Sentenza 12 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00669/2026REG.PROV.COLL.
N. 06779/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6779 del 2024, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Comune Di Letino, Unione Nazionale Consumatori - Comitato di Cassino, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11922/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. RD LA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il Comune di Letino ha impugnato avanti il Tar per il Lazio il provvedimento n. 30471 adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) all’esito dell’adunanza del 24 gennaio 2023 con cui l’Autorità, accertata la commissione di una pratica commerciale scorretta (ai sensi degli artt. 20 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – cod. cons.), ne vietava la diffusione e comminava una sanzione pecuniaria di € 10.000.
2 - Secondo l’Agcm, il Comune - che gestisca in proprio il servizio idrico integrato (Sii) nel relativo ambito comunale - avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta articolata in due condotte: da un lato, l’ente avrebbe omesso di informare i consumatori circa i loro diritti nascenti dalla regolamentazione di settore (condotta sub a); dall’altro, la trattazione dei reclami sarebbe stata deficitaria, risultando le risposte rese «in base a motivazioni opache/inconferenti/contrastanti con la vigente disciplina» (condotta sub b).
3 – Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento quanto alla prima pratica contestata, rilevando che il Comune non ha inserito nelle fatture le informazioni necessarie a rendere edotto l’utente dell’esistenza di una nuova e diversa disciplina della prescrizione, nonché della possibilità di eccepirla secondo quanto indicato dall’Arera: quest’ultima, peraltro, ha individuato una formula d’avviso standard per tutti i gestori del Sii che l’ente locale non ha mai riportato nei propri atti indirizzati all’utenza. Inoltre, contrariamente alle prescrizioni Arera, il Comune non ha evidenziato, né in fattura né in altro documento separato, l’ammontare degli importi pretesi per consumi ultra-biennali, per i quali l’utente avrebbe potuto eccepire la prescrizione breve. In aggiunta, il Comune non ha pubblicato, sul sito internet, alcuna informativa inerente all’entrata in vigore del nuovo istituto della prescrizione breve e alle modalità per eccepirla.
3.1 - Il Tar adito ha invece accolto il ricorso in relazione al secondo profilo di contestazione (condotta sub b), ritenendo che “la gestione dei reclami non appare assumere i caratteri della pratica aggressiva come invece sostenuto dall’Agcm”.
4 – Agcm ha proposto appello avverso tale statuizione per i motivi di seguito esaminati.
5 – Preliminarmente è opportuno ricostruire l’evoluzione del quadro normativo entro il quale si colloca la vicenda:
- a mezzo dell’art. 1, comma 4, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), è stata novellata la disciplina della prescrizione del credito nascente dalle prestazioni erogate nella gestione del Sii. Nel dettaglio, il testo di legge prevede che «nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo [ossia utenti domestici, microimprese e professionisti] il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni», demandando all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) la definizione delle «misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo»;
- al comma 5 è poi precisato che «le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente», mentre il comma 10 ha chiarito che l’entrata in vigore di tali disposizioni è stata fissata «per il settore idrico, al 1° gennaio 2020»;
- l’Arera, in esecuzione della descritta disciplina primaria, ha adottato in data 17 dicembre 2019 la delibera 547/2019/R/idr, con cui ha precisato come le disposizioni di tutela degli utenti finali «di cui all’Allegato B si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020», chiarendo che per le «fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto ad informare» di tale circostanza il consumatore. Inoltre, l’Arera ha precisato come «la prescrizione biennale di cui alla legge di bilancio 2018 (legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente», ossia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell’ultimo giorno del periodo di riferimento, come previsto dalla delibera n. 463/2016/R/com;
- poco dopo l’adozione della menzionata delibera, è stata approvata la legge di bilancio 2020 (l. 27 dicembre 2019, n. 160) che, tra l’altro, ha abrogato il comma 5 innanzi citato. In conseguenza di ciò, l’Arera ha modificato la trascritta regolamentazione a mezzo della determinazione 26 maggio 2020, n. 186/2020/R/idr. Quest’ultima è stata impugnata da alcuni operatori del settore idrico dinanzi al competente Tribunale amministrativo che ha accolto in parte i ricorsi, osservando come la nuova delibera non potesse essere considerata espressione di un potere interamente vincolato, atteso che l’abrogazione dell’art. 1, comma 5, l. 205/2017 ha lasciato al regolatore varie opzione di intervento: conseguentemente, l’Arera avrebbe dovuto attivare preventivamente gli strumenti di consultazione e partecipazione procedimentale (v. Tar Lombardia, sez. I, 14 giugno 2021, n. 1442);
- in ottemperanza alla decisione del Giudice amministrativo, l’Arera ha adottato, in data 21 dicembre 2021, la delibera 610/2021/R/idr, che ha modificato parzialmente la precedente delibera 547/2019/R/idr, prevedendo anche a riallineare le disposizioni in materia di reclami, procedure di messa in mora e contenuti minimi dei documenti di fatturazione di cui alla precedente regolazione.
6 – Il Tar ha confermano la ricostruzione dell’Autorità in relazione alla sussistenza di una pratica commerciale ingannevole, in quanto sono state incontestabilmente omesse informazioni rilevanti con riguardo all’esistenza e alla possibilità di esercizio tempestivo di prerogative attribuite dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in tema di prescrizione.
Quanto alla seconda contestazione ha invece rilevato che: - l’Agcm ha sanzionato, nella vicenda all’odierno esame, il Comune ricorrente non già per una gestione negligente dei reclami, bensì per non aver considerato maturata la prescrizione biennale del credito nascente dai consumi idrici; - in un contesto di incertezza interpretativa, qual è quello che connota l’operatività della prescrizione biennale nel settore idrico, l’Autorità ha ecceduto dai propri poteri, laddove ha individuato quale fosse l’interpretazione corretta delle disposizioni rilevanti e, su tale base, ritenuto aggressiva la condotta del professionista che non vi si sia uniformato; - “l’indagine dell’Agcm non può avere ad oggetto la corretta interpretazione delle disposizioni della legge di bilancio del 2018, dovendo limitarsi alla verifica della diligente gestione dei reclami”.
7 – Con l’appello si contestano tali passaggi lamentando che, a seguire il ragionamento del Tar, si arriverebbe alla paradossale conclusione per cui l’Autorità nell’esercizio delle proprie competenze non debba svolgere alcuna attività interpretativa che investa disposizioni diverse da quelle del codice del consumo, tenuto conto che l’interpretazione della legge è un’attività propedeutica e necessaria per qualunque soggetto dell’ordinamento che intenda agire in conformità al principio di legalità.
L’appellante rileva inoltre che il Tar, in realtà, non addiviene alla conclusione che l’interpretazione del quadro normativo prospettata dall’Autorità sia erronea - e per questo la pratica non aggressiva – né prospetta una ricostruzione del quadro giuridico di riferimento incompatibile con quella fatta propria dall’Autorità.
7.1 – Per altro verso, anche a voler ammettere che ci fosse un’incertezza normativa, questa non può certo incidere il potere dell’Autorità di accertare una pratica commerciale scorretta, potendo al più rilevare come attenuante della responsabilità del Comune sul piano sanzionatorio.
8 – L’appello è infondato.
Il presente giudizio di appello ha ad oggetto la supposta condotta abusiva del Comune nella gestione dei reclami degli utenti, restando invece sullo sfondo l’interpretazione della disciplina di settore innanzi ricordata.
In tale senso l’appello dell’Autorità appare fuori fuoco, concentrandosi su aspetti astratti e giuridici e trascurando completamente la fattispecie concreta.
8.1 - Il provvedimento, a giustificazione della contestazione, adduce che “stante la vigenza della disciplina primaria e della regolazione di ARERA, il rigetto costantemente opposto dal Professionista all’eccezione di prescrizione breve per detti consumi appare sorretto da motivazioni insufficienti, opache e inconferenti, ostacolando pertanto l’esercizio da parte dei consumatori dei propri diritti, con pregiudizio del loro comportamento economico…sulla base di un’interpretazione del nuovo istituto non in linea con il dettato legislativo e con la disciplina regolatoria di attuazione” e conclude nel senso che “il rigetto dell’ eccezione di prescrizione biennale sulla base di un’interpretazione non corretta della relativa disciplina, configura un comportamento connotato da evidenti elementi di aggressività, tale da condizionare indebitamente i consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente contestate mediante istanze di riconoscimento o di reclami”.
Il Tar ha correttamente escluso che tale motivazione potesse giustificare l’irrogazione della sanzione, stante l’incertezza del quadro normativo applicabile.
Non è invero in discussione la possibilità per l’Autorità di interpretare il dato normativo, come qualunque altro operatore giuridico, rilevando invece il fatto che, nello specifico caso in esame, la disciplina di settore relativa alla prescrizione ed agli oneri informativi da rendere all’utenza era stata oggetto di numerosi avvicendamenti regolatori, sia a livello di normazione primaria, che di regolazione da parte dell’Autorità di settore, come innanzi sommariamente ricordato.
In tale contesto, il Giudice di primo grado ha ritenuto come non potesse imputarsi all’ente locale – che tra l’altro nelle proprie difese aveva anche citato giurisprudenza favorevole alla propria interpretazione – una condotta abusiva a danno degli utenti.
8.2 - Tale conclusione va confermata, tenuto anche conto che l’ente appellato (un piccolo comune di circa 700 abitanti), pur rientrando nella nozione di professionista alla stregua del codice del consumo, non pare essersi reso autore di alcun condotta scorretta, posto che con l’appello non è stata allegata alcuna circostanza concreta atta a colorare di abusività, alla stregua del codice del consumo, la specifica condotta del comune appellato, e ciò a prescindere dagli aspetti giuridici relativi alla normativa di settore; al riguardo, l’Autorità si limita genericamente a riferire che i reclami sarebbe stati rigettati “in base a motivazioni opache/inconferenti/contrastanti con la vigente disciplina”, senza svolgere alcun riferimento alla fattispecie concreta.
L’Autorità non indica il numero dei reclami respinti e non prende in considerazione alcuna specifica posizione. Il Comune, già durante il procedimento, aveva invece spiegato in modo puntuale la situazione (cfr. nota del Comune del 2 febbraio 2023), evidenziando che sarebbe stata presentata un’unica istanza di eccezione della prescrizione biennale, dovendosi dunque ragionevolmente concludere che si è al cospetto di un solo reclamo il cui rigetto, in un contesto giuridico comunque peculiare, non può integrare una condotta abusiva nel senso prospettato dall’appellante.
9 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Non è necessario provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI De IC, Presidente
RD LA, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RD LA | GI De IC |
IL SEGRETARIO