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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1462/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1198/2021 depositato il 25/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1830/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 29/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M902507 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M902507 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M902507 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M902507 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M902507 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 impugnò, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, avviso di accertamento di € 21.993,09 per Irpef, addizionali, sanzione ed interessi notificatogli dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'attività di artigiano barbiere nell'anno 2015. Il reddito venne determinato – secondo il metodo induttivo – stimando un determinato valore di beni di magazzino (dei quali il Contribuente non aveva dato atto in termini di rimanenze finali e iniziali) e calcolando su esso il ricarico del 390 %. L'Ufficio impositore evidenziò, fra l'altro, che il reddito dichiarato dal Contribuente per quell'anno ammontava ad appena € 546,00. Il Ricorso denunciò l'impossibilità di applicare il criterio per la determinazione dei ricavi da attività commerciale ad un'attività consistente in mera prestazione di servizi;
aggiunse che il 2015 era il primo anno di esercizio dell'attività, questa essendogli stata donata, insieme coi beni strumentali relativi, dal padre nei primi giorni di gennaio 2015.
Si costituì la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso. Ha constatato che il Contribuente aveva omesso di esibire il dettaglio delle rimanenze (anche per i successivi due anni) e che questa omissione giustificava il metodo induttivo dell'accertamento e, con esso, il calcolo eseguito dall'Ufficio impositore sulla base delle rimanenze stimate, anche in ragione degli acquisiti contabilizzati. Il Giudice ha ricondotto la base concettuale del calcolo all'art. 85 del D.p.r. 917/1986 (T.u.i.r).
Il Ricorrente ha proposto appello, contestando le argomentazioni in sentenza e insistendo nelle censure già mosse all'avviso di accertamento.
Si è costituita la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte condivide l'assunto del primo Giudice che le irregolarità rinvenute a carico del Contribuente giustificavano l'accertamento col metodo induttivo;
ma non aderisce al riconoscimento della correttezza del criterio praticato dall'ufficio impositore per giungere alla determinazione del ricavo e del reddito. Il Collegio condivide, piuttosto, la tesi principale dell'Appellante, cioè che è illogico pervenire alla misura del ricavo mediante il calcolo di un “ricarico” sui beni mobili stimati entro l'impresa, quali rimanenze. Ciò perché questo criterio, se è corretto e logico per un'attività commerciale, non lo è evidentemente per un'attività artigianale consistente nella mera prestazione di servizi. Per essa è bensì utilizzabile il coacervo di beni utilizzati per l'attività (shampo, sapone da barba, etcc…) ma avvalendosi di un criterio di stima che ha riguardo al numero e tipo di prestazioni che richiedono l'uso di quei beni. Orienta in tal senso la sentenza n. 13305 del 17 giugno
2011 della Corte di Cassazione che riconosce corretto l'accertamento a carico di un “parrucchiere” “fondato sulla semplice verifica del consumo di materiale utilizzato nell'attività aziendale” giacché “gli elementi considerati dall'Ufficio sono fondati sull'esame dei prodotti maggiormente utilizzati nell'esercizio dell'attività di parrucchiere, attraverso il calcolo degli acquisti e delle rimanenze”. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, l'accertamento impugnato dal contribuente era stato svolto, per l'appunto, “sulla base dei prodotti impiegati nel periodo di imposta oggetto di controllo” e “la ricostruzione del fatturato (e quindi del reddito d'impresa) operata dall'Ufficio fu svolta in base alla rilevazione del consumo dei prodotti impiegati nell'attività di parrucchiere (tubi di colore per capelli e confezioni per permanente) e quindi, evidentemente, sulla presunzione semplice dell'esistenza di una relazione diretta tra la quantità di materiale consumato e il numero di prestazioni effettuate (oltre che sulla ulteriore presunzione semplice che per le prestazioni non fatturate l'imprenditore percepisse il medesimo corrispettivo risultante dalle fatture emesse per le prestazioni contabilizzate)”.
Che debba essere questo il criterio di utilizzo, a fini di stima del ricavo, dei beni mobili in rimanenza (reale o stimata) di una simile impresa artigiana è confermato dalla Circolare 7 novembre 1997 n. 289/E del Ministero delle Finanze, Vi si afferma infatti, nel paragrafo 5 “Parrucchieri e barbieri”, che al fine della “ricostruzione del volume di affari” bisogna fare ricorso – oltre alla “rilevazione del complessivo ammontare delle ore lavorate, operata distintamente tra quelle riferite a: - titolare dell'impresa e/o ai soci;
- lavoranti;
- apprendisti”
e al “monte ore attribuibile agli eventuali apprendisti e dipendenti assunti con contratti di formazione”, al
“confronto tra il dato relativo alle prestazioni rese con le fatture e/o ricevute emesse nel periodo considerato” – al “volume d'attività determinato con i descritti criteri, dovrà essere riscontrato, sulla base dei consumi di materiali, tenendo conto tuttavia che nel settore sono frequenti acquisti senza fattura e che i consumi risultanti dalla documentazione potrebbero rivelarsi insufficienti persino rispetto ai corrispettivi contabilizzati. Si forniscono in proposito, i dosaggi minimi relativi ad alcuni dei principali materiali di consumo: - shampoo: con un litro di prodotto si effettuano quindici lavaggi;
- tintura: 1 tubo da 60 gr = 1 tintura (si tratta solitamente di confezioni monodose); - ossigeno: un tubo di colore da 60 grammi necessita di 120 grammi di ossigeno;
- schiuma fissativa: 1 fiala da 40 grammi = 1 cliente - crema balsamo: 1 chilo = 30, 40 applicazioni”.
I due superiori richiami, giurisprudenziale e di prassi, confermano la riflessione di questa Corte e l'illogicità, prima ancora che l'illegittimità, del criterio praticato per l'impugnato accertamento, che si traduce in una palese carenza di motivazione. Donde la fondatezza dell'appello, le cui restanti doglianze possono rimanere assorbite.
La fondatezza dell'appello comporta l'obbligo dell'appellata Agenzia delle Entrate di rifondere all'appellante
Contribuente le spese processuali e di difesa dei due gradi di giudizio, queste ultime liquidate, per il primo grado, in € 1.000,00 e, per il presente grado, in € 1.500,00 con l'incremento dei due importi a misura delle spese generali e degli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1198/2021 r.g., lo accoglie, così annullando il provvedimento oggetto del contendere;
condanna l'appellata Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di lite in conformità a quanto statuito in motivazione.
Così deciso in camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
Il RE Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1198/2021 depositato il 25/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1830/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 29/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M902507 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M902507 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M902507 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M902507 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M902507 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 impugnò, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, avviso di accertamento di € 21.993,09 per Irpef, addizionali, sanzione ed interessi notificatogli dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'attività di artigiano barbiere nell'anno 2015. Il reddito venne determinato – secondo il metodo induttivo – stimando un determinato valore di beni di magazzino (dei quali il Contribuente non aveva dato atto in termini di rimanenze finali e iniziali) e calcolando su esso il ricarico del 390 %. L'Ufficio impositore evidenziò, fra l'altro, che il reddito dichiarato dal Contribuente per quell'anno ammontava ad appena € 546,00. Il Ricorso denunciò l'impossibilità di applicare il criterio per la determinazione dei ricavi da attività commerciale ad un'attività consistente in mera prestazione di servizi;
aggiunse che il 2015 era il primo anno di esercizio dell'attività, questa essendogli stata donata, insieme coi beni strumentali relativi, dal padre nei primi giorni di gennaio 2015.
Si costituì la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso. Ha constatato che il Contribuente aveva omesso di esibire il dettaglio delle rimanenze (anche per i successivi due anni) e che questa omissione giustificava il metodo induttivo dell'accertamento e, con esso, il calcolo eseguito dall'Ufficio impositore sulla base delle rimanenze stimate, anche in ragione degli acquisiti contabilizzati. Il Giudice ha ricondotto la base concettuale del calcolo all'art. 85 del D.p.r. 917/1986 (T.u.i.r).
Il Ricorrente ha proposto appello, contestando le argomentazioni in sentenza e insistendo nelle censure già mosse all'avviso di accertamento.
Si è costituita la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte condivide l'assunto del primo Giudice che le irregolarità rinvenute a carico del Contribuente giustificavano l'accertamento col metodo induttivo;
ma non aderisce al riconoscimento della correttezza del criterio praticato dall'ufficio impositore per giungere alla determinazione del ricavo e del reddito. Il Collegio condivide, piuttosto, la tesi principale dell'Appellante, cioè che è illogico pervenire alla misura del ricavo mediante il calcolo di un “ricarico” sui beni mobili stimati entro l'impresa, quali rimanenze. Ciò perché questo criterio, se è corretto e logico per un'attività commerciale, non lo è evidentemente per un'attività artigianale consistente nella mera prestazione di servizi. Per essa è bensì utilizzabile il coacervo di beni utilizzati per l'attività (shampo, sapone da barba, etcc…) ma avvalendosi di un criterio di stima che ha riguardo al numero e tipo di prestazioni che richiedono l'uso di quei beni. Orienta in tal senso la sentenza n. 13305 del 17 giugno
2011 della Corte di Cassazione che riconosce corretto l'accertamento a carico di un “parrucchiere” “fondato sulla semplice verifica del consumo di materiale utilizzato nell'attività aziendale” giacché “gli elementi considerati dall'Ufficio sono fondati sull'esame dei prodotti maggiormente utilizzati nell'esercizio dell'attività di parrucchiere, attraverso il calcolo degli acquisti e delle rimanenze”. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, l'accertamento impugnato dal contribuente era stato svolto, per l'appunto, “sulla base dei prodotti impiegati nel periodo di imposta oggetto di controllo” e “la ricostruzione del fatturato (e quindi del reddito d'impresa) operata dall'Ufficio fu svolta in base alla rilevazione del consumo dei prodotti impiegati nell'attività di parrucchiere (tubi di colore per capelli e confezioni per permanente) e quindi, evidentemente, sulla presunzione semplice dell'esistenza di una relazione diretta tra la quantità di materiale consumato e il numero di prestazioni effettuate (oltre che sulla ulteriore presunzione semplice che per le prestazioni non fatturate l'imprenditore percepisse il medesimo corrispettivo risultante dalle fatture emesse per le prestazioni contabilizzate)”.
Che debba essere questo il criterio di utilizzo, a fini di stima del ricavo, dei beni mobili in rimanenza (reale o stimata) di una simile impresa artigiana è confermato dalla Circolare 7 novembre 1997 n. 289/E del Ministero delle Finanze, Vi si afferma infatti, nel paragrafo 5 “Parrucchieri e barbieri”, che al fine della “ricostruzione del volume di affari” bisogna fare ricorso – oltre alla “rilevazione del complessivo ammontare delle ore lavorate, operata distintamente tra quelle riferite a: - titolare dell'impresa e/o ai soci;
- lavoranti;
- apprendisti”
e al “monte ore attribuibile agli eventuali apprendisti e dipendenti assunti con contratti di formazione”, al
“confronto tra il dato relativo alle prestazioni rese con le fatture e/o ricevute emesse nel periodo considerato” – al “volume d'attività determinato con i descritti criteri, dovrà essere riscontrato, sulla base dei consumi di materiali, tenendo conto tuttavia che nel settore sono frequenti acquisti senza fattura e che i consumi risultanti dalla documentazione potrebbero rivelarsi insufficienti persino rispetto ai corrispettivi contabilizzati. Si forniscono in proposito, i dosaggi minimi relativi ad alcuni dei principali materiali di consumo: - shampoo: con un litro di prodotto si effettuano quindici lavaggi;
- tintura: 1 tubo da 60 gr = 1 tintura (si tratta solitamente di confezioni monodose); - ossigeno: un tubo di colore da 60 grammi necessita di 120 grammi di ossigeno;
- schiuma fissativa: 1 fiala da 40 grammi = 1 cliente - crema balsamo: 1 chilo = 30, 40 applicazioni”.
I due superiori richiami, giurisprudenziale e di prassi, confermano la riflessione di questa Corte e l'illogicità, prima ancora che l'illegittimità, del criterio praticato per l'impugnato accertamento, che si traduce in una palese carenza di motivazione. Donde la fondatezza dell'appello, le cui restanti doglianze possono rimanere assorbite.
La fondatezza dell'appello comporta l'obbligo dell'appellata Agenzia delle Entrate di rifondere all'appellante
Contribuente le spese processuali e di difesa dei due gradi di giudizio, queste ultime liquidate, per il primo grado, in € 1.000,00 e, per il presente grado, in € 1.500,00 con l'incremento dei due importi a misura delle spese generali e degli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1198/2021 r.g., lo accoglie, così annullando il provvedimento oggetto del contendere;
condanna l'appellata Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di lite in conformità a quanto statuito in motivazione.
Così deciso in camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
Il RE Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci