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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/11/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RG 437/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 11/11/2025, davanti al giudice monocratico dott. LE IE, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo, e, per AN, l'avv. Lovero.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
LE IE R.G. 437/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. LE IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 437/2024 promossa da:
e , rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_1 Parte_2 depositata telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliati agli indirizzi pec e Email_1
Email_2 ricorrenti
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo, Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 9 ottobre 2024, i ricorrenti – rispettivamente, figli del defunto (31.05.1925 / 21.07.2017) Persona_1 hanno agito in giudizio nei confronti di AN, per ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della asbestosi polmonare contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso AN, e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che Persona_1 avrebbe lavorato dal 27.02.1940 al 16.11.1977 per AN con mansioni di elettricista di bordo. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti e in mancanza di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la sua mansione avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto sia nel caso di interventi su pareti coibentate, per la cui esecuzione doveva essere rimosso lo strato isolante, sia al momento della preparazione ed applicazione d'un impasto a base di amianto, necessario per la congiunzione dei cavi al cui interno passavano i fili elettrici.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di AN a Monfalcone, ove anche è stato addetto, e sulla Persona_1 base delle valutazioni eseguite nel tempo da Inail e da Contarp, i ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di AN. Per questo, la società, quale committente, dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. AN si è costituita sostenendo la mancanza della prova della qualità di eredi dei ricorrenti e eccependo la prescrizione del diritto azionato iure proprio. Ha inoltre chiesto la reiezione del ricorso, argomentando in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da , in quanto, Pt_3 all'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.i.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va in primo luogo chiarito che la qualità di eredi dei ricorrenti è dimostrata, in mancanza d'indici di segno contrario, dalla combinazione dello stato di famiglia [cfr. doc. 1 ricorrenti] e dalla loro iniziativa in giudizio, univocamente espressiva dell'accettazione d'eredità [cfr. Cass., n. 14288/2025; Cass., n. 18294/2024].
* 5. Nel merito, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico e Per_1 documentale [cfr. doc.5 ricorrenti].
5.1. Una descrizione delle mansioni del de cuius si può inoltre già evincere, in via documentale, da un primo parere tecnico del Contarp del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) elettricista (elettrobordo)…» [cfr. doc. 35 ricorrenti]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977»
[cfr. doc. 36 ricorrenti]. La circostanza ha trovato conferma, rispetto a tutti i lavoratori che operavano prevalentemente a bordo nave fino al 30.09.1985, in un ulteriore parere dello stesso Contarp del 12.06.2000, nel quale ultimo - è appena il caso di precisare – viene chiarito che quest'esposizione attiene non solo ai dipendenti di AN, ma anche ai dipendenti di “ditte appaltatrici” impiegati in una delle mansioni considerate (tra cui figura quella dell'elettricista di bordo) [cfr. doc. 37 ricorrenti].
5.2. L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione all'amianto di
. Persona_1
elettrobordo alla dipendenze di AN dal 1948 al 1963, Testimone_1 ha riferito di aver lavorato anche nello stesso ambiente di a Monfalcone, Per_1 presso i cantieri di AN, confermando che anche quest'ultimo talvolta ha operato a bordo e ha indicato che «l'amianto, sia a bordo che in cantiere, era presente dappertutto. Utilizzavamo direttamente l'amianto. A bordo, in particolare, l'ambiente era molto polveroso. Non usavamo mascherine o altri dpi di protezione delle vie respiratorie. Le pulizia venivano svolte con una semplice scope. L'amianto veniva utilizzato per appoggiare strumenti molto caldi e anche come isolante termico tra diverse componenti che dovevano rimanere a temperature diverse. Nei punti in cui si saldava l'amianto era appoggiato ovunque. Operavano contestualmente a noi i saldatori. A bordo, contestualmente a noi, venivano cosparse le componenti di amianto come isolante. Quando eravamo a bordo “navigavamo” nell'amianto».
5.3. La combinazione di questi dati consente di ritenere provato che Per_1
abbia operato in un ambiente connotato da una significativa presenza
[...] d'amianto, tale da dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 6. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di AN dal 1970 al 1980,: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 7. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui Per_1
ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, va
[...] considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di ha Persona_1 evidenziato che «il Sig. ha presentato una storia clinica complessa Per_1 caratterizzata da multiple patologie croniche, tra cui ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale permanente e insufficienza renale cronica. Durante il ricovero del 2016 presso l'Ospedale di Palmanova, il paziente ha subito un ictus ischemico cerebrale. Successivamente, nel 2017, è stato ricoverato per insufficienza respiratoria acuta in quadro di scompenso cardiaco e broncopolmonite. L'esame autoptico ha evidenziato una pneumopatia interstiziale mista, con presenza significativa di asbestosi e una componente di polmonite in organizzazione. Sono stati rilevati segni di esposizione all'amianto, tra cui placche pleuriche e un elevato numero di corpi dell'asbesto. Altri aspetti rilevanti includevano la cardiopatia ischemica con fibrillazione atriale e segni di ischemia cerebrale cronica. ». La c.t.u. ha proseguito osservando che «è stato certamente Persona_1 esposto all'amianto. La certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, salta all'occhio in maniera decisa e prepotente solo considerando che nel paziente sono bene emerse, specifiche patologie;
in particolare si accertavano: - placche pleuriche asbesto-correlate. Nella documentazione clinica agli atti è presente la radiografia del torace eseguita nell'aprile 1982 indicativa di pleuropatia cui seguiva il primo certificato INAIL di malattia professionale (dr. ) il Per_2 15.03.2017 come: "Placche pleuriche bilaterali". - L'analisi dei corpuscoli di asbesto fatta nel laboratorio di Anatomia Patologica dell'ospedale di Monfalcone mostra una concentrazione di 530.000 corpi/g. di tessuto polmonare secco. - L'analisi al Microscopio Elettronico a Scansione della concentrazione polmonare di fibre di amianto eseguita presso il Centro di Microscopia elettronica dell'ARPA di Milano sui campioni di tessuto forniti dal Servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Monfalcone conservati in formalina in occasione del riscontro autoptico ha permesso di evidenziare una concentrazione di fibre di amianto di lunghezza maggiore di 1 um pari a 33.000.000 per gr. di tessuto polmonare secco, con percentuali di anfibolo pari al 100%.
- L'analisi dello stesso materiale al Microscopio Ottico ha fatto rilevare una concentrazione di corpuscoli di amianto pari a 670.000 per gr./tsp I valori numerici di questi indicatori biologici di esposizione consentono di confermare la natura occupazionale della stessa, secondo i criteri indicati nel Consensus Document di Helsinki, 1997 (Henderson DW, AN J and working group. Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinkim criteria for diagnosis and attribution. Controparte_2 1997; 23: 311-316). Indiscutibile pertanto l'esposizione, di carattere inalatorio, in un soggetto che presentava in particolare ispessimenti e fibrosi polmonare, peraltro in maniera estesa, tipicamente riscontrabili come segno di concreto contatto con il minerale. Da aggiungere poi che le mansioni lavorative svolte dal Sig. di certo Per_1 comportavano per certo l'esposizione all'amianto. In particolare ha ha sempre lavorato alle dipendenze di AN, dal 1940 al 1977 (fatto salvo il periodo bellico), con le mansioni di elettricista di bordo, detto anche elettrobordo…Per quanto riguarda l'origine dell'esposizione, risultano agli atti documenti che descrivono compiutamente l'ambiente di lavoro da cui si apprende lo scenario ambientale di cui si riportano sufficienti elementi a comprovare la presenza di amianto, vedasi una serie di consulenze tecniche. Quanto alle mansioni specifiche svolte (come elettrobordo) e dall'ambiente lavorativo il Sig. era esposto in modo passivo al rischio-amianto in quanto Per_1 ubiquitario in tutti i locali a bordo-nave, a causa della contestualità delle lavorazioni diverse (ed in particolare delle coibentazioni), come si deduce dalle molteplici testimonianze, in presenza di polveri in assenza di messi idonei di abbattimento e assenza di dispositivi di protezione individuale;
inoltre gli elettrobordo subivano una esposizione di tipo diretto intervenendo su pareti o strutture già coibentate, rimuovendo lo strato isolante per tracciare e far passare linee elettriche e cavi, oppure installando interruttori, quadri, staffe o altri dispositivi (cfr. testimonianza del sig. , sia Tes_2 nella preparazione e applicazione dell'impasto a base di amianto per fermare le tubazioni di passaggio dei cavi elettrici». La c.t.u. ha proseguito evidenziando che, «quanto alle concause, il Sig.
era affetto da plurime patologie croniche pregresse, episodi acuti respiratori e Per_1 cardiovascolari (Severa arteriosclerosi, Rene arteriosclerotico bilaterale, Piccolo rammollimento cortico-sottocorticale dx (lobo frontale), Ipertrofia e dilatazione del cuore, Trombosi endocardica delle auricole, Sinfisi pleuriche dx, Placche ialine della pleura (grado 2), Versamento pleurico sin, Severa pneumopatia bilaterale (macroscopicamente riferibile a polmonite in organizzazione), Edema polmonare. La segnalazione di asbestosi è pervenuta solo dopo il decesso del ricorrente e a valle dell'accertamento autoptico sulla base dell'importante fibrosi associata alla conta degli indicatori biologici di dose cumulativa, corpuscoli e fibre di amianto, compatibili con un'esposizione professionale ad amianto molto elevata. Tant'è che dal referto autoptico del 24.04.2017 nella diagnosi clinica e quindi scheda ISTAT si legge “Asbestosi.
Insufficienza respiratoria. Altri stati morbosi rilevanti: Cardiopatia Parte_4 ipertensiva. Fibrillazione atriale” con riconoscimento da parte dell'INAIL e successivo intervento del Dipartimento di Prevenzione di Monfalcone (GO) nel 2018, che oltre a quanto già denunciato in vita dal Centro di Riferimento Unico dell'Amianto di Monfalcone, che segnalava la presenza di asbestosi, ovvero di una pneumopatia fibrotica asbesto-correlata, ammetteva il decesso per una insufficienza respiratoria in un quadro di pneumopatia interstiziale mista, con una componente di asbestosi ed una di polmonite in organizzazione. Sul punto valgono alcune considerazioni, in particolare relativamente alla diagnosi clinica riportata nel referto autoptico. Tale quadro clinico, se non vi fosse la presenza di una conta dei corpi dell'asbesto su tessuto polmonare estremamente elevata, non sarebbe stato attribuibile il decesso sic et sempliciter ad asbestosi. In questo si concorda con quanto espresso dal Prof. circa il ruolo della Per_3 patologia infiammatoria acuta nel determinismo di tale quadro clinico. La presenza di un processo flogistico acuto e broncopenumonico è in accordo con un aggravamento della patologia di base che vedeva la presenza di sindrome interstiziale di un soggetto di 92 anni, tuttavia mai stato fumatore, si precisa. Come anche vero che dalla letteratura si apprende che la broncopatia cronica con enfisema polmonare, lo scompenso cardiaco destro rappresentano patologie correlate anche all'inalazione delle fibre d'asbesto, insieme alla comparsa del carcinoma bronchiale e del mesotelioma pleurico… Pertanto per quanto sopra esposto se il quadro del rilievo anatomopatologico, con particolare riferimento alla grave fibrotizzazione polmonare permetterebbe di porre diagnosi di
“asbestosi” come ammesso dall'INAIL possa lasciare alcune perplessità, poiché non in accordo con la diagnosi clinica di sindrome interstiziale e processi flogistici acuti, è evidente però che dal punto di vista fisiopatologico sussistano delle chiare sovrapposizioni fra le due, sebbene come indicato, l'aspetto infiammatorio acuto non sia peculiare caratteristica dell'asbestosi. Tale limite, a detta della scrivente, risulta essere una problematica di inquadramento nosografico, più che clinico, vista la complessità degli elementi che hanno agito quale noxa patogena sul medesimo distretto anatomico, lavorative e extralavorative. Gli elementi a disposizione ci permettono di sintetizzare perlomeno che di certo è presente una importante esposizione all'amianto pluricedecennale, in un soggetto non è mai stato fumatore, e questa risulta causa adeguata e sufficiente dell'asbestosi e delle placche pleuriche insorte. La conferma poi è data nel 2020 dall'analisi quantitativa fibre e corpuscoli dell'asbesto in tessuto polmonare eseguita dall'ARPA di Milano con la risultanza di 670.000 corpuscoli/g. Pertanto l'insufficienza respiratoria acuta su base di pneumopatia interstiziale mista (asbestosi e polmonite in organizzazione) risulta essere la causa principale. Le condizioni cardiache e renali croniche, insieme ai pregressi eventi cerebrovascolari, hanno potenzialmente aggravato il quadro clinico finale. L'esposizione professionale all'amianto durante il periodo lavorativo presso i cantieri navali ha probabilmente determinato lo sviluppo dell'asbestosi. Concludendo, il decesso del Sig. appare Per_1 correlato a un complesso intreccio di fattori: patologie croniche pregresse, episodi acuti respiratori e cardiovascolari, e, in modo significativo, l'asbestosi legata all'esposizione professionale. Il riconoscimento dell'asbestosi come malattia professionale da parte dell'INAIL, nonchè la consulenza tecnica in ambito penale, avvalora tale connessione».
7.2. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ritenuto «corretto indicare un periodo di temporanea inabilità, che decorre dalla prima manifestazione clinica della patologia, sino alla sua conclusione. A tale scopo nel caso di specie si considera che l'inizio della sintomatologia ingravescente polmonare, avveniva in modo documentato dal mese di marzo 2017. Seguivano i ricoveri e le varie cure sopra indicate nella parte documentale, sino al decesso del 27.04.2017. Definibile pertanto, sotto il profilo del danno biologico, una temporanea inabilità decorrente dal mese di marzo 2017 ad aprile 2017, al 100%».
7.3. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili.
7.4. Va precisato che queste conclusioni non sono scalfite da quanto indicato dal c.t.u. nella propria relazione conclusiva, laddove è stato indicata la rilevanza concausale del tabagismo di . Persona_1 Invero, quest'indicazione è l'esito di alcuni errori presenti nella documentazione medica depositata, tanto ciò vero che, escussi specificamente in proposito, è risultato smentito che il soggetto fumasse2. All'esito di queste risultanze, la c.t.u. ha posto nel nulla le proprie conclusioni relative ad un nesso eziologico del fumo attivo.
7.5. Ad ulteriore conferma delle conclusioni formulate “inizialmente” e “da ultimo” dall'esperta, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva Persona_1 che le considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del ricorrente ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso i canteri di AN trovano conferma negli esiti dell'istruttoria, già analizzati.
7.4. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 8. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di AN per la morte di e dunque per il danno subito Persona_1 personalmente da quest'ultimo e, in proprio, dai ricorrenti.
8.1. Con riguardo al danno subito da , per il quale i Persona_1 ricorrenti hanno agito iure hereditatis, va ricordato che, in ordine all'eccezione di AN rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021].
8.2. Nella specie, ha subito un danno biologico temporaneo, Persona_1 ossia una voce avulsa dalla copertura Inail. La fenomenologia e la risarcibilità di questo danno va affermata sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis» [Cass., n. 18163/2007; Cass., n. 13672/2010; Cass., n. 21060/2016]. Quanto poi alla quantificazione del danno correlabile alla malattia che ha condotto al decesso di , deve rilevarsi che, laddove la malattia Persona_1 non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
8.3. Ribadito dunque che risulta corretto riferirsi alle tabelle milanesi sopra menzionate, va detto che esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione).
Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento Applicando i criteri previsti delle tabelle che precedono, il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a un periodo di danno biologico temporaneo al Persona_1 100% per i mesi di marzo ed aprile. Meglio dettagliando, deve ritenersi che i riferimenti temporali vadano individuati nel periodo dal 27.03.2017 (data del ricovero per polmonite) al 21.04.2017 (data del decesso), per un totale di 15 giorni di danno biologico temporaneo al 100%. Rispetto all'ultimo periodo, deve farsi riferimento ai valori previsti dalla tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano. Depone in questo senso l'estrema e tangibile sofferenza che afflitto , emersa in sede Per_1 istruttoria. « non voleva parlare della malattia legata all'amianto. Persona_1 Gli creava un enorme dispiacere - ha spiegato la nuora -. Mio Controparte_3 marito e mio padre andavano a pescare insieme. Nella scelta dei luoghi dove andare a pescare, sceglievano sempre posti da cui non si vedesse lo stabilimento di AN in quanto la semplice vista dei luoghi». Facendo dunque riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, il danno deve dunque essere quantificato in euro 70.192,50 sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 34.945,50, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 27.03.2017 – data del ricovero - al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a marzo 2017.
* 9. Occorre analizzare la pretesa risarcitoria azionata iure proprio dai ricorrenti.
9.1. Va immediatamente respinta l'eccezione di prescrizione del diritto proposta da AN. Rispetto alla prescrizione della pretesa risarcitoria in esame, deve dunque trovare applicazione non già il termine quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ma il diverso termine previsto dal comma 3 di questa disposizione, in base al quale «se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile». È del resto da condividersi l'indicazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice [Cass., n. 26958/2018. Nel merito, v. ex multis C. App. Milano, n. 1580/2019]. In ragione di ciò, va considerato che ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p., «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge…» e che, ai sensi del successivo comma 6, «i termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli…589, secondo…comma». Quest'ultimo, rispetto all'omicidio colposo, dispone che «se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni». Il termine di prescrizione del reato, e dunque dell'azione risarcitoria, è di 14 anni e, a fronte del decesso avvenuto il 21.04.2017, il deposito del ricorso il 09.10.2024 è sicuramente tempestivo.
9.2.. I danni subiti dai figli sono dimostrati, innanzitutto, dalle parole della teste nuora del de cuius in quanto moglie del ricorrente Testimone_3
. Questa ha ricordato che «il rapporto tra mio marito e suo padre si Parte_2 rafforzò con la scomparsa della madre, nel senso che a quel punto mio marito andava ogni giorno a trovare il padre. Lavorando a Monfalcone, terminata la giornata lavorativa, si fermava sempre dal padre. , per un periodo, aveva una Persona_1 badante. era presente fino al sabato. Alla domenica, andava o CP_4 Persona_1 dalla figlia o veniva a casa nostra. Capitava che si fermasse a dormire alla Pt_1 domenica sia a casa nostra che a casa di mia cognata. Festività e ricorrenze sono sempre state celebrate dalla famiglia insieme. E' sempre stata una famiglia molto unita» In merito alla posizione della ricorrente , la teste ha riferito Parte_1 che «Mia cognata, come mio marito, era sempre presente. si occupava di Pt_1 acquistare la spesa e lo accompagnava per le visite mediche…La figlia si è Pt_1 occupata assiduamente di suo padre. Anche mio marito si occupò del padre, ma lavorando aveva meno tempo a disposizione e fu mia cognata ad assistere con maggiore assiduità temporale». Rispetto al periodo all'assistenza prestata nel corso della malattia, la teste ha ricordato che «mio marito e mia cognata erano sempre presenti in ospedale ed erano presenti al momento del decesso». Queste circostanze hanno trovato piena conferma nelle parole del vicino di casa di , «Ricordo che, tre anni prima del suo decesso, rimase Per_1 Testimone_4 vedevo. Una volta rimasto solo, ricordo che i figli e i nipoti erano più spesso presenti ha riferito il teste -. Nel fine settimana, in particolare alla domenica e talvolta fino al lunedì, non lo vedevamo. Mi diceva che andava dai figli. Ricordo che e suo figlio Per_1 andavano a pescare…Ricordo che quando è rimasto vedevo i figli o i nipoti venivano a prenderlo per trascorrere insieme le festività e le ricorrenze».
9.3. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle parti ricorrenti a seguito della morte di Per_1
. La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è,
[...] secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
9.4. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
9.5. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 21.04.2017, a 91 anni, vanno attribuiti 4 punti (fascia 91-100 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] Parte_1 e, al momento del decesso del padre, di anni 63, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché superstite il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione, contrassegnata anche dalla frequente convivenza nel weekend;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre. Vanno perciò assegnati 49 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 191.639,00. 9.6. Applicando i parametri alla vicenda di , deve procedersi Parte_2 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 21.04.2017, a 91 anni, vanno attribuiti 4 punti (fascia 91-100 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...], e Parte_2 al momento del decesso del padre di anni 52, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51- 60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché risulta superstite la sorella;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione, contrassegnata anche dalla frequente convivenza nel weekend e da passioni comuni;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre. Vanno perciò assegnati 51 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 199.461,00. 9.7. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 10.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio e alla fase introduttiva e dei valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, stante la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne ha reso piuttosto snello lo svolgimento. Va inoltre previsto un aumento del 30% in ragione della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti e un aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo in considerazione dell'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari. 10.2. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, importo congruo ed integralmente da rifondere. 10.3. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di AN.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti, a ciascuna in Controparte_1 proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, la somma di euro 70.192,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 27.03.2017 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a marzo 2017; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di euro 191.639,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 21.04.2017 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma ad aprile 2017, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore somma Controparte_1 Parte_2 di euro 199.461,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 21.04.2017 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma ad aprile 2017, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 22.337,60, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ove versato ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 11 novembre 2025
Il Giudice
LE IE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza del 18.02.2025. 2 Cfr. deposizioni testimoniali acquisite all'udienza dell'08.10.2025. 3 Sentita all'udienza del 18.02.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 11/11/2025, davanti al giudice monocratico dott. LE IE, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo, e, per AN, l'avv. Lovero.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
LE IE R.G. 437/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. LE IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 437/2024 promossa da:
e , rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_1 Parte_2 depositata telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliati agli indirizzi pec e Email_1
Email_2 ricorrenti
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo, Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 9 ottobre 2024, i ricorrenti – rispettivamente, figli del defunto (31.05.1925 / 21.07.2017) Persona_1 hanno agito in giudizio nei confronti di AN, per ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della asbestosi polmonare contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso AN, e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che Persona_1 avrebbe lavorato dal 27.02.1940 al 16.11.1977 per AN con mansioni di elettricista di bordo. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti e in mancanza di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la sua mansione avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto sia nel caso di interventi su pareti coibentate, per la cui esecuzione doveva essere rimosso lo strato isolante, sia al momento della preparazione ed applicazione d'un impasto a base di amianto, necessario per la congiunzione dei cavi al cui interno passavano i fili elettrici.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di AN a Monfalcone, ove anche è stato addetto, e sulla Persona_1 base delle valutazioni eseguite nel tempo da Inail e da Contarp, i ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di AN. Per questo, la società, quale committente, dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. AN si è costituita sostenendo la mancanza della prova della qualità di eredi dei ricorrenti e eccependo la prescrizione del diritto azionato iure proprio. Ha inoltre chiesto la reiezione del ricorso, argomentando in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da , in quanto, Pt_3 all'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.i.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va in primo luogo chiarito che la qualità di eredi dei ricorrenti è dimostrata, in mancanza d'indici di segno contrario, dalla combinazione dello stato di famiglia [cfr. doc. 1 ricorrenti] e dalla loro iniziativa in giudizio, univocamente espressiva dell'accettazione d'eredità [cfr. Cass., n. 14288/2025; Cass., n. 18294/2024].
* 5. Nel merito, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico e Per_1 documentale [cfr. doc.5 ricorrenti].
5.1. Una descrizione delle mansioni del de cuius si può inoltre già evincere, in via documentale, da un primo parere tecnico del Contarp del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) elettricista (elettrobordo)…» [cfr. doc. 35 ricorrenti]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977»
[cfr. doc. 36 ricorrenti]. La circostanza ha trovato conferma, rispetto a tutti i lavoratori che operavano prevalentemente a bordo nave fino al 30.09.1985, in un ulteriore parere dello stesso Contarp del 12.06.2000, nel quale ultimo - è appena il caso di precisare – viene chiarito che quest'esposizione attiene non solo ai dipendenti di AN, ma anche ai dipendenti di “ditte appaltatrici” impiegati in una delle mansioni considerate (tra cui figura quella dell'elettricista di bordo) [cfr. doc. 37 ricorrenti].
5.2. L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione all'amianto di
. Persona_1
elettrobordo alla dipendenze di AN dal 1948 al 1963, Testimone_1 ha riferito di aver lavorato anche nello stesso ambiente di a Monfalcone, Per_1 presso i cantieri di AN, confermando che anche quest'ultimo talvolta ha operato a bordo e ha indicato che «l'amianto, sia a bordo che in cantiere, era presente dappertutto. Utilizzavamo direttamente l'amianto. A bordo, in particolare, l'ambiente era molto polveroso. Non usavamo mascherine o altri dpi di protezione delle vie respiratorie. Le pulizia venivano svolte con una semplice scope. L'amianto veniva utilizzato per appoggiare strumenti molto caldi e anche come isolante termico tra diverse componenti che dovevano rimanere a temperature diverse. Nei punti in cui si saldava l'amianto era appoggiato ovunque. Operavano contestualmente a noi i saldatori. A bordo, contestualmente a noi, venivano cosparse le componenti di amianto come isolante. Quando eravamo a bordo “navigavamo” nell'amianto».
5.3. La combinazione di questi dati consente di ritenere provato che Per_1
abbia operato in un ambiente connotato da una significativa presenza
[...] d'amianto, tale da dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 6. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di AN dal 1970 al 1980,: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 7. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui Per_1
ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, va
[...] considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di ha Persona_1 evidenziato che «il Sig. ha presentato una storia clinica complessa Per_1 caratterizzata da multiple patologie croniche, tra cui ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale permanente e insufficienza renale cronica. Durante il ricovero del 2016 presso l'Ospedale di Palmanova, il paziente ha subito un ictus ischemico cerebrale. Successivamente, nel 2017, è stato ricoverato per insufficienza respiratoria acuta in quadro di scompenso cardiaco e broncopolmonite. L'esame autoptico ha evidenziato una pneumopatia interstiziale mista, con presenza significativa di asbestosi e una componente di polmonite in organizzazione. Sono stati rilevati segni di esposizione all'amianto, tra cui placche pleuriche e un elevato numero di corpi dell'asbesto. Altri aspetti rilevanti includevano la cardiopatia ischemica con fibrillazione atriale e segni di ischemia cerebrale cronica. ». La c.t.u. ha proseguito osservando che «è stato certamente Persona_1 esposto all'amianto. La certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, salta all'occhio in maniera decisa e prepotente solo considerando che nel paziente sono bene emerse, specifiche patologie;
in particolare si accertavano: - placche pleuriche asbesto-correlate. Nella documentazione clinica agli atti è presente la radiografia del torace eseguita nell'aprile 1982 indicativa di pleuropatia cui seguiva il primo certificato INAIL di malattia professionale (dr. ) il Per_2 15.03.2017 come: "Placche pleuriche bilaterali". - L'analisi dei corpuscoli di asbesto fatta nel laboratorio di Anatomia Patologica dell'ospedale di Monfalcone mostra una concentrazione di 530.000 corpi/g. di tessuto polmonare secco. - L'analisi al Microscopio Elettronico a Scansione della concentrazione polmonare di fibre di amianto eseguita presso il Centro di Microscopia elettronica dell'ARPA di Milano sui campioni di tessuto forniti dal Servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Monfalcone conservati in formalina in occasione del riscontro autoptico ha permesso di evidenziare una concentrazione di fibre di amianto di lunghezza maggiore di 1 um pari a 33.000.000 per gr. di tessuto polmonare secco, con percentuali di anfibolo pari al 100%.
- L'analisi dello stesso materiale al Microscopio Ottico ha fatto rilevare una concentrazione di corpuscoli di amianto pari a 670.000 per gr./tsp I valori numerici di questi indicatori biologici di esposizione consentono di confermare la natura occupazionale della stessa, secondo i criteri indicati nel Consensus Document di Helsinki, 1997 (Henderson DW, AN J and working group. Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinkim criteria for diagnosis and attribution. Controparte_2 1997; 23: 311-316). Indiscutibile pertanto l'esposizione, di carattere inalatorio, in un soggetto che presentava in particolare ispessimenti e fibrosi polmonare, peraltro in maniera estesa, tipicamente riscontrabili come segno di concreto contatto con il minerale. Da aggiungere poi che le mansioni lavorative svolte dal Sig. di certo Per_1 comportavano per certo l'esposizione all'amianto. In particolare ha ha sempre lavorato alle dipendenze di AN, dal 1940 al 1977 (fatto salvo il periodo bellico), con le mansioni di elettricista di bordo, detto anche elettrobordo…Per quanto riguarda l'origine dell'esposizione, risultano agli atti documenti che descrivono compiutamente l'ambiente di lavoro da cui si apprende lo scenario ambientale di cui si riportano sufficienti elementi a comprovare la presenza di amianto, vedasi una serie di consulenze tecniche. Quanto alle mansioni specifiche svolte (come elettrobordo) e dall'ambiente lavorativo il Sig. era esposto in modo passivo al rischio-amianto in quanto Per_1 ubiquitario in tutti i locali a bordo-nave, a causa della contestualità delle lavorazioni diverse (ed in particolare delle coibentazioni), come si deduce dalle molteplici testimonianze, in presenza di polveri in assenza di messi idonei di abbattimento e assenza di dispositivi di protezione individuale;
inoltre gli elettrobordo subivano una esposizione di tipo diretto intervenendo su pareti o strutture già coibentate, rimuovendo lo strato isolante per tracciare e far passare linee elettriche e cavi, oppure installando interruttori, quadri, staffe o altri dispositivi (cfr. testimonianza del sig. , sia Tes_2 nella preparazione e applicazione dell'impasto a base di amianto per fermare le tubazioni di passaggio dei cavi elettrici». La c.t.u. ha proseguito evidenziando che, «quanto alle concause, il Sig.
era affetto da plurime patologie croniche pregresse, episodi acuti respiratori e Per_1 cardiovascolari (Severa arteriosclerosi, Rene arteriosclerotico bilaterale, Piccolo rammollimento cortico-sottocorticale dx (lobo frontale), Ipertrofia e dilatazione del cuore, Trombosi endocardica delle auricole, Sinfisi pleuriche dx, Placche ialine della pleura (grado 2), Versamento pleurico sin, Severa pneumopatia bilaterale (macroscopicamente riferibile a polmonite in organizzazione), Edema polmonare. La segnalazione di asbestosi è pervenuta solo dopo il decesso del ricorrente e a valle dell'accertamento autoptico sulla base dell'importante fibrosi associata alla conta degli indicatori biologici di dose cumulativa, corpuscoli e fibre di amianto, compatibili con un'esposizione professionale ad amianto molto elevata. Tant'è che dal referto autoptico del 24.04.2017 nella diagnosi clinica e quindi scheda ISTAT si legge “Asbestosi.
Insufficienza respiratoria. Altri stati morbosi rilevanti: Cardiopatia Parte_4 ipertensiva. Fibrillazione atriale” con riconoscimento da parte dell'INAIL e successivo intervento del Dipartimento di Prevenzione di Monfalcone (GO) nel 2018, che oltre a quanto già denunciato in vita dal Centro di Riferimento Unico dell'Amianto di Monfalcone, che segnalava la presenza di asbestosi, ovvero di una pneumopatia fibrotica asbesto-correlata, ammetteva il decesso per una insufficienza respiratoria in un quadro di pneumopatia interstiziale mista, con una componente di asbestosi ed una di polmonite in organizzazione. Sul punto valgono alcune considerazioni, in particolare relativamente alla diagnosi clinica riportata nel referto autoptico. Tale quadro clinico, se non vi fosse la presenza di una conta dei corpi dell'asbesto su tessuto polmonare estremamente elevata, non sarebbe stato attribuibile il decesso sic et sempliciter ad asbestosi. In questo si concorda con quanto espresso dal Prof. circa il ruolo della Per_3 patologia infiammatoria acuta nel determinismo di tale quadro clinico. La presenza di un processo flogistico acuto e broncopenumonico è in accordo con un aggravamento della patologia di base che vedeva la presenza di sindrome interstiziale di un soggetto di 92 anni, tuttavia mai stato fumatore, si precisa. Come anche vero che dalla letteratura si apprende che la broncopatia cronica con enfisema polmonare, lo scompenso cardiaco destro rappresentano patologie correlate anche all'inalazione delle fibre d'asbesto, insieme alla comparsa del carcinoma bronchiale e del mesotelioma pleurico… Pertanto per quanto sopra esposto se il quadro del rilievo anatomopatologico, con particolare riferimento alla grave fibrotizzazione polmonare permetterebbe di porre diagnosi di
“asbestosi” come ammesso dall'INAIL possa lasciare alcune perplessità, poiché non in accordo con la diagnosi clinica di sindrome interstiziale e processi flogistici acuti, è evidente però che dal punto di vista fisiopatologico sussistano delle chiare sovrapposizioni fra le due, sebbene come indicato, l'aspetto infiammatorio acuto non sia peculiare caratteristica dell'asbestosi. Tale limite, a detta della scrivente, risulta essere una problematica di inquadramento nosografico, più che clinico, vista la complessità degli elementi che hanno agito quale noxa patogena sul medesimo distretto anatomico, lavorative e extralavorative. Gli elementi a disposizione ci permettono di sintetizzare perlomeno che di certo è presente una importante esposizione all'amianto pluricedecennale, in un soggetto non è mai stato fumatore, e questa risulta causa adeguata e sufficiente dell'asbestosi e delle placche pleuriche insorte. La conferma poi è data nel 2020 dall'analisi quantitativa fibre e corpuscoli dell'asbesto in tessuto polmonare eseguita dall'ARPA di Milano con la risultanza di 670.000 corpuscoli/g. Pertanto l'insufficienza respiratoria acuta su base di pneumopatia interstiziale mista (asbestosi e polmonite in organizzazione) risulta essere la causa principale. Le condizioni cardiache e renali croniche, insieme ai pregressi eventi cerebrovascolari, hanno potenzialmente aggravato il quadro clinico finale. L'esposizione professionale all'amianto durante il periodo lavorativo presso i cantieri navali ha probabilmente determinato lo sviluppo dell'asbestosi. Concludendo, il decesso del Sig. appare Per_1 correlato a un complesso intreccio di fattori: patologie croniche pregresse, episodi acuti respiratori e cardiovascolari, e, in modo significativo, l'asbestosi legata all'esposizione professionale. Il riconoscimento dell'asbestosi come malattia professionale da parte dell'INAIL, nonchè la consulenza tecnica in ambito penale, avvalora tale connessione».
7.2. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ritenuto «corretto indicare un periodo di temporanea inabilità, che decorre dalla prima manifestazione clinica della patologia, sino alla sua conclusione. A tale scopo nel caso di specie si considera che l'inizio della sintomatologia ingravescente polmonare, avveniva in modo documentato dal mese di marzo 2017. Seguivano i ricoveri e le varie cure sopra indicate nella parte documentale, sino al decesso del 27.04.2017. Definibile pertanto, sotto il profilo del danno biologico, una temporanea inabilità decorrente dal mese di marzo 2017 ad aprile 2017, al 100%».
7.3. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili.
7.4. Va precisato che queste conclusioni non sono scalfite da quanto indicato dal c.t.u. nella propria relazione conclusiva, laddove è stato indicata la rilevanza concausale del tabagismo di . Persona_1 Invero, quest'indicazione è l'esito di alcuni errori presenti nella documentazione medica depositata, tanto ciò vero che, escussi specificamente in proposito, è risultato smentito che il soggetto fumasse2. All'esito di queste risultanze, la c.t.u. ha posto nel nulla le proprie conclusioni relative ad un nesso eziologico del fumo attivo.
7.5. Ad ulteriore conferma delle conclusioni formulate “inizialmente” e “da ultimo” dall'esperta, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva Persona_1 che le considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del ricorrente ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso i canteri di AN trovano conferma negli esiti dell'istruttoria, già analizzati.
7.4. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 8. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di AN per la morte di e dunque per il danno subito Persona_1 personalmente da quest'ultimo e, in proprio, dai ricorrenti.
8.1. Con riguardo al danno subito da , per il quale i Persona_1 ricorrenti hanno agito iure hereditatis, va ricordato che, in ordine all'eccezione di AN rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021].
8.2. Nella specie, ha subito un danno biologico temporaneo, Persona_1 ossia una voce avulsa dalla copertura Inail. La fenomenologia e la risarcibilità di questo danno va affermata sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis» [Cass., n. 18163/2007; Cass., n. 13672/2010; Cass., n. 21060/2016]. Quanto poi alla quantificazione del danno correlabile alla malattia che ha condotto al decesso di , deve rilevarsi che, laddove la malattia Persona_1 non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
8.3. Ribadito dunque che risulta corretto riferirsi alle tabelle milanesi sopra menzionate, va detto che esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione).
Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento Applicando i criteri previsti delle tabelle che precedono, il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a un periodo di danno biologico temporaneo al Persona_1 100% per i mesi di marzo ed aprile. Meglio dettagliando, deve ritenersi che i riferimenti temporali vadano individuati nel periodo dal 27.03.2017 (data del ricovero per polmonite) al 21.04.2017 (data del decesso), per un totale di 15 giorni di danno biologico temporaneo al 100%. Rispetto all'ultimo periodo, deve farsi riferimento ai valori previsti dalla tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano. Depone in questo senso l'estrema e tangibile sofferenza che afflitto , emersa in sede Per_1 istruttoria. « non voleva parlare della malattia legata all'amianto. Persona_1 Gli creava un enorme dispiacere - ha spiegato la nuora -. Mio Controparte_3 marito e mio padre andavano a pescare insieme. Nella scelta dei luoghi dove andare a pescare, sceglievano sempre posti da cui non si vedesse lo stabilimento di AN in quanto la semplice vista dei luoghi». Facendo dunque riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, il danno deve dunque essere quantificato in euro 70.192,50 sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 34.945,50, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 27.03.2017 – data del ricovero - al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a marzo 2017.
* 9. Occorre analizzare la pretesa risarcitoria azionata iure proprio dai ricorrenti.
9.1. Va immediatamente respinta l'eccezione di prescrizione del diritto proposta da AN. Rispetto alla prescrizione della pretesa risarcitoria in esame, deve dunque trovare applicazione non già il termine quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ma il diverso termine previsto dal comma 3 di questa disposizione, in base al quale «se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile». È del resto da condividersi l'indicazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice [Cass., n. 26958/2018. Nel merito, v. ex multis C. App. Milano, n. 1580/2019]. In ragione di ciò, va considerato che ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p., «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge…» e che, ai sensi del successivo comma 6, «i termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli…589, secondo…comma». Quest'ultimo, rispetto all'omicidio colposo, dispone che «se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni». Il termine di prescrizione del reato, e dunque dell'azione risarcitoria, è di 14 anni e, a fronte del decesso avvenuto il 21.04.2017, il deposito del ricorso il 09.10.2024 è sicuramente tempestivo.
9.2.. I danni subiti dai figli sono dimostrati, innanzitutto, dalle parole della teste nuora del de cuius in quanto moglie del ricorrente Testimone_3
. Questa ha ricordato che «il rapporto tra mio marito e suo padre si Parte_2 rafforzò con la scomparsa della madre, nel senso che a quel punto mio marito andava ogni giorno a trovare il padre. Lavorando a Monfalcone, terminata la giornata lavorativa, si fermava sempre dal padre. , per un periodo, aveva una Persona_1 badante. era presente fino al sabato. Alla domenica, andava o CP_4 Persona_1 dalla figlia o veniva a casa nostra. Capitava che si fermasse a dormire alla Pt_1 domenica sia a casa nostra che a casa di mia cognata. Festività e ricorrenze sono sempre state celebrate dalla famiglia insieme. E' sempre stata una famiglia molto unita» In merito alla posizione della ricorrente , la teste ha riferito Parte_1 che «Mia cognata, come mio marito, era sempre presente. si occupava di Pt_1 acquistare la spesa e lo accompagnava per le visite mediche…La figlia si è Pt_1 occupata assiduamente di suo padre. Anche mio marito si occupò del padre, ma lavorando aveva meno tempo a disposizione e fu mia cognata ad assistere con maggiore assiduità temporale». Rispetto al periodo all'assistenza prestata nel corso della malattia, la teste ha ricordato che «mio marito e mia cognata erano sempre presenti in ospedale ed erano presenti al momento del decesso». Queste circostanze hanno trovato piena conferma nelle parole del vicino di casa di , «Ricordo che, tre anni prima del suo decesso, rimase Per_1 Testimone_4 vedevo. Una volta rimasto solo, ricordo che i figli e i nipoti erano più spesso presenti ha riferito il teste -. Nel fine settimana, in particolare alla domenica e talvolta fino al lunedì, non lo vedevamo. Mi diceva che andava dai figli. Ricordo che e suo figlio Per_1 andavano a pescare…Ricordo che quando è rimasto vedevo i figli o i nipoti venivano a prenderlo per trascorrere insieme le festività e le ricorrenze».
9.3. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle parti ricorrenti a seguito della morte di Per_1
. La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è,
[...] secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
9.4. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
9.5. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 21.04.2017, a 91 anni, vanno attribuiti 4 punti (fascia 91-100 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] Parte_1 e, al momento del decesso del padre, di anni 63, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché superstite il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione, contrassegnata anche dalla frequente convivenza nel weekend;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre. Vanno perciò assegnati 49 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 191.639,00. 9.6. Applicando i parametri alla vicenda di , deve procedersi Parte_2 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 21.04.2017, a 91 anni, vanno attribuiti 4 punti (fascia 91-100 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...], e Parte_2 al momento del decesso del padre di anni 52, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51- 60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché risulta superstite la sorella;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione, contrassegnata anche dalla frequente convivenza nel weekend e da passioni comuni;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre. Vanno perciò assegnati 51 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 199.461,00. 9.7. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 10.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio e alla fase introduttiva e dei valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, stante la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne ha reso piuttosto snello lo svolgimento. Va inoltre previsto un aumento del 30% in ragione della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti e un aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo in considerazione dell'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari. 10.2. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, importo congruo ed integralmente da rifondere. 10.3. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di AN.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti, a ciascuna in Controparte_1 proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, la somma di euro 70.192,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 27.03.2017 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a marzo 2017; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di euro 191.639,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 21.04.2017 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma ad aprile 2017, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore somma Controparte_1 Parte_2 di euro 199.461,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 21.04.2017 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma ad aprile 2017, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 22.337,60, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ove versato ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 11 novembre 2025
Il Giudice
LE IE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza del 18.02.2025. 2 Cfr. deposizioni testimoniali acquisite all'udienza dell'08.10.2025. 3 Sentita all'udienza del 18.02.2025.