Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA QUESTURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA CAT. -OMISSIS-/IMM./II SEZ. NR. DATATO -OMISSIS- NOTIFICATO IL 19/7/2022 SULL'ISTANZA TESA AD OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione presentata dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026, tenutasi da remoto, il dott. Giovanni Caputi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Vista la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere presentata dalla parte ricorrente nella sua “memoria di replica” del 10/03/2026;
Ritenuto che, rimanendo ignote le ragioni dell’intervenuto esito favorevole dell’istanza dell’interessata (in particolare non essendo stato chiarito se esso sia conseguenza di un riesame in autotutela o di una nuova istanza), in assenza di adeguate allegazioni, non possano ritenersi realizzati i presupposti di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto nondimeno che la menzionata richiesta di cui alla “memoria di replica” del 10/03/2026 debba essere intesa quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e che sussistano i presupposti dell’improcedibilità di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., come da rilievo d’ufficio in udienza;
Ritenuto di dover compensare le spese di lite, in ragione della natura processuale della presente decisione;
Ritenuto, infine, che il Collegio debba ammettere al gratuito patrocinio, in via definitiva, la parte ricorrente già provvisoriamente ammessa al beneficio con delibera N.-OMISSIS-, con riserva di liquidazione delle competenze spettanti al difensore con separato provvedimento, da emettersi a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell’interessata corredata da documentazione e/o dichiarazione nelle forme di legge atte a confermare la permanenza dei requisiti soggettivi e reddituali della ricorrente sino all’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP LE ID, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | PP LE ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.