Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona De Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
della sentenza esecutiva n. -OMISSIS-, pubblicata il 7 luglio 2025, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Terza Sezione, con cui è stata annullata la nota prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2024, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la Prefettura di -OMISSIS- ha riscontrato in modo sfavorevole, dichiarandola inammissibile, la richiesta di rilascio del nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida avanzata in data 13 settembre 2024 dal ricorrente;
e per la declaratoria di nullità e/o, in via subordinata, per l’annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
-della nota prot. -OMISSIS- dell’1 luglio 2025, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la Prefettura di -OMISSIS- ha nuovamente rigettato (discrezionalmente) l’istanza di nulla osta al conseguimento della patente di guida avanzata dal ricorrente, in esito ad apposita istruttoria;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente;
per la nomina,
di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IA RT e uditi per le parti i difensori Avv. S. De Rocco per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 22 settembre 2025 e depositato in giudizio lo stesso giorno, il ricorrente ha proposto a questo T.A.R. le domande riportate in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone di aver proposto ricorso a questo T.A.R., avverso la nota prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2024, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha riscontrato negativamente la sua richiesta di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida e che questa Sezione ha dapprima sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato, con ordinanza nr. -OMISSIS-, pubblicata il 6 novembre 2024, e poi, nel merito con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 7 luglio 2025 ha accolto il predetto ricorso.
Espone, inoltre, l’odierno ricorrente di aver attivato l’iter per conseguire una nuova patente di guida e che, dopo aver superato la prova teorica (attraverso l’esame a quiz) ed ammesso alla prova pratica, in data 1 luglio 2025, la Prefettura di -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS-, gli ha comunicato l’esito dell’istruttoria esperita, denegando il rilascio del nulla-osta al conseguimento di una nuova la patente di guida ritenendo non sussistenti le condizioni per il richiesto rilascio.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione e/o elusione del giudicato;
II) Violazione dell’art. 120 C.d.s. nella formulazione ante L. n. 177/2024. Eccesso Di Potere. Contraddittorietà manifesta.
4. In data 26 settembre 2025 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 22 ottobre 2025, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso con le relative domande di ottemperanza e/o di annullamento, non appare assistito dal necessario fumus boni juris, posto che sia l’ordinanza cautelare nr. -OMISSIS- del 2024, sia la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 2025 fanno espressamente salvi i successivi provvedimenti discrezionali della Prefettura di -OMISSIS- sulla istanza del ricorrente di nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida, nel mentre l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 1 luglio 2025 non sembra affetto dai vizi (di violazione o elusione del giudicato e/o di legittimità) censurati nel ricorso ed è adeguatamente e logicamente motivato ”.
6. Con memoria depositata il 4 dicembre 2025, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
7. Nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con riferimento al ricorso per l’ottemperanza della sentenza di cui all’epigrafe.
8. Tutte le domande di ottemperanza azionate dalla parte ricorrente per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione III^, sentenza n. -OMISSIS-/2025, pubblicata il 7 luglio 2025, sono infondate e devono essere rigettate.
8.1 Occorre anzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 112 del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile tra l’altro per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del Giudice Amministrativo.
Nel caso di specie la sentenza n.-OMISSIS-/2025, pubblicata il 7 luglio 2025 di questa Sezione, è esecutiva, non risultando sospesa.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva, poi, la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza in esame (debitamente notificato alle controparti il 22 settembre 2025 e depositato lo stesso giorno) poiché, nella fattispecie in esame, risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a. (e la sentenza di che trattasi è esecutiva, non risultando sospesa).
8.2 Ciò premesso, osserva il Tribunale che con la sentenza n. -OMISSIS-/2025 pubblicata il 7 luglio 2025, questa Sezione ha accolto il ricorso (numero di registro generale 1268 del 2024) e, per l’effetto ha annullato il provvedimento prefettizio impugnato, facendo salvo il riesercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione (“ salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della P.A. ”), pertanto non ha ordinato alla Pubblica Amministrazione di rilasciare una nuova patente al ricorrente ma solo di effettuare delle nuove valutazioni rimesse alla discrezionalità della stessa Pubblica Amministrazione.
Infatti, con il ricorso numero di registro generale 1268 del 2024, il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2024, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la Prefettura di -OMISSIS- ha riscontrato in modo sfavorevole, dichiarandola inammissibile, la richiesta di rilascio del nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida avanzata in data 13 settembre 2024 dal ricorrente (pertanto in un’epoca precedente alla novella introdotta dall’art 8 della Legge del 25 novembre 2024 n. 177). Osserva, quindi il Collegio che in virtù del principio “ tempus regit actum ”, al provvedimento impugnato con quel ricorso (nota prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2024) si applica la formulazione dell’art. 120 comma terzo del Codice della Strada precedente alla predetta modifica normativa, pertanto nell’ipotesi di diniego di rilascio di nulla osta, ex art. 120 comma terzo del Codice della Strada, per il conseguimento della patente precedentemente revocata, sussiste il potere discrezionale della Prefettura di concedere o meno, sulla base di valutazioni inerenti la pubblica sicurezza, l’invocato nulla-osta al conseguimento di nuova patente di guida (Cfr. ex multis: T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 31 marzo 2022, n. 532 e n. 506).
Osserva il Collegio che l’esercizio del potere discrezionale della P.A. è possibile anche dopo una decisione del Giudice Amministrativo che, pur annullando l’atto impugnato, lasci residui margini di discrezionalità all’Amministrazione. Ciò comporta che non rientra nell’ambito dell’ottemperanza tutto il sindacato sulla riedizione del potere. Pertanto anche ove la Prefettura resistente avesse riesercitato il predetto potere discrezionale avverso l’istanza presentata dal ricorrente alla stessa Prefettura il 13 settembre 2024, il ricorso di ottemperanza non sarebbe stato fondato.
Tuttavia precisa, il Tribunale che, nel caso di specie, l’azione amministrativa è totalmente nuova, pertanto la via da percorrere è l’ordinario giudizio di legittimità.
Nel caso de quo , infatti, l’odierno ricorrente ha attivato un nuovo iter per conseguire una nuova patente di guida e, dopo aver superato la prova teorica (attraverso l’esame a quiz) ed ammesso alla prova pratica, in data 1 luglio 2025, la Prefettura di -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS-, gli ha comunicato l’esito dell’istruttoria esperita, denegando il rilascio del nulla-osta al conseguimento di una nuova la patente di guida ritenendo non sussistenti le condizioni per il richiesto rilascio.
È dunque evidente che l’azione amministrativa non rappresenta, nel caso di specie, un riesercizio del potere amministrativo che ha formato oggetto delle statuizioni della sentenza della quale si chiede l’ottemperanza, essendosi pronunciata la Prefettura di -OMISSIS- in merito ad una nuova istanza del richiedente, diversa da quella avanzata dallo stesso in data 13 settembre 2024 (riscontrata dalla predetta Prefettura con la nota prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2024 annullata, salvo i successivi provvedimenti discrezionali della P.A., da questa Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-/2025 pubblicata il 7 luglio 2025), pertanto l’atto impugnato con l’odierno ricorso (ovvero la nota prot. n. -OMISSIS- dell’1 luglio 2025, notificata a mezzo p.e.c. in pari data della Prefettura di -OMISSIS-) non è stato emanato in violazione o elusione della sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-/2025, pubblicata il 7 luglio 2025, ma è il frutto dell’esercizio di un nuovo potere discrezionale della Pubblica Amministrazione.
Per tali ragioni, il perimetro del giudicato di cui si discute non può estendersi fino a ricomprendere richieste diverse e successive rispetto alla precedente istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida avanzata in data 13 settembre 2024 dal ricorrente, di conseguenza, il nuovo provvedimento non si pone in contrasto con l’effetto conformativo del giudicato. Infatti, secondo pacifica giurisprudenza, qualora “ il nuovo provvedimento non si ponga in contrasto con l'effetto conformativo del giudicato, impingendo la motivazione su aspetti non "coperti" dallo stesso, in quanto non presi in considerazione dalla sentenza di merito, non può dirsi che sussista violazione di giudicato, né la conseguente nullità dell'atto adottato ex art. 21-septies L. n. 241 del 1990. In quest'ultimo caso il nuovo provvedimento sarà eventualmente censurabile per vizi di legittimità o per nullità (per profili diversi da quella derivante dalla violazione del giudicato), avverso i quali si troverà spazio di tutela nell'ambito di un giudizio "ordinario" in sede di giurisdizione di legittimità e non con lo specifico rito dell'ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. (in tal senso, ex aliis, questa sez. II, n. 3162 del 2023) .” (Cons. Stato, Sez. II, 23/02/2024, n. 1821).
Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere rigettato.
8.3. Il rigetto delle suddette domande di ottemperanza comporta, conseguentemente, il rigetto della richiesta di nomina di un Commissario ad acta.
9. Il ricorso va, invece, rimesso sul ruolo ordinario, previa conversione parziale del rito, da speciale in ordinario, ex art. 32 c.p.a., per la trattazione in pubblica udienza della proposta (in via subordinata) domanda di annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- dell’1 luglio 2025, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la Prefettura di -OMISSIS- ha, a seguito di esperita istruttoria, riscontrato, denegando nuovamente la richiesta di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida avanzata dal Signor -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente.
10. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese della fase di ottemperanza del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza:
- pronunciando su tutte le domande di ottemperanza al giudicato proposte con il ricorso di cui in epigrafe, le respinge nei sensi precisati in motivazione;
- non definitivamente pronunciando, dispone - ai fini della decisione di merito sulla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, proposta in via subordinata dalla parte ricorrente - la conversione del rito processuale da speciale in rito ordinario, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la trattazione nel merito, fissando, all’uopo l’udienza pubblica del 7 luglio 2026 per il prosieguo della causa.
- compensa le spese della fase di ottemperanza del giudizio, rinviando, al definitivo, le spese del giudizio ordinario di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA Moro, Presidente FF
IA RT, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RT | IA Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.