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Sentenza 10 gennaio 2026
Sentenza 10 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 10/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 10/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LC MARTINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4171/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonaro 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003241000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6379/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18-8-2025, depositato in pari data, il signor Ricorrente_1 ha proposto opposizione ad un preavviso di iscrizione d'ipoteca, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero di importi dovuti a titolo di tasse camerali e tassa auto, per un importo di € 871,26.
Il ricorrente lamenta la mancata notifica delle quattro cartelle di pagamento richiamate, la prescrizione triennale della tassa auto 2018.
Ha chiesto l'annullamento del provvedimento opposto, con la rifusione delle spese di giudizio, e con distrazione al difensore antistatario.
In data 27-10-2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato le proprie controdeduzioni.
L'ente della riscossione ha rilevato che la cartella n. 4740/000 risulta notificata, e richiama un pregresso avviso di accertamento (n. 80720), sicché doveva essere esteso il giudizio all'ente impositore;
ha comunque chiesto, sia pure in subordine, che sia disposta la chiamata in causa della Regione Campania;
ha inoltre invocato la sospensione del termine di prescrizione prevista per l'emergenza da covid-19.
Per le altre cartelle di pagamento la resistente ha opposto l'intervenuta e regolare notifica.
Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità per la mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, ovvero per l'integrazione del contraddittorio, e comunque per il rigetto del ricorso, con l'attribuzione delle spese secondo principio di causalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Oggetto del ricorso è un preavviso di iscrizione ipotecaria, impugnato limitatamente al credito tributario portato da quattro cartelle di pagamento riportate nel provvedimento.
La cartella di pagamento n. 4740/000 risulta essere stata notificata al coniuge del ricorrente in data
8-1-2025 e di essa non è stata fornita la prova dell'eventuale impugnazione.
Consegue da quanto innanzi che, sulla scorta di ciò, risulta non utile, ai fini della decisione, l'estensione del giudizio all'ente impositore. Consegue anche che, in carenza di impugnazione, sono inammissibili i rilievi non strettamente rivolti al procedimento impugnato e relativi al contenuto della menzionata cartella.
Consegue infine che non ricorre l'ipotizzata prescrizione del tributo, dovendo limitarsi il giudice tributario a valutare il tempo trascorso dalla notifica della cartella alla notificazione dell'atto successivo.
La cartella n. 0964/000, anch'essa prodotta in atti, risulta notificata in data 27-11-2023.
La cartella n. 5420/000, pure in atti, risulta pervenuta al ricorrente in data 19-1-2024.
La cartella n. 2390/000 appare notificata il 31-1-2025.
Tali circostanze risultano documentate ad opera dell'ente resistente, e non sono state oggetto di contestazione del ricorrente.
Consegue da quanto innanzi il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte resistente, che liquida in complessive € 500,00, oltre cassa ed iva se dovute.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Martino Melchionda
Depositata il 10/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LC MARTINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4171/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonaro 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003241000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6379/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18-8-2025, depositato in pari data, il signor Ricorrente_1 ha proposto opposizione ad un preavviso di iscrizione d'ipoteca, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero di importi dovuti a titolo di tasse camerali e tassa auto, per un importo di € 871,26.
Il ricorrente lamenta la mancata notifica delle quattro cartelle di pagamento richiamate, la prescrizione triennale della tassa auto 2018.
Ha chiesto l'annullamento del provvedimento opposto, con la rifusione delle spese di giudizio, e con distrazione al difensore antistatario.
In data 27-10-2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato le proprie controdeduzioni.
L'ente della riscossione ha rilevato che la cartella n. 4740/000 risulta notificata, e richiama un pregresso avviso di accertamento (n. 80720), sicché doveva essere esteso il giudizio all'ente impositore;
ha comunque chiesto, sia pure in subordine, che sia disposta la chiamata in causa della Regione Campania;
ha inoltre invocato la sospensione del termine di prescrizione prevista per l'emergenza da covid-19.
Per le altre cartelle di pagamento la resistente ha opposto l'intervenuta e regolare notifica.
Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità per la mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, ovvero per l'integrazione del contraddittorio, e comunque per il rigetto del ricorso, con l'attribuzione delle spese secondo principio di causalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Oggetto del ricorso è un preavviso di iscrizione ipotecaria, impugnato limitatamente al credito tributario portato da quattro cartelle di pagamento riportate nel provvedimento.
La cartella di pagamento n. 4740/000 risulta essere stata notificata al coniuge del ricorrente in data
8-1-2025 e di essa non è stata fornita la prova dell'eventuale impugnazione.
Consegue da quanto innanzi che, sulla scorta di ciò, risulta non utile, ai fini della decisione, l'estensione del giudizio all'ente impositore. Consegue anche che, in carenza di impugnazione, sono inammissibili i rilievi non strettamente rivolti al procedimento impugnato e relativi al contenuto della menzionata cartella.
Consegue infine che non ricorre l'ipotizzata prescrizione del tributo, dovendo limitarsi il giudice tributario a valutare il tempo trascorso dalla notifica della cartella alla notificazione dell'atto successivo.
La cartella n. 0964/000, anch'essa prodotta in atti, risulta notificata in data 27-11-2023.
La cartella n. 5420/000, pure in atti, risulta pervenuta al ricorrente in data 19-1-2024.
La cartella n. 2390/000 appare notificata il 31-1-2025.
Tali circostanze risultano documentate ad opera dell'ente resistente, e non sono state oggetto di contestazione del ricorrente.
Consegue da quanto innanzi il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte resistente, che liquida in complessive € 500,00, oltre cassa ed iva se dovute.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Martino Melchionda