Trib. Gorizia, sentenza 11/11/2025, n. 172
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Sentenza 11 novembre 2025

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Il Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dai figli di un defunto lavoratore contro Fincantieri, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal padre per asbestosi contratta a causa dell'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa come elettricista di bordo, e il risarcimento del danno non patrimoniale da loro subito per la perdita del rapporto parentale. I ricorrenti hanno dedotto che il padre, impiegato presso Fincantieri dal 1940 al 1977, sarebbe stato esposto frequentemente e direttamente all'amianto, anche in assenza di dispositivi di protezione individuale, e che la patologia sarebbe riconducibile alla violazione delle norme di sicurezza da parte della società. Fincantieri si è costituita eccependo la mancanza della prova della qualità di eredi e la prescrizione del diritto azionato iure proprio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo l'impossibilità di attribuirle colpa, dato che all'epoca dell'attività lavorativa del defunto non vi era divieto di utilizzo di amianto, né strumenti di protezione idonei, né piena consapevolezza della sua pericolosità. La causa è stata istruita con escussione di testimoni e consulenza medico-legale.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo provata la qualità di eredi dei ricorrenti sulla base dello stato di famiglia e dell'iniziativa in giudizio. Ha accertato la significativa esposizione del defunto all'amianto durante l'attività lavorativa, confermata da pareri tecnici, dichiarazioni testimoniali e dalla presenza di placche pleuriche e un elevato numero di corpi dell'asbesto nel tessuto polmonare, elementi che, secondo il parere del CTU, confermano la natura occupazionale dell'esposizione e la sua adeguatezza causale rispetto all'asbestosi e alle placche pleuriche. Il Giudice ha ritenuto Fincantieri responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c., poiché la società non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele necessarie per prevenire il danno, violando le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, e ha escluso la tesi della mancanza di colpa datoriale, evidenziando la nota pericolosità dell'amianto fin da epoche antecedenti. È stato riconosciuto il danno biologico temporaneo al defunto, quantificato secondo le tabelle del Tribunale di Milano per il "danno terminale", e il danno non patrimoniale subito dai figli iure proprio, anch'esso liquidato sulla base delle tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale, tenendo conto dell'età delle vittime, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità della relazione affettiva. Le spese processuali sono state poste a carico della convenuta soccombente.

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    Citazione :
    Trib. Gorizia, sentenza 11/11/2025, n. 172
    Giurisdizione : Trib. Gorizia
    Numero : 172
    Data del deposito : 11 novembre 2025

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