CASS
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2024, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Depositata in Cancelleria oggi, 14 FEB, 2024 sul ricorso proposto da EN AS nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 08/03/2023 del tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Nobile Antonio che ha rappresentato l'intervenuto decorso dei termini di durata della misura come tale revocata, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, il tribunale di Trento rigettava il riesame proposto nell'interesse di EN AS avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di Sant'Anastasia del 8 marzo 2022 disposta con riferimento agli artt. 110 cod. pen. 40 e 49 del Dlgs. n. 504/1995. 2. Avverso la predetta ordinanza EN AS ha proposto, tramite il proprio difensore dì fiducia, ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6563 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 13/10/2023 3. Con riguardo al primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 18 del Dlgs. 74/2000 e 8 cod. proc. pen. per erronea individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio, da rinvenirsi nel tribunale di Noia piuttosto che in quello di Trento. Si osserva che il rifermento secondo i giudici, ai fini in questione, all'art. 21 della L. 4/1929 non avrebbe tenuto conto della evoluzione normativa rappresentata dalla L. 516 / 1982 (art. 11) e dal Dlgs. 74/2000 con riferimento all'art. 18 e alla ivi intervenuta eliminazione della cd. "pregiudiziale tributaria," per cui il giudice competente andava individuato con riferimento al luogo di commissione del reato come stabilito dall'art. 18 cit. permanendo il carattere residuale del criterio inerente il luogo di accertamento del fatto. Si precisa che in tale prospettiva e alla luce della incolpazione incentrata sulla emissione di e- Das falsi da parte della BEN.TRA srl, società di cui era amministratore il ricorrente, le condotte delittuose ascrivibili erano state consumate presso la sede legale della stessa società sita in Castello di Cisterna, comune del circondario di Nola. Si osserva quindi che il sollevato tema della competenza per territorio sarebbe stato esaminato solo nella ordinanza relativa alla misura reale disposta nei confronti del ricorrente e non nella separata ordinanza riguardante anche la distinta misura cautelare pure applicata all'indagato, e si contesta l'elaborazione fatta sul tema dai giudici ai fini della determinazione della competenza per territorio e incentrata sulla valorizzazione dei singoli rilevamenti GPS inerenti i trasporti rispetto ai plurimi accertamenti dei fatti da dimostrare e si osserva come rispetto all'indagato il luogo di commissione si sarebbe dovuto identificare con quello di emissione di e - das senza necessità quindi di ricercare un criterio residuale di individuazione della competenza per territorio in ragione di una impossibile determinazione del locus commissi delicti. Più in generale si contesta la elaborazione da parte del tribunale di un quadro di incertezza nella individuazione del luogo di commisione dei delitti ipotizzati compreso quello associativo per poi giungere ad individuare quale giudice competente il tribunale di Trento. Da qui contraddizioni e difficoltà logiche frutto di forzature che hanno portato a individuare la competenza in luogo diverso da quello individuabile ex art. 8 cod. proc. pen. I giudici poi non avrebbero chiarito le ragioni della distinzione, ai fini in esame, tra disposizioni finanziarie sulle imposte sui redditi e valore aggiunto da una parte e sulla sottrazione al pagamento delle accise dall'altra. Si aggiunge che ove si configurassero i reati contestati come permanenti secondo una citazione in tal senso fatta dai giudici , la regola da applicare sarebbe quella di cui all'art. 8 comma 3 cod. proc. pen. con competenza comunque del tribunale di Noia siccome la consumazione delle condotte sarebbe iniziata presso la sede legale della Ben TRA srl. E in proposito anche ove l'inizio della condotta non si volesse individuare nella emanazione di e Das presso la sede legale, i trasporti attivati e interanti i fatti ascritti comunque sarebbero iniziati nel Comune di Cerignola rientrante nel circondario del tribunale di Foggia. Da qui la competenza del tribunale di Noia o in subordine di Foggia. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge per mancata motivazione in ordine al periculum libertatis in relazione all'art. 275 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Posto che diversamente da quanto è dato leggere al riguardo il ricorrente sarebbe incensurato, atteso che l'unico precedente sarebbe relativo a norma abrogata, e quindi si rappresenta l'ipotesi che riguardo al ricorrente la parte sulle esigenze cautelari non sarebbe riferita allo stesso ma all'associato SS ED quale nominativo espressamente richiamato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Preliminarmente si osserva che la misura cautelare dell'obbligo di dimora è correlata alle ipotesi di reati di cui agli artt. 110 cod. pen. 40 e 49 del Dlgs. n. 504/1995 e risulta applicata con ordinanza del Gip dell'otto marzo 2023 e depositata il 20 aprile 2023. Si tratta di misura il cui termine massimo di durata come rappresentato dallo stesso difensore è ormai decorso, con relativa revoca. Consegue la sopravvenuta assenza di interesse in capo al ricorrente. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13.10.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Nobile Antonio che ha rappresentato l'intervenuto decorso dei termini di durata della misura come tale revocata, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, il tribunale di Trento rigettava il riesame proposto nell'interesse di EN AS avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di Sant'Anastasia del 8 marzo 2022 disposta con riferimento agli artt. 110 cod. pen. 40 e 49 del Dlgs. n. 504/1995. 2. Avverso la predetta ordinanza EN AS ha proposto, tramite il proprio difensore dì fiducia, ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6563 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 13/10/2023 3. Con riguardo al primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 18 del Dlgs. 74/2000 e 8 cod. proc. pen. per erronea individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio, da rinvenirsi nel tribunale di Noia piuttosto che in quello di Trento. Si osserva che il rifermento secondo i giudici, ai fini in questione, all'art. 21 della L. 4/1929 non avrebbe tenuto conto della evoluzione normativa rappresentata dalla L. 516 / 1982 (art. 11) e dal Dlgs. 74/2000 con riferimento all'art. 18 e alla ivi intervenuta eliminazione della cd. "pregiudiziale tributaria," per cui il giudice competente andava individuato con riferimento al luogo di commissione del reato come stabilito dall'art. 18 cit. permanendo il carattere residuale del criterio inerente il luogo di accertamento del fatto. Si precisa che in tale prospettiva e alla luce della incolpazione incentrata sulla emissione di e- Das falsi da parte della BEN.TRA srl, società di cui era amministratore il ricorrente, le condotte delittuose ascrivibili erano state consumate presso la sede legale della stessa società sita in Castello di Cisterna, comune del circondario di Nola. Si osserva quindi che il sollevato tema della competenza per territorio sarebbe stato esaminato solo nella ordinanza relativa alla misura reale disposta nei confronti del ricorrente e non nella separata ordinanza riguardante anche la distinta misura cautelare pure applicata all'indagato, e si contesta l'elaborazione fatta sul tema dai giudici ai fini della determinazione della competenza per territorio e incentrata sulla valorizzazione dei singoli rilevamenti GPS inerenti i trasporti rispetto ai plurimi accertamenti dei fatti da dimostrare e si osserva come rispetto all'indagato il luogo di commissione si sarebbe dovuto identificare con quello di emissione di e - das senza necessità quindi di ricercare un criterio residuale di individuazione della competenza per territorio in ragione di una impossibile determinazione del locus commissi delicti. Più in generale si contesta la elaborazione da parte del tribunale di un quadro di incertezza nella individuazione del luogo di commisione dei delitti ipotizzati compreso quello associativo per poi giungere ad individuare quale giudice competente il tribunale di Trento. Da qui contraddizioni e difficoltà logiche frutto di forzature che hanno portato a individuare la competenza in luogo diverso da quello individuabile ex art. 8 cod. proc. pen. I giudici poi non avrebbero chiarito le ragioni della distinzione, ai fini in esame, tra disposizioni finanziarie sulle imposte sui redditi e valore aggiunto da una parte e sulla sottrazione al pagamento delle accise dall'altra. Si aggiunge che ove si configurassero i reati contestati come permanenti secondo una citazione in tal senso fatta dai giudici , la regola da applicare sarebbe quella di cui all'art. 8 comma 3 cod. proc. pen. con competenza comunque del tribunale di Noia siccome la consumazione delle condotte sarebbe iniziata presso la sede legale della Ben TRA srl. E in proposito anche ove l'inizio della condotta non si volesse individuare nella emanazione di e Das presso la sede legale, i trasporti attivati e interanti i fatti ascritti comunque sarebbero iniziati nel Comune di Cerignola rientrante nel circondario del tribunale di Foggia. Da qui la competenza del tribunale di Noia o in subordine di Foggia. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge per mancata motivazione in ordine al periculum libertatis in relazione all'art. 275 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Posto che diversamente da quanto è dato leggere al riguardo il ricorrente sarebbe incensurato, atteso che l'unico precedente sarebbe relativo a norma abrogata, e quindi si rappresenta l'ipotesi che riguardo al ricorrente la parte sulle esigenze cautelari non sarebbe riferita allo stesso ma all'associato SS ED quale nominativo espressamente richiamato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Preliminarmente si osserva che la misura cautelare dell'obbligo di dimora è correlata alle ipotesi di reati di cui agli artt. 110 cod. pen. 40 e 49 del Dlgs. n. 504/1995 e risulta applicata con ordinanza del Gip dell'otto marzo 2023 e depositata il 20 aprile 2023. Si tratta di misura il cui termine massimo di durata come rappresentato dallo stesso difensore è ormai decorso, con relativa revoca. Consegue la sopravvenuta assenza di interesse in capo al ricorrente. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13.10.2023