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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
AT F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 23 ottobre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Caterina Simonetta, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° luglio 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 23.05.2025, dall' la notifica di un “Accertamento somme CP_2 indebitamente percepite su pensione cat. AS n. 04202615” con il quale l' CP_1 richiedeva la restituzione della somma di € 2.779,59, indebitamente erogata nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023, non spettante essendo venuto meno “il diritto alla pensione a seguito di liquidazione di altro trattamento pensionistico”.
Avverso il suddetto provvedimento il Sig. presentava ricorso Parte_1
CP_ amministrativo al Comitato Provinciale in data 31.05.2025
A fondamento del ricorso argomentava la non ripetibilità delle somme richieste, richiamando la disciplina prevista dall'art. 52 della Legge 09/03/1989, n. 88
(rubricato appunto “prestazioni indebite”), e dell'art. 13 della Legge 30/12/1991, n.
412 e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito pensionistico ed assistenziale.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della
Previdenza al fine di sentire dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire le somme erogate a titolo di assegno sociale per il periodo in contestazione con condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more;
con vittoria delle spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che osservava che parte ricorrente, in data CP_2
31/05/2023, aveva presentato domanda di assegno sociale, liquidata dall'Agenzia di
Palmi con TE08 del 06/06/2023 con decorrenza 07/2023 e successivamente, in data
01/06/2023, aveva presentato altra domanda di Pensione di inabilità civile ai mutilati non ricoverati con sola pensione L. 80/2006 art. 6 comma 3-bis, liquidata dalla sede di Reggio Calabria il 19/07/2023 con decorrenza 07/2023.
Precisava l' che, poiché entrambe le prestazioni avevano la stessa decorrenza CP_1
(07/2023) e sono tra di loro incompatibili, era pervenuta dalla Direzione Centrale apposita segnalazione con la quale si chiedeva di revocare sin dalla decorrenza l'assegno sociale e lasciare in pagamento la pensione INVCIV trasformata in AS.
L' Agenzia di Palmi ha, quindi, provveduto a revocare l'assegno sociale (n. cert.
04202615) sin dall'origine, generando l'indebito n. 21379725.
Rilevava, altresì, che nessun legittimo affidamento era possibile ravvisare nella fattispecie considerato che, per le somme erogate nel periodo dal 01/07/2023 al
31/12/2023, si era verificata una totale coincidenza di prestazioni.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 8 Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Oggetto del ricorso è la ripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno sociale nel periodo in cui la ricorrente ha percepito anche la pensione di invalidità, da luglio
2023 al 31 dicembre 2023, per l'importo di € 2.779,59.
In via preliminare occorre stabilire la natura dell'indebito oggetto di ricorso.
Nel caso che ci occupa la richiesta di ripetizione riguarda i ratei di assegno sociale erogati dall' su domanda. CP_2
L'assegno sociale è una prestazione economica rivolta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.
Trattasi senza dubbio di indebito assistenziale in quanto erogato ai soggetti disagiati a prescindere dal versamento di contributi.
Occorre richiamare a questo punto l'art. 19 della legge n. 118/1971 (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche), che dispone:
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del
[...]
, con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti. CP_3
L' dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità CP_2 della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L' sarà CP_2
Parte tenuto a rimborsare agli quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.”
Pag. 3 di 8 Per effetto di successive modifiche legislative, l'età anagrafica per la trasformazione delle prestazioni di invalidità civile in assegno sociale è stata innalzata a 67 anni.
Pertanto, al compimento dei 67 anni, le prestazioni di invalidità civile, come l'assegno mensile per invalidi parziali e la pensione di inabilità per invalidi totali, si trasformano automaticamente in assegno sociale sostitutivo.
Nel caso che ci occupa il ricorrente, nato il [...], in [...] 67 anni, ha presentato all' , in data 31 maggio 2023, domanda di assegno sociale e in CP_2 data 1° giugno 2023, domanda di invalidità civile, entrambe accolte dall' con la CP_2 medesima decorrenza 1° luglio 2023.
L' procedeva al pagamento di entrambe le prestazioni. CP_2
Occorre evidenziare che la pensione di invalidità civile, in presenza degli altri requisiti sanitari e reddituali, è erogata agli invalidi al 100% di età compresa fra i 18
e i 67 anni.
Il ricorrente ha pertanto presentato la domanda di pensione quattro giorni prima dal compimento dell'età limite.
Rilevata l'incompatibilità tra le due prestazioni, l' con provvedimento notificato CP_2 in data 23 maggio 2025, rivendicava la restituzione di quanto erogato a titolo di assegno sociale nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, mantenendo la pensione di invalidità, trasformata in AS per il raggiungimento dei 67 anni di età.
Parte ricorrente reputa illegittima la richiesta per violazione delle disposizioni che regolano la ripetibilità dell'indebito assistenziale.
La Suprema Corte ha precisato che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione “dell' affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38
Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia
(…) addebitabile” al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Pag. 4 di 8 In materia di indebito assistenziale, la Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass.
5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) sono state individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L.
n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del
2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Nel caso che ci occupa le suddette coordinate non possono trovare applicazione in quanto siamo difronte a un caso di mancanza radicale, ab origine, dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione.
Pag. 5 di 8 Ciò in quanto “non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto " perché "le situazioni d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento...
Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo
Cass. 5059/2018 secondo cui "In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. ").
Recentemente la Cassazione, (Cass, sez. lav. 5/4/2022 n. 11026), ha nuovamente affermato il principio secondo cui nell'ipotesi "di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili" si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale
"bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite",
Pag. 6 di 8 puntualizzando che "il divieto del cumulo deriva, nella specie, dalla L. n. 407 del
1990, art. 3 e che, trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato".
In buona sostanza, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti, non opera nelle fattispecie in cui il beneficiario continui a godere di uno dei due trattamenti trovandosi in una situazione d'incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, assumono infatti rilevanza nella fase successiva all'insorgenza del diritto, ossia in sede di erogazione delle prestazioni incompatibili.
Non si tratta di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge, ma di carenza di una condizione di erogabilità della prestazione, come quella del mancato godimento di altro beneficio incompatibile. Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (art.
3-ter D.L. n. 850 del 1976, convertito in L. n. 29 del 1977; art. 3, comma 9
D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988), e che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, sono norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e non trovano applicazione nei casi in cui (pur sussistendo gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità) in concreto vi è un impedimento di legge alla fruizione della prestazione.
La Cassazione ha stabilito il principio secondo cui nell'ipotesi "di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili" si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale, "bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c." (v. Cass. n. 15759/2019; Cass. n. 4600/2021).
Nel caso che ci occupa l'incompatibilità deriva dalla lettera dell'art. 19 della legge n.
118/1971 che dispone la sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli
12 e 13 per i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica.
Pag. 7 di 8 Essendo state le prestazioni entrambe erogate con decorrenza 1° luglio 2023, primo giorno del mese successivo in cui il ricorrente ha compiuto 67 anni, risulta evidente l'incompatibilità di entrambe le prestazioni senza che neppure il ricorrente potesse esercitare alcuna opzione perché, in definitiva, trattasi della medesima prestazione erogata due volte.
Pertanto, nel caso di specie, si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. n. 15759/2019; v. anche in motivazione Cass. n. 4600/2021) con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite.
Il ricorso non può essere accolto.
Le spese di giudizio vanno compensate, risultando adeguatamente formulata la dichiarazione di esonero richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Palmi, 24 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa AT F. Mallamaci
Pag. 8 di 8
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
AT F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 23 ottobre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Caterina Simonetta, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° luglio 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 23.05.2025, dall' la notifica di un “Accertamento somme CP_2 indebitamente percepite su pensione cat. AS n. 04202615” con il quale l' CP_1 richiedeva la restituzione della somma di € 2.779,59, indebitamente erogata nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023, non spettante essendo venuto meno “il diritto alla pensione a seguito di liquidazione di altro trattamento pensionistico”.
Avverso il suddetto provvedimento il Sig. presentava ricorso Parte_1
CP_ amministrativo al Comitato Provinciale in data 31.05.2025
A fondamento del ricorso argomentava la non ripetibilità delle somme richieste, richiamando la disciplina prevista dall'art. 52 della Legge 09/03/1989, n. 88
(rubricato appunto “prestazioni indebite”), e dell'art. 13 della Legge 30/12/1991, n.
412 e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito pensionistico ed assistenziale.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della
Previdenza al fine di sentire dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire le somme erogate a titolo di assegno sociale per il periodo in contestazione con condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more;
con vittoria delle spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che osservava che parte ricorrente, in data CP_2
31/05/2023, aveva presentato domanda di assegno sociale, liquidata dall'Agenzia di
Palmi con TE08 del 06/06/2023 con decorrenza 07/2023 e successivamente, in data
01/06/2023, aveva presentato altra domanda di Pensione di inabilità civile ai mutilati non ricoverati con sola pensione L. 80/2006 art. 6 comma 3-bis, liquidata dalla sede di Reggio Calabria il 19/07/2023 con decorrenza 07/2023.
Precisava l' che, poiché entrambe le prestazioni avevano la stessa decorrenza CP_1
(07/2023) e sono tra di loro incompatibili, era pervenuta dalla Direzione Centrale apposita segnalazione con la quale si chiedeva di revocare sin dalla decorrenza l'assegno sociale e lasciare in pagamento la pensione INVCIV trasformata in AS.
L' Agenzia di Palmi ha, quindi, provveduto a revocare l'assegno sociale (n. cert.
04202615) sin dall'origine, generando l'indebito n. 21379725.
Rilevava, altresì, che nessun legittimo affidamento era possibile ravvisare nella fattispecie considerato che, per le somme erogate nel periodo dal 01/07/2023 al
31/12/2023, si era verificata una totale coincidenza di prestazioni.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 8 Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Oggetto del ricorso è la ripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno sociale nel periodo in cui la ricorrente ha percepito anche la pensione di invalidità, da luglio
2023 al 31 dicembre 2023, per l'importo di € 2.779,59.
In via preliminare occorre stabilire la natura dell'indebito oggetto di ricorso.
Nel caso che ci occupa la richiesta di ripetizione riguarda i ratei di assegno sociale erogati dall' su domanda. CP_2
L'assegno sociale è una prestazione economica rivolta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.
Trattasi senza dubbio di indebito assistenziale in quanto erogato ai soggetti disagiati a prescindere dal versamento di contributi.
Occorre richiamare a questo punto l'art. 19 della legge n. 118/1971 (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche), che dispone:
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del
[...]
, con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti. CP_3
L' dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità CP_2 della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L' sarà CP_2
Parte tenuto a rimborsare agli quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.”
Pag. 3 di 8 Per effetto di successive modifiche legislative, l'età anagrafica per la trasformazione delle prestazioni di invalidità civile in assegno sociale è stata innalzata a 67 anni.
Pertanto, al compimento dei 67 anni, le prestazioni di invalidità civile, come l'assegno mensile per invalidi parziali e la pensione di inabilità per invalidi totali, si trasformano automaticamente in assegno sociale sostitutivo.
Nel caso che ci occupa il ricorrente, nato il [...], in [...] 67 anni, ha presentato all' , in data 31 maggio 2023, domanda di assegno sociale e in CP_2 data 1° giugno 2023, domanda di invalidità civile, entrambe accolte dall' con la CP_2 medesima decorrenza 1° luglio 2023.
L' procedeva al pagamento di entrambe le prestazioni. CP_2
Occorre evidenziare che la pensione di invalidità civile, in presenza degli altri requisiti sanitari e reddituali, è erogata agli invalidi al 100% di età compresa fra i 18
e i 67 anni.
Il ricorrente ha pertanto presentato la domanda di pensione quattro giorni prima dal compimento dell'età limite.
Rilevata l'incompatibilità tra le due prestazioni, l' con provvedimento notificato CP_2 in data 23 maggio 2025, rivendicava la restituzione di quanto erogato a titolo di assegno sociale nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, mantenendo la pensione di invalidità, trasformata in AS per il raggiungimento dei 67 anni di età.
Parte ricorrente reputa illegittima la richiesta per violazione delle disposizioni che regolano la ripetibilità dell'indebito assistenziale.
La Suprema Corte ha precisato che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione “dell' affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38
Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia
(…) addebitabile” al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Pag. 4 di 8 In materia di indebito assistenziale, la Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass.
5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) sono state individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L.
n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del
2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Nel caso che ci occupa le suddette coordinate non possono trovare applicazione in quanto siamo difronte a un caso di mancanza radicale, ab origine, dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione.
Pag. 5 di 8 Ciò in quanto “non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto " perché "le situazioni d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento...
Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo
Cass. 5059/2018 secondo cui "In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. ").
Recentemente la Cassazione, (Cass, sez. lav. 5/4/2022 n. 11026), ha nuovamente affermato il principio secondo cui nell'ipotesi "di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili" si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale
"bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite",
Pag. 6 di 8 puntualizzando che "il divieto del cumulo deriva, nella specie, dalla L. n. 407 del
1990, art. 3 e che, trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato".
In buona sostanza, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti, non opera nelle fattispecie in cui il beneficiario continui a godere di uno dei due trattamenti trovandosi in una situazione d'incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, assumono infatti rilevanza nella fase successiva all'insorgenza del diritto, ossia in sede di erogazione delle prestazioni incompatibili.
Non si tratta di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge, ma di carenza di una condizione di erogabilità della prestazione, come quella del mancato godimento di altro beneficio incompatibile. Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (art.
3-ter D.L. n. 850 del 1976, convertito in L. n. 29 del 1977; art. 3, comma 9
D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988), e che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, sono norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e non trovano applicazione nei casi in cui (pur sussistendo gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità) in concreto vi è un impedimento di legge alla fruizione della prestazione.
La Cassazione ha stabilito il principio secondo cui nell'ipotesi "di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili" si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale, "bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c." (v. Cass. n. 15759/2019; Cass. n. 4600/2021).
Nel caso che ci occupa l'incompatibilità deriva dalla lettera dell'art. 19 della legge n.
118/1971 che dispone la sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli
12 e 13 per i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica.
Pag. 7 di 8 Essendo state le prestazioni entrambe erogate con decorrenza 1° luglio 2023, primo giorno del mese successivo in cui il ricorrente ha compiuto 67 anni, risulta evidente l'incompatibilità di entrambe le prestazioni senza che neppure il ricorrente potesse esercitare alcuna opzione perché, in definitiva, trattasi della medesima prestazione erogata due volte.
Pertanto, nel caso di specie, si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. n. 15759/2019; v. anche in motivazione Cass. n. 4600/2021) con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite.
Il ricorso non può essere accolto.
Le spese di giudizio vanno compensate, risultando adeguatamente formulata la dichiarazione di esonero richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Palmi, 24 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa AT F. Mallamaci
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