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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1566/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4823/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia N. 15 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1766 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZ. DI PAG n. 3880 TASSA SMALT RIF 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso e atto d'integrazione dei motivi di ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1, commercialista, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Scordia al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n.1766, notificato il 17 giugno 2025, nonché della sottesa ingiunzione di pagamento n.3880, in epigrafe meglio specificate;
premetteva che dal detto preavviso si desumeva soltanto che l'ingiunzione del pagamento di Euro 2.463,10 si riferiva alla tassa di smaltimento dei rifiuti, oltre sanzioni, per l'anno d'imposta 2012 e si assumeva notificata il 28 maggio 2019; al riguardo lamentava la nullità del preavviso d'iscrizione di fermo perché non preceduto dalla previa notifica del presupposto atto di riscossione, ossia della premessa ingiunzione di pagamento, e, ancora, la nullità dell'ingiunzione di pagamento e del detto preavviso di fermo, quale atto derivato, per prescrizione dei termini di riscossione della controversa pretesa tributaria.
Costituitosi in data 13 ottobre 2025, il Comune di Scordia opponeva che l'ingiunzione di pagamento n.3880 era stata regolarmente notificata, essendo stata spedita in data 21 dicembre 2018 e ricevuta dal contribuente il 28 maggio 2019 e che, in precedenza, era stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento n.2902 del 6 luglio 2015, notificato in data 13 gennaio 2016, non impugnato e che aveva reso definitiva la pretesa tributaria dell'ente, e che, quanto all'eccezione di prescrizione, essa era infondata in quanto il suo decorso era stato sospeso di 542 giorni per effetto degli interventi legislativi emergenziali.
All'udienza del 3 novembre 2025 le parti erano invitate a discutere la causa nel merito, ai sensi dell'art.47 ter del d.lgs. n.546 del 1992, introdotto dalla legge n.220 del 30 dicembre 2023 ma, sulla tempestiva proposizione di (rectius, sulla tempestiva dichiarazione di volere proporre) un motivo aggiunto da parte ricorrente, la causa era rinviata ad udienza fissa per consentirne una rituale proposizione secondo le modalità previste dall'art.24 del d.lgs. n.546 del 1992.
In data 27 novembre 2025 il ricorrente depositava atto d'integrazione dei motivi di ricorso.
All'odierna pubblica udienza la causa è quindi posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Ricorrente_1 è fondato.
La notifica dell'atto presupposto, e cioè dell'ingiunzione di pagamento va infatti dichiarata nulla alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal ricorrente nella sua memoria difensiva, secondo cui “in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero, e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario, copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova” (Cass., sezione tributaria, 27 agosto 2024 n.23194, ordinanza;
conforme Cass. n.18472 del 2018).
Per l'appunto, nel caso a mano, come contestato da parte ricorrente con tempestivo motivo aggiunto, sul depositato avviso di ricevimento della lettera raccomandata per notifica dell'ingiunzione di pagamento n.3880, ricevuta da terzi, risultano apposti solo il numero e la data dell'ulteriore raccomandata di comunicazione al destinatario ma non il suo nome e indirizzo (cfr. al fascicolo telematico di parte resistente).
E l'ente locale convenuto, che ne era onerato, non ha provato tali ultime circostanze (ad esempio, con un estratto postale).
Alla nullità della notificazione dell'atto presupposto segue l'annullamento (derivato) dell'impugnato preavviso di fermo, nonché quello dell'ingiunzione di pagamento, per effetto della prescrizione della pretesa, ormai maturata pur conteggiando la sospensione del relativo termine dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sull'ancor precedente avviso d'accertamento.
Il ricorso del Ricorrente_1 va pertanto accolto.
In considerazione alla presenza di giurisprudenza di merito contraria sul punto deciso, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, compensando le spese processuali. Catania 2 febbraio 2026 Il Giudice monocratico dott. Filippo Pennisi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4823/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia N. 15 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1766 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZ. DI PAG n. 3880 TASSA SMALT RIF 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso e atto d'integrazione dei motivi di ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1, commercialista, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Scordia al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n.1766, notificato il 17 giugno 2025, nonché della sottesa ingiunzione di pagamento n.3880, in epigrafe meglio specificate;
premetteva che dal detto preavviso si desumeva soltanto che l'ingiunzione del pagamento di Euro 2.463,10 si riferiva alla tassa di smaltimento dei rifiuti, oltre sanzioni, per l'anno d'imposta 2012 e si assumeva notificata il 28 maggio 2019; al riguardo lamentava la nullità del preavviso d'iscrizione di fermo perché non preceduto dalla previa notifica del presupposto atto di riscossione, ossia della premessa ingiunzione di pagamento, e, ancora, la nullità dell'ingiunzione di pagamento e del detto preavviso di fermo, quale atto derivato, per prescrizione dei termini di riscossione della controversa pretesa tributaria.
Costituitosi in data 13 ottobre 2025, il Comune di Scordia opponeva che l'ingiunzione di pagamento n.3880 era stata regolarmente notificata, essendo stata spedita in data 21 dicembre 2018 e ricevuta dal contribuente il 28 maggio 2019 e che, in precedenza, era stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento n.2902 del 6 luglio 2015, notificato in data 13 gennaio 2016, non impugnato e che aveva reso definitiva la pretesa tributaria dell'ente, e che, quanto all'eccezione di prescrizione, essa era infondata in quanto il suo decorso era stato sospeso di 542 giorni per effetto degli interventi legislativi emergenziali.
All'udienza del 3 novembre 2025 le parti erano invitate a discutere la causa nel merito, ai sensi dell'art.47 ter del d.lgs. n.546 del 1992, introdotto dalla legge n.220 del 30 dicembre 2023 ma, sulla tempestiva proposizione di (rectius, sulla tempestiva dichiarazione di volere proporre) un motivo aggiunto da parte ricorrente, la causa era rinviata ad udienza fissa per consentirne una rituale proposizione secondo le modalità previste dall'art.24 del d.lgs. n.546 del 1992.
In data 27 novembre 2025 il ricorrente depositava atto d'integrazione dei motivi di ricorso.
All'odierna pubblica udienza la causa è quindi posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Ricorrente_1 è fondato.
La notifica dell'atto presupposto, e cioè dell'ingiunzione di pagamento va infatti dichiarata nulla alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal ricorrente nella sua memoria difensiva, secondo cui “in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero, e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario, copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova” (Cass., sezione tributaria, 27 agosto 2024 n.23194, ordinanza;
conforme Cass. n.18472 del 2018).
Per l'appunto, nel caso a mano, come contestato da parte ricorrente con tempestivo motivo aggiunto, sul depositato avviso di ricevimento della lettera raccomandata per notifica dell'ingiunzione di pagamento n.3880, ricevuta da terzi, risultano apposti solo il numero e la data dell'ulteriore raccomandata di comunicazione al destinatario ma non il suo nome e indirizzo (cfr. al fascicolo telematico di parte resistente).
E l'ente locale convenuto, che ne era onerato, non ha provato tali ultime circostanze (ad esempio, con un estratto postale).
Alla nullità della notificazione dell'atto presupposto segue l'annullamento (derivato) dell'impugnato preavviso di fermo, nonché quello dell'ingiunzione di pagamento, per effetto della prescrizione della pretesa, ormai maturata pur conteggiando la sospensione del relativo termine dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sull'ancor precedente avviso d'accertamento.
Il ricorso del Ricorrente_1 va pertanto accolto.
In considerazione alla presenza di giurisprudenza di merito contraria sul punto deciso, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, compensando le spese processuali. Catania 2 febbraio 2026 Il Giudice monocratico dott. Filippo Pennisi