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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 881/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3664/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1-CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica BA NI EG - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046744836000 CONTRIB DI BON 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046744836000 CONTRIB DI BON 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5923/2025 depositato il 17/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 02745498 63000 - ruolo n.
2024/016172 (Contributi anno 2022) e ruolo n. 2024/016173 (Contributi anno 2023), notificata in data
06/02/2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alle quote consortili anno 2022 e anno 2023
(importo complessivo di euro 1.515,88) del Consorzio di Bonifica BA Jonio EG.
Parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, nonché l'assenza di benefici effettivamente procurati ai fondi compresi nel comprensorio del Consorzio, in violazione, quindi, delle previsioni di legge e della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 19/10/2018.
Inoltre la ricorrente evidenzia che alle pagine 8 e 9 della cartella di pagamento si fa riferimento ad un
"AVVISO GIA' INVIATO DA QUESTO CONSORZIO" (Consorzio di Bonifica BA NI EG), ma non viene indicato un numero di protocollo o un numero di riferimento, né la data o la modalità di ricezione dello stesso da parte della ricorrente, che, in effetti, non lo ha ricevuto.
Quindi rappresenta che nella cartella è indicata l'approvazione del piano di classifica nel 2014, con incidenza su un tributo riferito agli anni 2022 e 2023, quindi con un'oggettiva ed evidente discrasia temporale nell'applicabilità del piano stesso, oltre a doversi considerare che lo stesso piano di classifica fa riferimento esclusivo alla legge regionale n. 11/2003, senza tenere conto delle sostanziali modifiche apportate a detta legge dallo stesso Consiglio Regionale con la successiva legge regionale n. 13/2017, quindi pure antecedente agli anni d'imposta 2022 e 2023.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.
Va inoltre considerata anche la fondatezza della doglianza riferita all'avviso che viene indicato nella cartella, di cui le parti intimate (e in particolare il non costituito Consorzio) non hanno dato prova di ricezione in capo alla contribuente.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3664/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1-CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica BA NI EG - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046744836000 CONTRIB DI BON 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046744836000 CONTRIB DI BON 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5923/2025 depositato il 17/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 02745498 63000 - ruolo n.
2024/016172 (Contributi anno 2022) e ruolo n. 2024/016173 (Contributi anno 2023), notificata in data
06/02/2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alle quote consortili anno 2022 e anno 2023
(importo complessivo di euro 1.515,88) del Consorzio di Bonifica BA Jonio EG.
Parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, nonché l'assenza di benefici effettivamente procurati ai fondi compresi nel comprensorio del Consorzio, in violazione, quindi, delle previsioni di legge e della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 19/10/2018.
Inoltre la ricorrente evidenzia che alle pagine 8 e 9 della cartella di pagamento si fa riferimento ad un
"AVVISO GIA' INVIATO DA QUESTO CONSORZIO" (Consorzio di Bonifica BA NI EG), ma non viene indicato un numero di protocollo o un numero di riferimento, né la data o la modalità di ricezione dello stesso da parte della ricorrente, che, in effetti, non lo ha ricevuto.
Quindi rappresenta che nella cartella è indicata l'approvazione del piano di classifica nel 2014, con incidenza su un tributo riferito agli anni 2022 e 2023, quindi con un'oggettiva ed evidente discrasia temporale nell'applicabilità del piano stesso, oltre a doversi considerare che lo stesso piano di classifica fa riferimento esclusivo alla legge regionale n. 11/2003, senza tenere conto delle sostanziali modifiche apportate a detta legge dallo stesso Consiglio Regionale con la successiva legge regionale n. 13/2017, quindi pure antecedente agli anni d'imposta 2022 e 2023.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.
Va inoltre considerata anche la fondatezza della doglianza riferita all'avviso che viene indicato nella cartella, di cui le parti intimate (e in particolare il non costituito Consorzio) non hanno dato prova di ricezione in capo alla contribuente.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.