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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA Parte_1 C.F._1
RT
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA CP_1 C.F._2
RT con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civli del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1 contratto in Monticello Brianza (LC) in data 14 settembre 1996, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Monticello Brianza, atto nr. 12, parte 2, Serie A, anno 1996;
2) Ordinare al Comune di Monticello Brianza (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) assegnare in godimento la casa coniugale sita in Monticello Brianza, via Jacopo della Quercia, 12, alla sig.a che l'abiterà insieme alla figlia , mentre l'immobile di Cremella, via Pt_1 Per_1
Confalonieri, 22, di proprietà comune dei coniugi, rimarrà nella disponibilità dei signori Pt_2
e allorchè i signori e cesserano di utilizzarla, l'unità
[...] Parte_3 Pt_1 Pt_3 immobiliare tornerà nella disponibilità dei proprietari e sin d'ora la sig.a si Parte_1 impegna a consentirne l'uso personale da parte del sig. se ne avrà necessità; CP_1 diversamente, l'immobile verrà lasciato nella disponibilità della figlia , fatta salva ogni Per_1 ulteriore decisione che le parti saranno libere di prendere in merito al diritto di proprietà. 4) il sig. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma CP_1 Per_1 studentessa e non ancora economicamente autosufficiente, verserà, entro il giorno 10 di ogni mese e per dodici mensilità, l'importo di euro 300,00, e ciò sino a quando non avrà terminato con Per_1 profitto gli studi e raggiunto una indipendenza economica;
5) i coniugi concorreranno in misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese mediche e straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia adeguandosi alle previsioni di cui al Per_1
“Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco”, che dichiarano di ben conoscere;
6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti in forza dei redditi percepiti e rinunciano reciprocamente a richiedere un contributo personale al mantenimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 14/09/1996 a Monticello Brianza e dalla loro unione è nata in data [...] la figlia , maggiorenne. Per_1
Il giorno 09.03.2022 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 17.03.2022 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Monticello Brianza il 14/09/1996 tra e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1996, parte 2, serie A, numero 12;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monticello Brianza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA Parte_1 C.F._1
RT
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA CP_1 C.F._2
RT con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civli del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1 contratto in Monticello Brianza (LC) in data 14 settembre 1996, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Monticello Brianza, atto nr. 12, parte 2, Serie A, anno 1996;
2) Ordinare al Comune di Monticello Brianza (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) assegnare in godimento la casa coniugale sita in Monticello Brianza, via Jacopo della Quercia, 12, alla sig.a che l'abiterà insieme alla figlia , mentre l'immobile di Cremella, via Pt_1 Per_1
Confalonieri, 22, di proprietà comune dei coniugi, rimarrà nella disponibilità dei signori Pt_2
e allorchè i signori e cesserano di utilizzarla, l'unità
[...] Parte_3 Pt_1 Pt_3 immobiliare tornerà nella disponibilità dei proprietari e sin d'ora la sig.a si Parte_1 impegna a consentirne l'uso personale da parte del sig. se ne avrà necessità; CP_1 diversamente, l'immobile verrà lasciato nella disponibilità della figlia , fatta salva ogni Per_1 ulteriore decisione che le parti saranno libere di prendere in merito al diritto di proprietà. 4) il sig. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma CP_1 Per_1 studentessa e non ancora economicamente autosufficiente, verserà, entro il giorno 10 di ogni mese e per dodici mensilità, l'importo di euro 300,00, e ciò sino a quando non avrà terminato con Per_1 profitto gli studi e raggiunto una indipendenza economica;
5) i coniugi concorreranno in misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese mediche e straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia adeguandosi alle previsioni di cui al Per_1
“Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco”, che dichiarano di ben conoscere;
6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti in forza dei redditi percepiti e rinunciano reciprocamente a richiedere un contributo personale al mantenimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 14/09/1996 a Monticello Brianza e dalla loro unione è nata in data [...] la figlia , maggiorenne. Per_1
Il giorno 09.03.2022 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 17.03.2022 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Monticello Brianza il 14/09/1996 tra e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1996, parte 2, serie A, numero 12;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monticello Brianza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada