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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 788/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Foggia
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
il Giudice
considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.2025;
esaminate le note scritte di udienza depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
R.G. 788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
In Persona del Giudice monocratico Stefania Rignanese ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al numero 788 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 05.11.2025 e vertente 1 TRA
, (C.F., ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Parte_1 C.F._1 Fania n. 31, presso e nello studio dell'avv. Guido Di Paolo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
, (P.IVA, , in persona del Sindaco pro – tempore, dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Gramsci n. 17, nello studio Persona_1 degli avv.ti Antonella Carlomagno e Renata Fiore, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione;
CONVENUTO OGGETTO: lesione personale;
risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 19.02.2024, ha evocato in Parte_1 giudizio, dinanzi all'adito Tribunale, il in persona del p.t., chiedendone Controparte_1 CP_2 la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa patiti a seguito dell'evento occorso in abitato di Foggia, in data 3 novembre 2022, alle ore 22:30 circa. Parte attrice ha esposto che, mentre camminava a piedi lungo la via Vico Freccia, all'improvviso rovinava per terra a causa di una pericolosa e non segnalata insidia, consistente in un tombino sconnesso e scoperto, circondato da manto stradale dissestato, riportando un “trauma distorsivo caviglia sx”. L'attrice ha chiesto, quindi, accertata la responsabilità dell'ente convenuto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva per essere responsabile l'Acquedotto pugliese S.p.A., chiamandola in causa. L'ente convenuto ha contestato, nel merito, la domanda nell'an e nel quantum debeatur, sostenendo, in particolare, l'esclusiva responsabilità dell'attrice per l'occorso sinistro in ragione del fatto che del descritto dissesto del pavimento stradale risulterebbe di tutta evidenza la perfetta visibilità e la manifesta prevedibilità della detta sconnessione stradale. Il ha, quindi, concluso chiedendo CP_1 il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata e non provata;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l' tenuta a manlevare l'ente convenuto, CP_3 e, per l'effetto, a risarcire i danni, eventualmente riconosciuti all'attrice; con condanna alla refusione delle spese di lite aumentate degli ulteriori oneri riflessi nell'ammontare del 23,80%, da corrispondersi in luogo di iva e cpa, essendo stata assunta la difesa dell'ente da Avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia. Con provvedimento del 23.07.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di chiamata in causa dell' CP_3 avanzata dal convenuto
[...] Controparte_1
2 Con provvedimento del 16.09.2024 - ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dall'attrice e non doversi ammettere la richiesta C.T.U. per essere la causa matura per la decisione - il Giudice ha rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. All'udienza cartolare del 5.11.2025 fissata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c., la causa è stata decisa non ritenendo il giudice ammettere le istanza istruttorie (già disattese) poiché la prova orale richiesta dall'attrice è generica e valutativa e comunque non rilevante ai fini della decisione.
I. La domanda risarcitoria proposta nel presente procedimento si fonda sull'asserita responsabilità del convenuto per l'incidente occorso alla parte attrice quale ente pubblico proprietario della CP_1 strada e addetto alla custodia della stessa ex art. 2051 c.c. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_1 convenuto. Mette conto precisare che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine ad un rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso. Pertanto, legittimato attivo o passivo ad causam è colui che si attribuisce o nei cui confronti è attribuita la soggettività del rapporto giuridico controverso secondo la prospettazione fatta dall'attore. Tale profilo va distinto dall'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, il quale attiene invece al merito della causa investendo i requisiti di accoglibilità della domanda e della sua fondatezza. Nel caso di specie, ancorché l'ente convenuto abbia negato la propria “legittimazione passiva” rispetto alla pretesa avversaria, non è stata sollevata una vera questione di difetto di legittimazione ad causam. Piuttosto la parte indicata, eccependo la presenza sulla strada de qua di “un tombino di Contr copertura della fognatura dell' , ha ritenuto che quest'ultimo fosse unico soggetto responsabile e legittimo destinatario delle avverse pretese, richiamando a tal fine la Convenzione (doc. 5 prodotto nel fascicolo di parte convenuta) sottoscritta tra il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., per cui tale società avrebbe assunto la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito, compreso il Comune di Foggia. L'ente convenuto ha, pertanto, contestato la domanda di risarcimento avanzata dall'attore negando la sussistenza di uno dei fatti costitutivi della pretesa azionata, facendo valere un difetto di titolarità passiva nel rapporto sostanziale. L'eccezione appare priva di pregio. Di recente la giurisprudenza ha ribadito che l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti dei Comuni tutte le volte che, l'estensione del bene sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, precisando che tale possibilità di vigilanza è ravvisata anche quando vi sia la manutenzione delle strade (Cassazione, 3^ sezione civile, n. 1691 del 2.12.2008/23.1.2009), come è in sostanza nella fattispecie. In definitiva, l'ente comunale non può, nei confronti del terzo danneggiato, per il semplice fatto della sussistenza di una concessione o di un contratto di appalto, ovvero di esecuzione di lavori da parte di soggetti esterni, i quali costituiscono solo lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione di un proprio compito istituzionale (sempre Cass. Civ., sez. 3^, n. 1691/09), spogliarsi del proprio obbligo di custodia, e, dunque, nei confronti del terzo danneggiato, sussiste la responsabilità del CP_1 D'altra parte, la Cassazione ha osservato come la sussistenza di lavori sulla strada non escluda il possesso sul bene da parte del comune proprietario, come pure talvolta è stato affermato, posto che l'ente continua ad avere di esso piena disponibilità. Né a conclusioni contrarie può pervenirsi facendo perno sull'autonomia dell'ente esecutore dei lavori, dal momento che tale autonomia riguarda non tanto il bene quanto piuttosto l'esecuzione dei lavori stessi. A ciò si aggiunga, poi, che ove si ammettesse il contrario, “si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito (ancora Cass., sez. III, sent. 28 settembre 2018 n. 23442);
3 diversamente si verrebbe invece a configurare nella sostanza una ulteriore causa di esonero dalla indicata responsabilità oggettiva, molto meno rigorosa dell'unica ipotesi espressamente prevista dalla legge (e cioè il caso fortuito), così elidendo artificiosamente il rigore della regola normativa. II. Ciò premesso, occorre passare all'esame del merito. La domanda deve essere disattesa. La fattispecie prospettata da parte attrice è senz'altro da ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016). Tuttavia, principio altrettanto pacifico è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014). Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, la detta disposizione grava il danneggiato della prova del danno e del nesso di causalità, dovendo risultare certo che a determinare il pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità (Cass. 22.02.2022, n. 5752). A ciò si aggiunge che, ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, è necessario provare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25856). Sul custode che voglia liberarsi da responsabilità grava invece la prova del fortuito e, cioè, dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia da solo cagionato il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa. Con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene in custodia, è configurabile il caso fortuito anche in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2094). Inoltre, riportando e condividendo l'orientamento della Suprema Corte, deve convenirsi che il fortuito possa essere integrato anche dal comportamento anomalo del danneggiato che è tale quando acquisti i connotati dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. 05.05.2014, n. 18435; Cass., 26.02.2014, n. 4659). Quanto all'accertamento del fortuito, infatti, lo sfavore legislativo per la posizione del custode determinato dal disposto di cui all'art. 2051 c.c. risulta temperato dall'art. 1227 c.c. che, imponendo al Giudice di verificare l'elemento oggettivo dell'illecito consistente nel nesso di causalità, gli consente di ridurre ex officio il risarcimento dei danni nel caso di concorso del danneggiato nella causazione degli stessi, fino ad escluderlo qualora il medesimo danneggiato avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza. Ne consegue che quanto più il potenziale danno è suscettibile di essere previsto e superato con l'utilizzo delle ordinarie cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno (Cass. 04.03.2022, n. 7173). Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, giova all'uopo osservare che la S.C. ha chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di
4 dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”. Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità, “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. 11946/13; conforme Cass. 23919/13, secondo cui "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”). Nel compiere tali ultime valutazioni, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf. Cass. 999/14). Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017). Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9009/2015; Cass. n. 10300/07). Facendo applicazione dei suesposti principi ed esaminando complessivamente il quadro delle risultanze documentali prodotte nel caso in esame, la domanda risulta infondata. Invero, le risultanze di causa impongono di attribuire rilievo ad una serie di circostanze di cui necessariamente deve tenersi conto nell'attribuzione della responsabilità causativa del sinistro e che inducono a porre la stessa in capo all'attore. Secondo quanto dichiarato da parte attrice nei propri atti difensivi e, più precisamente, da quanto risulta dai rilievi fotografici versati in atti dalla medesima, Via Vico Freccia, teatro del sinistro, nonché strada in abitato di Foggia, risulterebbe essere caratterizzata presso la residuale zona pedonale indicata da un manto stradale dissestato che creava una scopertura intorno al tombino oggetto di causa. L'evento si sarebbe, pertanto, verificato in via Vico Freccia che dalle foto appare essere una strada molto stretta, caratterizzata da basole in pietra, e adibita al passaggio di autoveicoli e con una residuale zona pedonale. Difatti, benché gli estratti di Google Maps allegati dall'ente convenuto
5 ritraggano un sito diverso (rectius, un tombino diverso) da quello dell'evento dannoso segnalato da parte attrice, seppur nella medesima via, tuttavia, dai sopramenzionati rilievi fotografici depositati dalla parte attrice è possibile scorgere l'evidente stato del manto stradale. Evidente è, difatti, il manto stradale dissestato e denunciato dall'attrice che crea una ben palese e prevedibile scopertura intorno al tombino indicato. A tal fine, con riguardo alla soggettiva imprevedibilità del pericolo, occorre far riferimento all'utente medio della strada e alle caratteristiche dei luoghi, strade e marciapiedi, d'uso pubblico da parte dei cittadini e sulla cui manutenzione non sempre è possibile intervenire con prontezza. Nel caso di specie, come emerge dalle foto prodotte in atti, una strada stretta con residuale zona pedonale e da una pavimentazione di basole in pietra avrebbe dovuto suggerire all'utente un incedere attento e cauto che avrebbe consentito di avvistare i visibili dislivelli ed evitare qualsivoglia insidia o trabocchetto. Difatti, deve darsi rilievo al fatto che il tratto stradale, teatro del sinistro, non godeva di una ottimale manutenzione, essendo presenti diversi avvallamenti nel manto, come emerge con evidenza anche dalle fotografie allegate agli atti dalla parte attrice;
vi sono, in particolare, nei pressi della residuale zona pedonale ove è sito il tombino indicato diverse fratture e sconnessioni facilmente riconoscibili per dimensioni e lunghezze proprie della pavimentazione del manto stradale. La disconnessione asseritamente determinante il sinistro occorso a non era certamente Parte_1 l'unica presente nel tratto percorso, come si deduce dalle fotografie allegate, e tale circostanza avrebbe dovuto indurre parte attrice ad un atteggiamento di maggior cautela nel camminare in virtù di un principio di auto-responsabilità. Peraltro, come emerge dalle suindicate foto, la disconnessione di cui si discute si presentava evidente e perfettamente riconoscibile atteso che si tratta di un tratto stradale caratterizzato dalle c.d. basole di pietra che ne implicano una strada di antica costituzione e di non pronta manutenzione. V'è inoltre da rilevare la presenza di luminosità artificiale nella zona interessata, come ben si può scorgere dalle foto in allegato, idonea a consentire all'attrice di vedere gli evidenti dislivelli dovuti alla pavimentazione e, dunque, di adeguare il proprio cammino. In punto di fatto deve poi osservarsi che dalle deduzioni attoree non emerge con precisione in quale modo il dislivello abbia determinato la caduta, infatti ha assunto che “mentre Parte_1 percorreva la predetta strada, dotata di una residuale zona adibita al passaggio dei pedoni e di scarsa illuminazione, rovinava al suolo a causa di una pericolosa e non segnalata insidia consistente in un tombino sconnesso e scoperto, circondato di manto stradale dissestato”, senza nulla aggiungere circa le modalità della propria caduta e in ordine alla dinamica del fatto e dell'evento. Inoltre, con riferimento alle fotografie allegate agli atti di causa, emerge con chiarezza che la disconnessione in più punti del tratto di strada percorso era facilmente intuibile e, pertanto, facilmente evitabile usando l'ordinaria diligenza. Ne consegue che parte attrice era nelle condizioni di adeguare il proprio cammino;
avrebbe, dunque, potuto evitare la caduta avvedendosi con l'ordinaria diligenza. Alla luce di tanto, la condotta di integra il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere Parte_1 il nesso eziologico tra la cosa (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta). Sul punto vale la pena richiamare quella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ. è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente” (Cass. 13681/2012). Poiché incombe interamente sull'attore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'anomalia della strada e l'evento dannoso, è evidente che una carenza di deduzione (e difatti, come detto, le modalità della caduta non sono specificamente dedotte in citazione), prima ancora che probatoria, su questo presupposto di fatto non consente al giudice di valutare, dapprima, l'effettiva sussistenza del nesso causale e poi (una volta che questa sia stata accertata in concreto) l'eventuale interruzione del nesso eziologico in concorrenza di una condotta colposa del danneggiato che vale a costituire l'effetto del caso fortuito.
6 Non pare sussistere quindi, tra “res” e danno, il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2013, n. 10096, secondo cui
“Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.”). Il sinistro va quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità (Sul punto, si richiama la copiosa giurisprudenza che sostiene la rescissione del nesso eziologico nella produzione dell'evento in presenza di una condotta imprudente del danneggiato;
sul punto, ex multis, Cass. Civ., ordinanza 10 marzo 2021, n. 6554). Nel caso in esame può, dunque, ritenersi che nel fare uso del tratto stradale in cui si Parte_1 è verificato il sinistro, non abbia adottato una condotta utile ad evitare il proprio infortunio. A tale proposito, appare utile richiamare il noto principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, nonché il principio di diritto enunciato in una recentissima sentenza dalla Suprema Corte, concernente proprio l'incidenza della condotta imprudente del danneggiato nella produzione dell'evento, secondo il quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227,comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile, 17/11/2021, n.34886). In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dalla parte attrice abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la sconnessione stradale de qua solo l'occasione del sinistro e non causa efficiente dello stesso. Pertanto, deve ritenersi che l'attore, usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno sofferto, perché il medesimo avrebbe potuto evitare agevolmente la irregolarità del piano stradale. Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che, in relazione alle considerazioni di fatto sopra esposte, la colpa dell'attuale attore, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva attenersi un pedone dotato di media diligenza nel procedere su di un tratto di strada avente le caratteristiche in concreto come sopra individuate, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate dall'attore. La condotta colposa del danneggiato ha pertanto interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
7 Ad abundantiam, neppure può configurarsi una responsabilità, alla luce delle suesposte considerazioni, ex art. 2043 cc, difettando peraltro la prova dei relativi elementi costitutivi. Premesso che l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. impone all'attore di fornire la prova non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, ma anche del fatto omissivo o commissivo di colui al quale si imputa tale responsabilità, unitamente al rapporto di causalità tra la condotta e l'evento e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo, si osserva che la pubblica amministrazione, in qualità di proprietaria della strada aperta al pubblico transito, è tenuta, in applicazione del principio generale del neminem laedere (fondato sulla disposizione primaria dell'art. 2043 c.c.), a mantenere la strada pubblica in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità. Con riguardo alla specifica materia della manutenzione stradale, la pluriennale attività giurisprudenziale ha elaborato la figura della c.d. “insidia o trabocchetto stradale”, quale elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione, ricorrente allorché la strada nasconde un'insidia non evitabile con l'ordinaria diligenza. Tale nozione, costituente un indice tassativo ed ineludibile per fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della P.A. per danni riportati dall'utente in conseguenza di omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, presuppone che colui che lamenti di aver sofferto un danno debba offrire la prova dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza di due elementi, ossia l'elemento oggettivo della non visibilità e l'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo. Nella fattispecie in esame, parte attrice ha sostenuto l'invisibilità e l'imprevedibilità del pericolo, costituito dalla presenza del dislivello non adeguatamente segnalato, che avrebbe provocato la conseguente caduta. Ad avviso del Tribunale, però, non ha ottemperato compiutamente all'onere Parte_1 probatorio sulla stessa incombente in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. in capo all'ente convenuto. Come sopra specificato, infatti, dalla documentazione fotografica versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso che il pericolo fosse insidioso o occulto nei termini sopra illustrati. Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità già citata (ex plurimis cfr., Cass., 13/07/2011, 15375; Cass., 16/05/2013, n. 11946), deve concludersi che l'anomalia del manto stradale denunciata da non Parte_1 rappresentasse un pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi al alcuna responsabilità ex art 2043 c.c. per le Controparte_1 conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni della parte attrice. Ne consegue che la pretesa risarcitoria di deve essere respinta anche a tale titolo. Parte_1
III.Alla soccombenza di consegue la condanna della medesima alla rifusione delle Parte_1 spese processuali sostenute da parte del che si liquidano come specificato in Controparte_1 dispositivo in conformità al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda e secondo i parametri minimi delle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del , che Parte_1 CP_1 CP_1 liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre al 23,80%, da corrispondersi in luogo di iva e cpa, essendo stata assunta la difesa dell'ente da Avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia. Così deciso in Foggia in data 6.12.2025 Il Giudice Stefania Rignanese
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Tribunale Ordinario di Foggia
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
il Giudice
considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.2025;
esaminate le note scritte di udienza depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
R.G. 788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
In Persona del Giudice monocratico Stefania Rignanese ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al numero 788 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 05.11.2025 e vertente 1 TRA
, (C.F., ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Parte_1 C.F._1 Fania n. 31, presso e nello studio dell'avv. Guido Di Paolo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
, (P.IVA, , in persona del Sindaco pro – tempore, dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Gramsci n. 17, nello studio Persona_1 degli avv.ti Antonella Carlomagno e Renata Fiore, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione;
CONVENUTO OGGETTO: lesione personale;
risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 19.02.2024, ha evocato in Parte_1 giudizio, dinanzi all'adito Tribunale, il in persona del p.t., chiedendone Controparte_1 CP_2 la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa patiti a seguito dell'evento occorso in abitato di Foggia, in data 3 novembre 2022, alle ore 22:30 circa. Parte attrice ha esposto che, mentre camminava a piedi lungo la via Vico Freccia, all'improvviso rovinava per terra a causa di una pericolosa e non segnalata insidia, consistente in un tombino sconnesso e scoperto, circondato da manto stradale dissestato, riportando un “trauma distorsivo caviglia sx”. L'attrice ha chiesto, quindi, accertata la responsabilità dell'ente convenuto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva per essere responsabile l'Acquedotto pugliese S.p.A., chiamandola in causa. L'ente convenuto ha contestato, nel merito, la domanda nell'an e nel quantum debeatur, sostenendo, in particolare, l'esclusiva responsabilità dell'attrice per l'occorso sinistro in ragione del fatto che del descritto dissesto del pavimento stradale risulterebbe di tutta evidenza la perfetta visibilità e la manifesta prevedibilità della detta sconnessione stradale. Il ha, quindi, concluso chiedendo CP_1 il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata e non provata;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l' tenuta a manlevare l'ente convenuto, CP_3 e, per l'effetto, a risarcire i danni, eventualmente riconosciuti all'attrice; con condanna alla refusione delle spese di lite aumentate degli ulteriori oneri riflessi nell'ammontare del 23,80%, da corrispondersi in luogo di iva e cpa, essendo stata assunta la difesa dell'ente da Avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia. Con provvedimento del 23.07.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di chiamata in causa dell' CP_3 avanzata dal convenuto
[...] Controparte_1
2 Con provvedimento del 16.09.2024 - ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dall'attrice e non doversi ammettere la richiesta C.T.U. per essere la causa matura per la decisione - il Giudice ha rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. All'udienza cartolare del 5.11.2025 fissata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c., la causa è stata decisa non ritenendo il giudice ammettere le istanza istruttorie (già disattese) poiché la prova orale richiesta dall'attrice è generica e valutativa e comunque non rilevante ai fini della decisione.
I. La domanda risarcitoria proposta nel presente procedimento si fonda sull'asserita responsabilità del convenuto per l'incidente occorso alla parte attrice quale ente pubblico proprietario della CP_1 strada e addetto alla custodia della stessa ex art. 2051 c.c. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_1 convenuto. Mette conto precisare che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine ad un rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso. Pertanto, legittimato attivo o passivo ad causam è colui che si attribuisce o nei cui confronti è attribuita la soggettività del rapporto giuridico controverso secondo la prospettazione fatta dall'attore. Tale profilo va distinto dall'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, il quale attiene invece al merito della causa investendo i requisiti di accoglibilità della domanda e della sua fondatezza. Nel caso di specie, ancorché l'ente convenuto abbia negato la propria “legittimazione passiva” rispetto alla pretesa avversaria, non è stata sollevata una vera questione di difetto di legittimazione ad causam. Piuttosto la parte indicata, eccependo la presenza sulla strada de qua di “un tombino di Contr copertura della fognatura dell' , ha ritenuto che quest'ultimo fosse unico soggetto responsabile e legittimo destinatario delle avverse pretese, richiamando a tal fine la Convenzione (doc. 5 prodotto nel fascicolo di parte convenuta) sottoscritta tra il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., per cui tale società avrebbe assunto la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito, compreso il Comune di Foggia. L'ente convenuto ha, pertanto, contestato la domanda di risarcimento avanzata dall'attore negando la sussistenza di uno dei fatti costitutivi della pretesa azionata, facendo valere un difetto di titolarità passiva nel rapporto sostanziale. L'eccezione appare priva di pregio. Di recente la giurisprudenza ha ribadito che l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti dei Comuni tutte le volte che, l'estensione del bene sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, precisando che tale possibilità di vigilanza è ravvisata anche quando vi sia la manutenzione delle strade (Cassazione, 3^ sezione civile, n. 1691 del 2.12.2008/23.1.2009), come è in sostanza nella fattispecie. In definitiva, l'ente comunale non può, nei confronti del terzo danneggiato, per il semplice fatto della sussistenza di una concessione o di un contratto di appalto, ovvero di esecuzione di lavori da parte di soggetti esterni, i quali costituiscono solo lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione di un proprio compito istituzionale (sempre Cass. Civ., sez. 3^, n. 1691/09), spogliarsi del proprio obbligo di custodia, e, dunque, nei confronti del terzo danneggiato, sussiste la responsabilità del CP_1 D'altra parte, la Cassazione ha osservato come la sussistenza di lavori sulla strada non escluda il possesso sul bene da parte del comune proprietario, come pure talvolta è stato affermato, posto che l'ente continua ad avere di esso piena disponibilità. Né a conclusioni contrarie può pervenirsi facendo perno sull'autonomia dell'ente esecutore dei lavori, dal momento che tale autonomia riguarda non tanto il bene quanto piuttosto l'esecuzione dei lavori stessi. A ciò si aggiunga, poi, che ove si ammettesse il contrario, “si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito (ancora Cass., sez. III, sent. 28 settembre 2018 n. 23442);
3 diversamente si verrebbe invece a configurare nella sostanza una ulteriore causa di esonero dalla indicata responsabilità oggettiva, molto meno rigorosa dell'unica ipotesi espressamente prevista dalla legge (e cioè il caso fortuito), così elidendo artificiosamente il rigore della regola normativa. II. Ciò premesso, occorre passare all'esame del merito. La domanda deve essere disattesa. La fattispecie prospettata da parte attrice è senz'altro da ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016). Tuttavia, principio altrettanto pacifico è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014). Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, la detta disposizione grava il danneggiato della prova del danno e del nesso di causalità, dovendo risultare certo che a determinare il pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità (Cass. 22.02.2022, n. 5752). A ciò si aggiunge che, ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, è necessario provare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25856). Sul custode che voglia liberarsi da responsabilità grava invece la prova del fortuito e, cioè, dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia da solo cagionato il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa. Con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene in custodia, è configurabile il caso fortuito anche in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2094). Inoltre, riportando e condividendo l'orientamento della Suprema Corte, deve convenirsi che il fortuito possa essere integrato anche dal comportamento anomalo del danneggiato che è tale quando acquisti i connotati dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. 05.05.2014, n. 18435; Cass., 26.02.2014, n. 4659). Quanto all'accertamento del fortuito, infatti, lo sfavore legislativo per la posizione del custode determinato dal disposto di cui all'art. 2051 c.c. risulta temperato dall'art. 1227 c.c. che, imponendo al Giudice di verificare l'elemento oggettivo dell'illecito consistente nel nesso di causalità, gli consente di ridurre ex officio il risarcimento dei danni nel caso di concorso del danneggiato nella causazione degli stessi, fino ad escluderlo qualora il medesimo danneggiato avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza. Ne consegue che quanto più il potenziale danno è suscettibile di essere previsto e superato con l'utilizzo delle ordinarie cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno (Cass. 04.03.2022, n. 7173). Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, giova all'uopo osservare che la S.C. ha chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di
4 dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”. Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità, “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. 11946/13; conforme Cass. 23919/13, secondo cui "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”). Nel compiere tali ultime valutazioni, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf. Cass. 999/14). Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017). Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9009/2015; Cass. n. 10300/07). Facendo applicazione dei suesposti principi ed esaminando complessivamente il quadro delle risultanze documentali prodotte nel caso in esame, la domanda risulta infondata. Invero, le risultanze di causa impongono di attribuire rilievo ad una serie di circostanze di cui necessariamente deve tenersi conto nell'attribuzione della responsabilità causativa del sinistro e che inducono a porre la stessa in capo all'attore. Secondo quanto dichiarato da parte attrice nei propri atti difensivi e, più precisamente, da quanto risulta dai rilievi fotografici versati in atti dalla medesima, Via Vico Freccia, teatro del sinistro, nonché strada in abitato di Foggia, risulterebbe essere caratterizzata presso la residuale zona pedonale indicata da un manto stradale dissestato che creava una scopertura intorno al tombino oggetto di causa. L'evento si sarebbe, pertanto, verificato in via Vico Freccia che dalle foto appare essere una strada molto stretta, caratterizzata da basole in pietra, e adibita al passaggio di autoveicoli e con una residuale zona pedonale. Difatti, benché gli estratti di Google Maps allegati dall'ente convenuto
5 ritraggano un sito diverso (rectius, un tombino diverso) da quello dell'evento dannoso segnalato da parte attrice, seppur nella medesima via, tuttavia, dai sopramenzionati rilievi fotografici depositati dalla parte attrice è possibile scorgere l'evidente stato del manto stradale. Evidente è, difatti, il manto stradale dissestato e denunciato dall'attrice che crea una ben palese e prevedibile scopertura intorno al tombino indicato. A tal fine, con riguardo alla soggettiva imprevedibilità del pericolo, occorre far riferimento all'utente medio della strada e alle caratteristiche dei luoghi, strade e marciapiedi, d'uso pubblico da parte dei cittadini e sulla cui manutenzione non sempre è possibile intervenire con prontezza. Nel caso di specie, come emerge dalle foto prodotte in atti, una strada stretta con residuale zona pedonale e da una pavimentazione di basole in pietra avrebbe dovuto suggerire all'utente un incedere attento e cauto che avrebbe consentito di avvistare i visibili dislivelli ed evitare qualsivoglia insidia o trabocchetto. Difatti, deve darsi rilievo al fatto che il tratto stradale, teatro del sinistro, non godeva di una ottimale manutenzione, essendo presenti diversi avvallamenti nel manto, come emerge con evidenza anche dalle fotografie allegate agli atti dalla parte attrice;
vi sono, in particolare, nei pressi della residuale zona pedonale ove è sito il tombino indicato diverse fratture e sconnessioni facilmente riconoscibili per dimensioni e lunghezze proprie della pavimentazione del manto stradale. La disconnessione asseritamente determinante il sinistro occorso a non era certamente Parte_1 l'unica presente nel tratto percorso, come si deduce dalle fotografie allegate, e tale circostanza avrebbe dovuto indurre parte attrice ad un atteggiamento di maggior cautela nel camminare in virtù di un principio di auto-responsabilità. Peraltro, come emerge dalle suindicate foto, la disconnessione di cui si discute si presentava evidente e perfettamente riconoscibile atteso che si tratta di un tratto stradale caratterizzato dalle c.d. basole di pietra che ne implicano una strada di antica costituzione e di non pronta manutenzione. V'è inoltre da rilevare la presenza di luminosità artificiale nella zona interessata, come ben si può scorgere dalle foto in allegato, idonea a consentire all'attrice di vedere gli evidenti dislivelli dovuti alla pavimentazione e, dunque, di adeguare il proprio cammino. In punto di fatto deve poi osservarsi che dalle deduzioni attoree non emerge con precisione in quale modo il dislivello abbia determinato la caduta, infatti ha assunto che “mentre Parte_1 percorreva la predetta strada, dotata di una residuale zona adibita al passaggio dei pedoni e di scarsa illuminazione, rovinava al suolo a causa di una pericolosa e non segnalata insidia consistente in un tombino sconnesso e scoperto, circondato di manto stradale dissestato”, senza nulla aggiungere circa le modalità della propria caduta e in ordine alla dinamica del fatto e dell'evento. Inoltre, con riferimento alle fotografie allegate agli atti di causa, emerge con chiarezza che la disconnessione in più punti del tratto di strada percorso era facilmente intuibile e, pertanto, facilmente evitabile usando l'ordinaria diligenza. Ne consegue che parte attrice era nelle condizioni di adeguare il proprio cammino;
avrebbe, dunque, potuto evitare la caduta avvedendosi con l'ordinaria diligenza. Alla luce di tanto, la condotta di integra il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere Parte_1 il nesso eziologico tra la cosa (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta). Sul punto vale la pena richiamare quella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ. è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente” (Cass. 13681/2012). Poiché incombe interamente sull'attore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'anomalia della strada e l'evento dannoso, è evidente che una carenza di deduzione (e difatti, come detto, le modalità della caduta non sono specificamente dedotte in citazione), prima ancora che probatoria, su questo presupposto di fatto non consente al giudice di valutare, dapprima, l'effettiva sussistenza del nesso causale e poi (una volta che questa sia stata accertata in concreto) l'eventuale interruzione del nesso eziologico in concorrenza di una condotta colposa del danneggiato che vale a costituire l'effetto del caso fortuito.
6 Non pare sussistere quindi, tra “res” e danno, il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2013, n. 10096, secondo cui
“Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.”). Il sinistro va quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità (Sul punto, si richiama la copiosa giurisprudenza che sostiene la rescissione del nesso eziologico nella produzione dell'evento in presenza di una condotta imprudente del danneggiato;
sul punto, ex multis, Cass. Civ., ordinanza 10 marzo 2021, n. 6554). Nel caso in esame può, dunque, ritenersi che nel fare uso del tratto stradale in cui si Parte_1 è verificato il sinistro, non abbia adottato una condotta utile ad evitare il proprio infortunio. A tale proposito, appare utile richiamare il noto principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, nonché il principio di diritto enunciato in una recentissima sentenza dalla Suprema Corte, concernente proprio l'incidenza della condotta imprudente del danneggiato nella produzione dell'evento, secondo il quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227,comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile, 17/11/2021, n.34886). In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dalla parte attrice abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la sconnessione stradale de qua solo l'occasione del sinistro e non causa efficiente dello stesso. Pertanto, deve ritenersi che l'attore, usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno sofferto, perché il medesimo avrebbe potuto evitare agevolmente la irregolarità del piano stradale. Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che, in relazione alle considerazioni di fatto sopra esposte, la colpa dell'attuale attore, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva attenersi un pedone dotato di media diligenza nel procedere su di un tratto di strada avente le caratteristiche in concreto come sopra individuate, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate dall'attore. La condotta colposa del danneggiato ha pertanto interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
7 Ad abundantiam, neppure può configurarsi una responsabilità, alla luce delle suesposte considerazioni, ex art. 2043 cc, difettando peraltro la prova dei relativi elementi costitutivi. Premesso che l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. impone all'attore di fornire la prova non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, ma anche del fatto omissivo o commissivo di colui al quale si imputa tale responsabilità, unitamente al rapporto di causalità tra la condotta e l'evento e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo, si osserva che la pubblica amministrazione, in qualità di proprietaria della strada aperta al pubblico transito, è tenuta, in applicazione del principio generale del neminem laedere (fondato sulla disposizione primaria dell'art. 2043 c.c.), a mantenere la strada pubblica in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità. Con riguardo alla specifica materia della manutenzione stradale, la pluriennale attività giurisprudenziale ha elaborato la figura della c.d. “insidia o trabocchetto stradale”, quale elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione, ricorrente allorché la strada nasconde un'insidia non evitabile con l'ordinaria diligenza. Tale nozione, costituente un indice tassativo ed ineludibile per fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della P.A. per danni riportati dall'utente in conseguenza di omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, presuppone che colui che lamenti di aver sofferto un danno debba offrire la prova dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza di due elementi, ossia l'elemento oggettivo della non visibilità e l'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo. Nella fattispecie in esame, parte attrice ha sostenuto l'invisibilità e l'imprevedibilità del pericolo, costituito dalla presenza del dislivello non adeguatamente segnalato, che avrebbe provocato la conseguente caduta. Ad avviso del Tribunale, però, non ha ottemperato compiutamente all'onere Parte_1 probatorio sulla stessa incombente in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. in capo all'ente convenuto. Come sopra specificato, infatti, dalla documentazione fotografica versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso che il pericolo fosse insidioso o occulto nei termini sopra illustrati. Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità già citata (ex plurimis cfr., Cass., 13/07/2011, 15375; Cass., 16/05/2013, n. 11946), deve concludersi che l'anomalia del manto stradale denunciata da non Parte_1 rappresentasse un pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi al alcuna responsabilità ex art 2043 c.c. per le Controparte_1 conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni della parte attrice. Ne consegue che la pretesa risarcitoria di deve essere respinta anche a tale titolo. Parte_1
III.Alla soccombenza di consegue la condanna della medesima alla rifusione delle Parte_1 spese processuali sostenute da parte del che si liquidano come specificato in Controparte_1 dispositivo in conformità al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda e secondo i parametri minimi delle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del , che Parte_1 CP_1 CP_1 liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre al 23,80%, da corrispondersi in luogo di iva e cpa, essendo stata assunta la difesa dell'ente da Avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia. Così deciso in Foggia in data 6.12.2025 Il Giudice Stefania Rignanese
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