025, Per_1 nonché l'importo di €. 1.050,00 per i mesi di aprile – maggio e giugno 2025 e l'importo di €. 150,00 ad integrazione dell'assegno di mantenimento versato dal sig. per i mesi Controparte_1 di luglio – agosto e settembre 2025.
7) Con il pagamento degli importi di cui al punto 6) nulla sarà più dovuto dal sig. CP_1
alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
[...] Parte_1
e di rimborso di spese straordinarie per il periodo intercorrente da febbraio a settembre Per_1
2025.
8) Il sig. , tenuto conto dell'attuale situazione economica delle parti, caratterizzata dalla CP_1 riduzione del reddito della sig.ra a seguito della trasformazione del suo contratto di Pt_1 lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché della maggiore capacità reddituale del sig.
, contribuirà alle spese di locazione della sig.ra mediante il versamento di €. CP_1 Pt_1
pagina 2 di 4 150,00 mensili. Tale contributo decorrerà dalla data di effettiva stipula del contratto di locazione
o dell'accensione di un mutuo abitativo da parte della sig.ra e resterà dovuto sino a Pt_1 quando non intervengano modificazioni significative delle condizioni economiche così come attualmente delineate.
9) I coniugi essendo indipendenti economicamente di comune accordo si esimono reciprocamente da qualsiasi richiesta di assegno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 15/04/2025 , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio civile con in data 16/06/2018, nel Controparte_1
Comune di Cuneo regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cuneo al n.
18, parte II, serie A dell'anno 2018 e dalla cui unione nasceva la figlia , in data Per_1
14/08/2021, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'affido condiviso della figlia minore e la regolamentazione del diritto di visita paterno nonché il versamento a carico del convenuto di un assegno di mantenimento per sé e per la figlia, oltre il
50% delle spese straordinarie della minore.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 23/07/2025 si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, Controparte_1 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, il rigetto della domanda di addebito avanzata da parte ricorrente e dell'assegno di mantenimento in suo favore, nulla opponendo all'affido condiviso della minore e al suo mantenimento.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione;
hanno altresì chiesto un breve rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
Alla successiva udienza del 02/10/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e hanno chiesto fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza figurata del 22/10/2025 le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni riportate in epigrafe e con successiva ordinanza del 23/10/2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
pagina 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze della figlia minorenne, oggi di anni quattro non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
CU (CN), e , nato il [...] a [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio civile in data 16/06/2018, nel Comune di Cuneo regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cuneo al n. 18, parte II, serie A dell'anno 2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CU
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 857/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROSSI PIEREDOARDO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. , con l'avv. PASI ADALBERTO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 22/10/2025 le parti hanno dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separatamente;
2) la sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale di proprietà del Parte_1
; Controparte_1
pagina 1 di 4 3) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori con esercizio separato Per_1 della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
la figlia minore avrà residenza ed abitazione principale presso la madre, con diritto del padre a vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alterni dal sabato mattina alle 08,30 sino alle ore 21,00 della domenica sera
- due giorni infrasettimanali indicativamente il martedì e giovedì dalle 18,00 sino alle 8,00 del giorno successivo quando riaccompagnerà la figlia a scuola (durante l'anno scolastico) Per_1
o presso l'abitazione della madre (negli altri periodi dell'anno) - cinque giorni nelle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno
- tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entra il 31 maggio di ogni anno;
4) il sig. corrisponderà alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di €. 350,00, somma Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per la figlia verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_1
5) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte (a titolo esemplificativo ma non esaustivo scolastiche, ludico / sportive, gite, trasporto scolastico, etc.) verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, così come stabilito dal Protocollo
d'Intesa di Torino. Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di €. 600,00 a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia minore per i mesi di febbraio e marzo 2025, Per_1 nonché l'importo di €. 1.050,00 per i mesi di aprile – maggio e giugno 2025 e l'importo di €. 150,00 ad integrazione dell'assegno di mantenimento versato dal sig. per i mesi Controparte_1 di luglio – agosto e settembre 2025.
7) Con il pagamento degli importi di cui al punto 6) nulla sarà più dovuto dal sig. CP_1
alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
[...] Parte_1
e di rimborso di spese straordinarie per il periodo intercorrente da febbraio a settembre Per_1
2025.
8) Il sig. , tenuto conto dell'attuale situazione economica delle parti, caratterizzata dalla CP_1 riduzione del reddito della sig.ra a seguito della trasformazione del suo contratto di Pt_1 lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché della maggiore capacità reddituale del sig.
, contribuirà alle spese di locazione della sig.ra mediante il versamento di €. CP_1 Pt_1
pagina 2 di 4 150,00 mensili. Tale contributo decorrerà dalla data di effettiva stipula del contratto di locazione
o dell'accensione di un mutuo abitativo da parte della sig.ra e resterà dovuto sino a Pt_1 quando non intervengano modificazioni significative delle condizioni economiche così come attualmente delineate.
9) I coniugi essendo indipendenti economicamente di comune accordo si esimono reciprocamente da qualsiasi richiesta di assegno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 15/04/2025 , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio civile con in data 16/06/2018, nel Controparte_1
Comune di Cuneo regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cuneo al n.
18, parte II, serie A dell'anno 2018 e dalla cui unione nasceva la figlia , in data Per_1
14/08/2021, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'affido condiviso della figlia minore e la regolamentazione del diritto di visita paterno nonché il versamento a carico del convenuto di un assegno di mantenimento per sé e per la figlia, oltre il
50% delle spese straordinarie della minore.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 23/07/2025 si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, Controparte_1 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, il rigetto della domanda di addebito avanzata da parte ricorrente e dell'assegno di mantenimento in suo favore, nulla opponendo all'affido condiviso della minore e al suo mantenimento.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione;
hanno altresì chiesto un breve rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
Alla successiva udienza del 02/10/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e hanno chiesto fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza figurata del 22/10/2025 le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni riportate in epigrafe e con successiva ordinanza del 23/10/2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
pagina 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze della figlia minorenne, oggi di anni quattro non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
CU (CN), e , nato il [...] a [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio civile in data 16/06/2018, nel Comune di Cuneo regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cuneo al n. 18, parte II, serie A dell'anno 2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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