TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 25/02/2026, n. 404
TAR
Sentenza breve 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, commi 8 e 14-bis, d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Irragionevolezza

    Il Collegio rileva che l'art. 57, comma 8 del d.l. n. 76/2020 impone al Comune di pubblicare l'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale. Il Comune ha negato l'istanza senza procedere a tale pubblicazione, motivando con la necessità di una preliminare verifica delle aree idonee e una futura selezione pubblica. Il Collegio ritiene che questa motivazione non giustifichi il mancato rispetto dell'obbligo legale di pubblicazione e che il potere programmatorio dell'amministrazione non possa tradursi in un vincolo assoluto alla presentazione di nuove istanze.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 cost. violazione dei principi comunitari di cui alla direttiva 2006/123/ce. Eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Irragionevolezza

    Il Collegio ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenendo assorbite le altre censure.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 25/02/2026, n. 404
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 404
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo