Versione
30 marzo 1986
30 marzo 1986
Art. 2. Funzioni del sindaco
Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
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- 1. Riordino Province e città metropolitane: la Legge in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2014 · 1.5245284
Giurisprudenza • 41
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