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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399 / 2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 399/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a [...], cod. Parte_1 fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bavaresco e dall'avv. CodiceFiscale_1
VI UE
ricorrente
contro nata il [...] a [...] e residente a [...]
Settimo n. 70, cod. fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita CodiceFiscale_2
Bigerna
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione nell'udienza del giorno 16/9/2025, sostituita con note scritte, sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 13/06/24, e pertanto:
“reietta ogni avversa domanda ed eccezione e, a conferma dei provvedimenti assunti ex art. 473- bis.22 c.p.c.,
1- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 conseguenti annotazioni di legge;
2- porsi a carico del marito un assegno mensile di Euro 800=, come già stabilito Parte_1 giudizialmente, a titolo di contributo nel mantenimento della moglie, da versare alla stessa in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT;
3- spese di lite interamente rifuse, oltre oneri.”
Parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta, e pertanto:
“Si chiede la pronuncia della separazione con addebito al marito e fissazione di assegno di mantenimento ed alimentare per euro 3.000 (tremila). Si chiede l'assegnazione della casa coniugale alla moglie. Si chiede il risarcimento dei danni provocati dal comportamento del marito per maltrattamenti e violenze come descritti nei documenti allegati. Si indicano a testimoni su tutti i fatti di causa ed in particolare sui maltrattamenti e in merito alle elargizioni pervenute dalla famiglia di origine della resistente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/2/24, allegando l'intollerabilità della Parte_1 prosecuzione della convivenza, ha chiesto la separazione dalla moglie con la Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 3/7/1999, in regime di comunione legale dei beni. Il ricorrente ha rappresentato la raggiunta autosufficienza economica dei due figli, ormai maggiorenni. Con riguardo alle proprie condizioni economiche, premettendo di aver sempre lavorato come operaio edile in Svizzera, ove risiede tuttora, e di aver fatto rientro nell'abitazione familiare nei fine settimana o a fine mese, secondo le possibilità lavorative, ha dichiarato di aver percepito, nelle ultime annualità, un reddito annuale di oltre 20.000 franchi svizzeri al netto della tassazione, equivalente a circa 2.000 euro mensili netti. Ha anche aggiunto di aver faticosamente contribuito al mantenimento della famiglia e in particolare della moglie, che mai aveva lavorato,
2 corrispondendole la somma mensile di 1.000 euro e sostenendo integralmente le spese per il mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione familiare. Ha quindi chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, il riconoscimento a suo carico di un obbligo per il mantenimento della moglie nella misura di 600 euro mensili, offrendosi inoltre di lasciarle i proventi dell'impianto fotovoltaico installato nell'abitazione familiare, per un valore di circa 3.500 euro annui
2. Si è costituita la parte resistente, dichiarandosi genericamente vittima di maltrattamenti e gravi lesioni da parte del marito. ha anche sostenuto che il ricorrente, titolare di Controparte_1 una notevole e avviata impresa di costruzioni e di vari appartamenti e auto di lusso intestati a prestanome, prima di introdurre il giudizio si era liberato dei propri beni, per occultare le proprie reali disponibilità patrimoniali. Conseguentemente, ha chiesto l'addebito della separazione al marito, un assegno di mantenimento a proprio favore nella misura di 3.000 euro mensili,
l'assegnazione della casa familiare, il risarcimento del danno per le violenze subite.
3. In sede di udienza di comparizione dei coniugi, ha meglio descritto la propria Parte_1 posizione reddituale, precisando di essere socio lavoratore di una società di persone di diritto svizzero, di non percepire utili ma solo il reddito da lavoro dipendente, ammontante a circa 6.000 euro mensili al lordo della tassazione e delle spese, tra le quali l'assicurazione sanitaria per oltre
400 euro al mese e il canone di locazione per l'abitazione di residenza, per un ammontare di circa
1.400 euro al mese. Il ricorrente ha anche specificato di aver versato in passato alla moglie e ai figli dapprima 3.500 euro al mese e poi 2.500 euro al mese, somme comprensive anche della rata del mutuo e del necessario per il mantenimento dei figli. La somma corrisposta era diminuita, da settembre 2023, in corrispondenza con l'estinzione del mutuo, a 1.000 euro al mese, e poi a 600 euro al mese dalla data di proposizione del ricorso. ha riferito di aver lavorato come addetta alle pulizie nel corso dell'anno 2022 Controparte_1
e per 4 mesi nel corso dell'anno 2023, ricavandone rispettivamente 300 e 200 euro al mese. Ha però aggiunto di non essere più in grado di lavorare per problemi fisici, preannunciando l'intenzione di chiedere il riconoscimento dell'invalidità civile. Infine, ha riferito di aver recentemente denunciato il marito per il reato di maltrattamenti in famiglia.
3 Non avendo avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.. I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, con conseguente scioglimento della comunione legale. È stato altresì posto a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 800,00 per il mantenimento della moglie. Inoltre, a fronte della non immediata intellegibilità delle dichiarazioni fiscali estere e delle lacune della produzione documentale, è stato ordinato al ricorrente il deposito della documentazione attestante la titolarità, anche all'estero, di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, oltre agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari esteri degli ultimi tre anni. Infine, stante l'allegazione degli abusi familiari, sono state chieste informazioni al pubblico ministero sui procedimenti originati dalle denunce della parte resistente.
4. Effettuato il deposito dei documenti integrativi e acquisita la risposta del pubblico ministero, il quale si è limitato ad attestare la segretezza degli atti del procedimento penale pendente, nell'udienza del giorno 5/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte, preso atto che il ricorrente non aveva depositato gli estratti conto completi dei conti correnti esteri, così come gli era stato richiesto, ma solo un documento attestante il saldo finale a fine anno, sono state delegate alla polizia tributaria indagini patrimoniali, svolte le quali la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza per la rimessione in decisione. Con lo stesso provvedimento è stata rigettata l'istanza della parte resistente, di aumento dell'assegno posto a carico del ricorrente, per difetto dei presupposti, non essendo stati allegati dalla istante fatti sopravvenuti, né essendo emerse nuove risultanze istruttorie rilevanti sul punto.
5. Il ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione e, quanto al mantenimento della moglie, la conferma dei provvedimenti provvisori.
La resistente non ha precisato le conclusioni definitive, sicché rimangono valide quelle proposte con la comparsa di costituzione, in ordine alle quali si osserva quanto segue.
La domanda di addebito della separazione al marito non può essere accolta, per integrale difetto di prova. La causa dell'addebito sarebbe consistita negli abusi familiari e nelle condotte di violenza domestica, che sono stati invocati del tutto genericamente e nemmeno specificamente allegati.
Tantomeno ne è stata fornita prova. La resistente non ha prodotto alcun documento rilevante sul
4 punto. In particolare, non è stata depositata copia degli atti penali, nemmeno della denuncia, copia che, causa segretezza, non è stato possibile acquisire d'ufficio. Quanto alle prove testimoniali, va rilevata l'inammissibilità della relativa e generica richiesta formulata con la comparsa, non essendo stati formulati capitoli di prova su circostanze specifiche (i testi avrebbero dovuto essere sentiti “sui maltrattamenti” e sui “fatti di causa”, riportati unicamente nei seguenti termini “Il marito maltratta da anni la moglie con vessazioni di ogni tipo ed ha più volte picchiato la stessa, causando gravi lesioni e postumi permanenti.”)
Lo stesso deficit probatorio va rilevato, per i medesimi motivi, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare. Peraltro, anche a prescindere dall'assoluto difetto di prova delle condotte in violazione dei doveri familiari che costituirebbero la causa dell'invocato pregiudizio non patrimoniale, nemmeno quest'ultimo è stato precisamente allegato e dedotto, essendo i documenti sanitari prodotti del tutto insufficienti a delineare un ipotetico danno biologico in nesso di causa con maltrattamenti o violenze.
Nemmeno può essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare, in assenza di figli minorenni collocati presso la madre ed essendo i figli maggiorenni, entrambi economicamente autosufficienti, l'uno residente con il padre in Svizzera, l'altra prossima a trasferirsi dalla casa familiare, per quanto riferito dalla stessa resistente.
6. L'unico effettivo tema controverso, dunque, è l'ammontare dell'assegno di mantenimento, sull'esistenza dei presupposti del quale non vi è contenzioso.
Parte ricorrente ha da ultimo proposto la conferma degli 800 euro stabiliti in via temporanea e urgente.
Il nuovo difensore della parte resistente costituitosi in prossimità dell'udienza di rimessione in decisione, ridimensionando l'originaria domanda, ha richiesto un assegno di 1.200,00 euro mensili.
6.1. L'assegno di mantenimento, che spetta al coniuge cui non è addebitabile la separazione e che non ha adeguati redditi propri, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio ed è privo di componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa (in tal senso, si veda, tra le altre, Cass. 234/2025).
5 6.2. Chiarite le premesse teoriche, il punto di partenza da cui procedere è costituito dalla misura dell'assegno disposta in via temporanea e urgente.
Con particolare riguardo alla posizione reddituale della resistente, si era tenuto conto della limitata ma non assente capacità reddituale della richiedente, comprovata dallo svolgimento, da ultimo per quattro mesi nel corso dell'anno 2023, di attività lavorativa a tempo determinato come addetta alle pulizie, a fronte della solo asserita ma non documentata incapacità di lavorare per motivi di salute.
Si ribadiscono in questa sede le argomentazioni già svolte, sottolineando la limitata rilevanza dei documenti sanitari prodotti, che non attestano alcuna effettiva incapacità lavorativa.
In quella sede si era anche preso atto dell'insufficienza dei dati documentali relativi ai redditi del ricorrente, per i quali era stata richiesta un'integrazione. Le dichiarazioni fiscali svizzere prodotte in atti avevano attestato un reddito imponibile oscillante da circa 3.700 euro al mese a circa 3.150 euro al mese. Non era stata fornita, invece, prova certa delle spese e delle tasse da dedurre per individuare il reddito netto disponibile. Erano risultati anche il possesso di un autoveicolo (ancora in pagamento) del valore di oltre 50.000 euro e un portafoglio titoli del valore di circa 30.000 euro.
Non è stato possibile acquisire elementi oggettivi ulteriori, innanzitutto perché il ricorrente non ha depositato quanto richiestogli. Anziché gli estratti conto degli ultimi tre anni, infatti, ha prodotto solo dei documenti con il saldo finale a fine anno del conto bancario svizzero. Da tale condotta, tenuta in violazione del dovere di leale collaborazione, è possibile desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c.. La carenza probatoria è derivata anche dall'impossibilità per la polizia tributaria incaricata di acquisire direttamente all'estero le informazioni necessarie. A questo proposito, peraltro, si è ritenuta superflua la rogatoria internazionale, non essendo stato fornito dalla resistente alcun elemento, nemmeno indiziario, dal quale desumere l'esistenza di redditi oltre quelli dichiarati o di beni patrimoniali intestati a prestanome, così come genericamente asserito.
Tenuto conto di quanto dichiarato dai coniugi, la misura dell'assegno era stata provvisoriamente fissata in 800.00 euro mensili.
6.3. Trattandosi ora di verificare se vi siano i presupposti per modificare quanto stabilito in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., due ordini di considerazioni impongono di elevare in via definitiva a 1.000 euro mensili l'entità dell'assegno di separazione.
Innanzitutto, dal lato del ricorrente, procedendo dal reddito imponibile certo rilevato dalle dichiarazioni fiscali (come detto, ampiamente superiore ai 3.000 euro al mese) può desumersi un
6 reddito disponibile netto superiore a quello dichiarato di circa 2.000 euro al mese, perché, a fronte dell'assenza di documenti comprovanti oggettivamente la tassazione sopportata e le spese sostenute, dalla condotta processuale non collaborativa del ricorrente, come si è anticipato, è possibile trarre argomenti di prova a suo sfavore.
Il secondo argomento attiene alla necessaria correlazione tra assegno di separazione e tenore di vita goduto dal coniuge economicamente più debole in costanza di matrimonio. Poiché di fatto i coniugi avevano già vissuto separati di fatto per diversi anni e il marito aveva provveduto in via indiretta al mantenimento dei familiari, corrispondendo alla moglie le somme necessarie, è possibile quantificare in base a tali somme il tenore di vita assicurato prima della separazione formale.
Ebbene, per quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, sul punto confermato dalla documentazione bancaria, nel corso degli anni egli aveva sempre contribuito al mantenimento della famiglia sia sostenendo il costo del mutuo per l'abitazione familiare, sia corrispondendo circa 1.000 euro mensili per familiare. Infatti, quando aveva dovuto mantenere moglie e entrambi i figli aveva versato circa 3.500 euro. Quando la figlia si era resa economicamente indipendente aveva ridotto a circa 2.500 euro tale importo, ridotto a circa 1.000 euro con l'estinzione del mutuo e con la raggiunta autosufficienza economica dell'altro figlio. Solo con la proposizione del ricorso l'importo, a quel punto destinato al solo mantenimento della moglie, era ingiustificatamente sceso a
600 euro.
In conclusione, la necessità di garantire alla moglie il tenore di vita già goduto in corso di matrimonio impone di fissare in 1.000 euro mensili l'importo dell'assegno, ripristinando così la misura di quanto già corrisposto spontaneamente, per alcuni mesi tra fine 2023 e inizio 2024, dal coniuge obbligato.
7. Sulla domanda relativa allo stato e su quella relativa al mantenimento non vi è soccombenza di alcuna delle parti, sicché va operata una parziale compensazione delle spese processuali, nella misura della metà.
Il rigetto delle ulteriori domande di parte resistente ne comporta la parziale soccombenza e la conseguente condanna alla rifusione dell'ulteriore metà delle spese di lite, quantificate come da dispositivo, applicando, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta in sede
7 processale, i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Silea (TV) il 3/7/1999;
manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Silea (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1999 - Parte II - Serie A – Atto
n.14);
2) dispone che versi a l'importo mensile di euro 1.000,00, a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il suo mantenimento, da corrispondere in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando, per il periodo anteriore, quanto disposto in via temporanea e urgente;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, se in aumento;
3) dichiarate compensate per la metà le spese di lite, condanna la parte resistente CP_1 alla rifusione in favore della parte ricorrente dell'ulteriore metà di tali spese,
[...] Parte_1 che liquida nell'importo complessivo di € 1.904,00 per compenso avvocato e di € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli accessori, se e in quanto dovuti per legge;
Così deciso in Pordenone, in data 17 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
8
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 399/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a [...], cod. Parte_1 fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bavaresco e dall'avv. CodiceFiscale_1
VI UE
ricorrente
contro nata il [...] a [...] e residente a [...]
Settimo n. 70, cod. fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita CodiceFiscale_2
Bigerna
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione nell'udienza del giorno 16/9/2025, sostituita con note scritte, sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 13/06/24, e pertanto:
“reietta ogni avversa domanda ed eccezione e, a conferma dei provvedimenti assunti ex art. 473- bis.22 c.p.c.,
1- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 conseguenti annotazioni di legge;
2- porsi a carico del marito un assegno mensile di Euro 800=, come già stabilito Parte_1 giudizialmente, a titolo di contributo nel mantenimento della moglie, da versare alla stessa in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT;
3- spese di lite interamente rifuse, oltre oneri.”
Parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta, e pertanto:
“Si chiede la pronuncia della separazione con addebito al marito e fissazione di assegno di mantenimento ed alimentare per euro 3.000 (tremila). Si chiede l'assegnazione della casa coniugale alla moglie. Si chiede il risarcimento dei danni provocati dal comportamento del marito per maltrattamenti e violenze come descritti nei documenti allegati. Si indicano a testimoni su tutti i fatti di causa ed in particolare sui maltrattamenti e in merito alle elargizioni pervenute dalla famiglia di origine della resistente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/2/24, allegando l'intollerabilità della Parte_1 prosecuzione della convivenza, ha chiesto la separazione dalla moglie con la Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 3/7/1999, in regime di comunione legale dei beni. Il ricorrente ha rappresentato la raggiunta autosufficienza economica dei due figli, ormai maggiorenni. Con riguardo alle proprie condizioni economiche, premettendo di aver sempre lavorato come operaio edile in Svizzera, ove risiede tuttora, e di aver fatto rientro nell'abitazione familiare nei fine settimana o a fine mese, secondo le possibilità lavorative, ha dichiarato di aver percepito, nelle ultime annualità, un reddito annuale di oltre 20.000 franchi svizzeri al netto della tassazione, equivalente a circa 2.000 euro mensili netti. Ha anche aggiunto di aver faticosamente contribuito al mantenimento della famiglia e in particolare della moglie, che mai aveva lavorato,
2 corrispondendole la somma mensile di 1.000 euro e sostenendo integralmente le spese per il mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione familiare. Ha quindi chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, il riconoscimento a suo carico di un obbligo per il mantenimento della moglie nella misura di 600 euro mensili, offrendosi inoltre di lasciarle i proventi dell'impianto fotovoltaico installato nell'abitazione familiare, per un valore di circa 3.500 euro annui
2. Si è costituita la parte resistente, dichiarandosi genericamente vittima di maltrattamenti e gravi lesioni da parte del marito. ha anche sostenuto che il ricorrente, titolare di Controparte_1 una notevole e avviata impresa di costruzioni e di vari appartamenti e auto di lusso intestati a prestanome, prima di introdurre il giudizio si era liberato dei propri beni, per occultare le proprie reali disponibilità patrimoniali. Conseguentemente, ha chiesto l'addebito della separazione al marito, un assegno di mantenimento a proprio favore nella misura di 3.000 euro mensili,
l'assegnazione della casa familiare, il risarcimento del danno per le violenze subite.
3. In sede di udienza di comparizione dei coniugi, ha meglio descritto la propria Parte_1 posizione reddituale, precisando di essere socio lavoratore di una società di persone di diritto svizzero, di non percepire utili ma solo il reddito da lavoro dipendente, ammontante a circa 6.000 euro mensili al lordo della tassazione e delle spese, tra le quali l'assicurazione sanitaria per oltre
400 euro al mese e il canone di locazione per l'abitazione di residenza, per un ammontare di circa
1.400 euro al mese. Il ricorrente ha anche specificato di aver versato in passato alla moglie e ai figli dapprima 3.500 euro al mese e poi 2.500 euro al mese, somme comprensive anche della rata del mutuo e del necessario per il mantenimento dei figli. La somma corrisposta era diminuita, da settembre 2023, in corrispondenza con l'estinzione del mutuo, a 1.000 euro al mese, e poi a 600 euro al mese dalla data di proposizione del ricorso. ha riferito di aver lavorato come addetta alle pulizie nel corso dell'anno 2022 Controparte_1
e per 4 mesi nel corso dell'anno 2023, ricavandone rispettivamente 300 e 200 euro al mese. Ha però aggiunto di non essere più in grado di lavorare per problemi fisici, preannunciando l'intenzione di chiedere il riconoscimento dell'invalidità civile. Infine, ha riferito di aver recentemente denunciato il marito per il reato di maltrattamenti in famiglia.
3 Non avendo avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.. I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, con conseguente scioglimento della comunione legale. È stato altresì posto a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 800,00 per il mantenimento della moglie. Inoltre, a fronte della non immediata intellegibilità delle dichiarazioni fiscali estere e delle lacune della produzione documentale, è stato ordinato al ricorrente il deposito della documentazione attestante la titolarità, anche all'estero, di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, oltre agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari esteri degli ultimi tre anni. Infine, stante l'allegazione degli abusi familiari, sono state chieste informazioni al pubblico ministero sui procedimenti originati dalle denunce della parte resistente.
4. Effettuato il deposito dei documenti integrativi e acquisita la risposta del pubblico ministero, il quale si è limitato ad attestare la segretezza degli atti del procedimento penale pendente, nell'udienza del giorno 5/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte, preso atto che il ricorrente non aveva depositato gli estratti conto completi dei conti correnti esteri, così come gli era stato richiesto, ma solo un documento attestante il saldo finale a fine anno, sono state delegate alla polizia tributaria indagini patrimoniali, svolte le quali la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza per la rimessione in decisione. Con lo stesso provvedimento è stata rigettata l'istanza della parte resistente, di aumento dell'assegno posto a carico del ricorrente, per difetto dei presupposti, non essendo stati allegati dalla istante fatti sopravvenuti, né essendo emerse nuove risultanze istruttorie rilevanti sul punto.
5. Il ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione e, quanto al mantenimento della moglie, la conferma dei provvedimenti provvisori.
La resistente non ha precisato le conclusioni definitive, sicché rimangono valide quelle proposte con la comparsa di costituzione, in ordine alle quali si osserva quanto segue.
La domanda di addebito della separazione al marito non può essere accolta, per integrale difetto di prova. La causa dell'addebito sarebbe consistita negli abusi familiari e nelle condotte di violenza domestica, che sono stati invocati del tutto genericamente e nemmeno specificamente allegati.
Tantomeno ne è stata fornita prova. La resistente non ha prodotto alcun documento rilevante sul
4 punto. In particolare, non è stata depositata copia degli atti penali, nemmeno della denuncia, copia che, causa segretezza, non è stato possibile acquisire d'ufficio. Quanto alle prove testimoniali, va rilevata l'inammissibilità della relativa e generica richiesta formulata con la comparsa, non essendo stati formulati capitoli di prova su circostanze specifiche (i testi avrebbero dovuto essere sentiti “sui maltrattamenti” e sui “fatti di causa”, riportati unicamente nei seguenti termini “Il marito maltratta da anni la moglie con vessazioni di ogni tipo ed ha più volte picchiato la stessa, causando gravi lesioni e postumi permanenti.”)
Lo stesso deficit probatorio va rilevato, per i medesimi motivi, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare. Peraltro, anche a prescindere dall'assoluto difetto di prova delle condotte in violazione dei doveri familiari che costituirebbero la causa dell'invocato pregiudizio non patrimoniale, nemmeno quest'ultimo è stato precisamente allegato e dedotto, essendo i documenti sanitari prodotti del tutto insufficienti a delineare un ipotetico danno biologico in nesso di causa con maltrattamenti o violenze.
Nemmeno può essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare, in assenza di figli minorenni collocati presso la madre ed essendo i figli maggiorenni, entrambi economicamente autosufficienti, l'uno residente con il padre in Svizzera, l'altra prossima a trasferirsi dalla casa familiare, per quanto riferito dalla stessa resistente.
6. L'unico effettivo tema controverso, dunque, è l'ammontare dell'assegno di mantenimento, sull'esistenza dei presupposti del quale non vi è contenzioso.
Parte ricorrente ha da ultimo proposto la conferma degli 800 euro stabiliti in via temporanea e urgente.
Il nuovo difensore della parte resistente costituitosi in prossimità dell'udienza di rimessione in decisione, ridimensionando l'originaria domanda, ha richiesto un assegno di 1.200,00 euro mensili.
6.1. L'assegno di mantenimento, che spetta al coniuge cui non è addebitabile la separazione e che non ha adeguati redditi propri, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio ed è privo di componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa (in tal senso, si veda, tra le altre, Cass. 234/2025).
5 6.2. Chiarite le premesse teoriche, il punto di partenza da cui procedere è costituito dalla misura dell'assegno disposta in via temporanea e urgente.
Con particolare riguardo alla posizione reddituale della resistente, si era tenuto conto della limitata ma non assente capacità reddituale della richiedente, comprovata dallo svolgimento, da ultimo per quattro mesi nel corso dell'anno 2023, di attività lavorativa a tempo determinato come addetta alle pulizie, a fronte della solo asserita ma non documentata incapacità di lavorare per motivi di salute.
Si ribadiscono in questa sede le argomentazioni già svolte, sottolineando la limitata rilevanza dei documenti sanitari prodotti, che non attestano alcuna effettiva incapacità lavorativa.
In quella sede si era anche preso atto dell'insufficienza dei dati documentali relativi ai redditi del ricorrente, per i quali era stata richiesta un'integrazione. Le dichiarazioni fiscali svizzere prodotte in atti avevano attestato un reddito imponibile oscillante da circa 3.700 euro al mese a circa 3.150 euro al mese. Non era stata fornita, invece, prova certa delle spese e delle tasse da dedurre per individuare il reddito netto disponibile. Erano risultati anche il possesso di un autoveicolo (ancora in pagamento) del valore di oltre 50.000 euro e un portafoglio titoli del valore di circa 30.000 euro.
Non è stato possibile acquisire elementi oggettivi ulteriori, innanzitutto perché il ricorrente non ha depositato quanto richiestogli. Anziché gli estratti conto degli ultimi tre anni, infatti, ha prodotto solo dei documenti con il saldo finale a fine anno del conto bancario svizzero. Da tale condotta, tenuta in violazione del dovere di leale collaborazione, è possibile desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c.. La carenza probatoria è derivata anche dall'impossibilità per la polizia tributaria incaricata di acquisire direttamente all'estero le informazioni necessarie. A questo proposito, peraltro, si è ritenuta superflua la rogatoria internazionale, non essendo stato fornito dalla resistente alcun elemento, nemmeno indiziario, dal quale desumere l'esistenza di redditi oltre quelli dichiarati o di beni patrimoniali intestati a prestanome, così come genericamente asserito.
Tenuto conto di quanto dichiarato dai coniugi, la misura dell'assegno era stata provvisoriamente fissata in 800.00 euro mensili.
6.3. Trattandosi ora di verificare se vi siano i presupposti per modificare quanto stabilito in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., due ordini di considerazioni impongono di elevare in via definitiva a 1.000 euro mensili l'entità dell'assegno di separazione.
Innanzitutto, dal lato del ricorrente, procedendo dal reddito imponibile certo rilevato dalle dichiarazioni fiscali (come detto, ampiamente superiore ai 3.000 euro al mese) può desumersi un
6 reddito disponibile netto superiore a quello dichiarato di circa 2.000 euro al mese, perché, a fronte dell'assenza di documenti comprovanti oggettivamente la tassazione sopportata e le spese sostenute, dalla condotta processuale non collaborativa del ricorrente, come si è anticipato, è possibile trarre argomenti di prova a suo sfavore.
Il secondo argomento attiene alla necessaria correlazione tra assegno di separazione e tenore di vita goduto dal coniuge economicamente più debole in costanza di matrimonio. Poiché di fatto i coniugi avevano già vissuto separati di fatto per diversi anni e il marito aveva provveduto in via indiretta al mantenimento dei familiari, corrispondendo alla moglie le somme necessarie, è possibile quantificare in base a tali somme il tenore di vita assicurato prima della separazione formale.
Ebbene, per quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, sul punto confermato dalla documentazione bancaria, nel corso degli anni egli aveva sempre contribuito al mantenimento della famiglia sia sostenendo il costo del mutuo per l'abitazione familiare, sia corrispondendo circa 1.000 euro mensili per familiare. Infatti, quando aveva dovuto mantenere moglie e entrambi i figli aveva versato circa 3.500 euro. Quando la figlia si era resa economicamente indipendente aveva ridotto a circa 2.500 euro tale importo, ridotto a circa 1.000 euro con l'estinzione del mutuo e con la raggiunta autosufficienza economica dell'altro figlio. Solo con la proposizione del ricorso l'importo, a quel punto destinato al solo mantenimento della moglie, era ingiustificatamente sceso a
600 euro.
In conclusione, la necessità di garantire alla moglie il tenore di vita già goduto in corso di matrimonio impone di fissare in 1.000 euro mensili l'importo dell'assegno, ripristinando così la misura di quanto già corrisposto spontaneamente, per alcuni mesi tra fine 2023 e inizio 2024, dal coniuge obbligato.
7. Sulla domanda relativa allo stato e su quella relativa al mantenimento non vi è soccombenza di alcuna delle parti, sicché va operata una parziale compensazione delle spese processuali, nella misura della metà.
Il rigetto delle ulteriori domande di parte resistente ne comporta la parziale soccombenza e la conseguente condanna alla rifusione dell'ulteriore metà delle spese di lite, quantificate come da dispositivo, applicando, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta in sede
7 processale, i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Silea (TV) il 3/7/1999;
manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Silea (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1999 - Parte II - Serie A – Atto
n.14);
2) dispone che versi a l'importo mensile di euro 1.000,00, a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il suo mantenimento, da corrispondere in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando, per il periodo anteriore, quanto disposto in via temporanea e urgente;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, se in aumento;
3) dichiarate compensate per la metà le spese di lite, condanna la parte resistente CP_1 alla rifusione in favore della parte ricorrente dell'ulteriore metà di tali spese,
[...] Parte_1 che liquida nell'importo complessivo di € 1.904,00 per compenso avvocato e di € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli accessori, se e in quanto dovuti per legge;
Così deciso in Pordenone, in data 17 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
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