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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SCANDURRA DONATELLA, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 407/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Perugia - Via G.oberdan 56 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 REGISTRO 2022
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 TARSU/TIA 2014 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 TARSU/TIA 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 TARSU/TIA 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 TARSU/TIA 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 TARSU/TIA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 00137207 92 000 TARSU/TIA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 00137207 92 000 TARSU/TIA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 00137207 92 000 TARSU/TIA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 00137207 92 000 TARSU/TIA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 00137207 92 000 TARSU/TIA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate - Riscossione in data 11/09/2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 18/09/2023, il preavviso di fermo amministrativo notificato a mezzo pec in data 24/01/2025, nonché il fermo amministrativo conseguentemente iscritto presso il Pubblico Registro Automobilistico per l'annullamento degli atti opposti notificato a mezzo pec in data 08/05/2025.
In sintesi, la contribuente lamentava:
- Inesistenza dei fatti contestati – Inesistenza ed inefficacia degli “Avvisi di Accertamento per Infedele
Denuncia ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA)” adottati dalla GE.SE.NU. S.p.a. del 17/10/2019 – anni 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018 e dell'avviso di accertamento d'ufficio Tassa Rifiuti (TARI) Anno 2017 del 18/07/2019 ovvero inesistenza e vizi degli avvisi di accertamento TARI/TEFA (2014-2018) per carenza di legittimazione del soggetto accertatore: GE.SE.NU. S.p.a.; inesistenza dei presupposti di fatto;
vizio di motivazione;
errata determinazione della pretesa;
- Decadenza e vizi della riscossione, per decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo;
inefficacia degli atti derivati;
arbitraria gestione dei crediti.
- Inesistenza dei fatti contestati – Inesistenza ed inefficacia dei ruoli formati e resi esecutivi dal Comune di
Perugia in data 17/07/2023, della cartella di pagamento n. 080 2023 00137207 92 000, del preavviso di fermo e della conseguente iscrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico.
II. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, rilevando in via preliminare la tardiva impugnazione della cartella di pagamento e dei provvedimenti di fermo amministrativo. In ogni caso, affermava la completa estraneità dell'Agente della Riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore - Comune di Perugia - che ha emesso il ruolo, chiamato espressamente ad intervenire in giudizio.
In conclusione, chiedeva, in via principale, di dichiarare il ricorso introduttivo inammissibile per tardività, ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; nel merito, il rigetto del ricorso con condanna della contribuente al pagamento delle spese.
III. Il Comune di Perugia interveniva in giudizio, osservando che la cartella di pagamento impugnata si fonda su avvisi regolarmente notificati alla contribuente in data 18/11/2019, i cui termini per l'impugnativa diretta sono ampiamente scaduti;
che GE.SE.NU. S.p.a., affidataria della gestione del tributo in questione per conto del Comune di Perugia, si occupa autonomamente della gestione della Tari nelle sue varie fasi, compresi gli avvisi di accertamento.
Faceva, infine, presente che il termine per la notifica della cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento Tari anni 2014-2018, divenuti definitivi per mancata impugnazione nell'anno 2020 (60 giorni dopo la notifica avvenuta in data 18/11/2019), sarebbe spirato in data 31/12/2023 – 31/12 del terzo anno successivo a quello di definitività dell'avviso di accertamento (senza considerare peraltro la proroga disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020, dovuta all'emergenza COVID); sicché il predetto termine è stato ampliamente rispettato.
IV. In replica alle osservazioni del Comune, la ricorrente provvedeva al deposito di memorie. Nel contrastare le argomentazioni del Comune, la ricorrente evidenziava asseriti errori concernenti i presupposti di fatto dei tributi e delle sanzioni irrogate, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione all'esame attiene all'impugnativa di una cartella di pagamento, del preavviso di fermo amministrativo e del conseguente provvedimento di fermo.
L'Agente della riscossione ha, in via preliminare, eccepito la tardività del ricorso.
L'eccezione è fondata.
L'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, dispone espressamente che: “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Dalla documentazione versata in atti risulta inequivocabilmente che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificato alla contribuente in data 18/09/2023 e che il successivo preavviso di fermo amministrativo è stato parimenti notificato in data 24/01/2025 con iscrizione del fermo in data 08/05/2025, mentre l'atto introduttivo dell'odierno giudizio è stato notificato all'agente della riscossione soltanto in data
11/09/2025, quindi, ben oltre i 60 giorni dalla data di notificazione dei suddetti atti, sicché i termini di opposizione debbono considerarsi decorsi.
Il termine di legge previsto per l'impugnativa della cartella di pagamento è, come noto, un termine perentorio.
L'inutile decorso dello stesso termine rende assolutamente definitivo e, quindi, non più impugnabile l'atto stesso con ogni conseguenza di legge.
In base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, non possono in questa sede essere valutati gli asseriti vizi riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'ente impositore - Comune di Perugia - che ha emesso il ruolo n. 2023/003767 e n. 2023/003761 per tributi Tari-Tefa anni 2014-2018, reso esecutivo in data 17/07/2023 e consegnato all'agente della riscossione in data 25/08/2023.
Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso è dunque inammissibile.
Condanna la contribuente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per tardività. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in
€ 800,00 per ogni ufficio costituito.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SCANDURRA DONATELLA, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 407/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Perugia - Via G.oberdan 56 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 REGISTRO 2022
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 TARSU/TIA 2014 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 TARSU/TIA 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 TARSU/TIA 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 TARSU/TIA 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500002063000 TARSU/TIA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 00137207 92 000 TARSU/TIA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 00137207 92 000 TARSU/TIA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 00137207 92 000 TARSU/TIA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 00137207 92 000 TARSU/TIA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 00137207 92 000 TARSU/TIA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate - Riscossione in data 11/09/2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 18/09/2023, il preavviso di fermo amministrativo notificato a mezzo pec in data 24/01/2025, nonché il fermo amministrativo conseguentemente iscritto presso il Pubblico Registro Automobilistico per l'annullamento degli atti opposti notificato a mezzo pec in data 08/05/2025.
In sintesi, la contribuente lamentava:
- Inesistenza dei fatti contestati – Inesistenza ed inefficacia degli “Avvisi di Accertamento per Infedele
Denuncia ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA)” adottati dalla GE.SE.NU. S.p.a. del 17/10/2019 – anni 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018 e dell'avviso di accertamento d'ufficio Tassa Rifiuti (TARI) Anno 2017 del 18/07/2019 ovvero inesistenza e vizi degli avvisi di accertamento TARI/TEFA (2014-2018) per carenza di legittimazione del soggetto accertatore: GE.SE.NU. S.p.a.; inesistenza dei presupposti di fatto;
vizio di motivazione;
errata determinazione della pretesa;
- Decadenza e vizi della riscossione, per decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo;
inefficacia degli atti derivati;
arbitraria gestione dei crediti.
- Inesistenza dei fatti contestati – Inesistenza ed inefficacia dei ruoli formati e resi esecutivi dal Comune di
Perugia in data 17/07/2023, della cartella di pagamento n. 080 2023 00137207 92 000, del preavviso di fermo e della conseguente iscrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico.
II. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, rilevando in via preliminare la tardiva impugnazione della cartella di pagamento e dei provvedimenti di fermo amministrativo. In ogni caso, affermava la completa estraneità dell'Agente della Riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore - Comune di Perugia - che ha emesso il ruolo, chiamato espressamente ad intervenire in giudizio.
In conclusione, chiedeva, in via principale, di dichiarare il ricorso introduttivo inammissibile per tardività, ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; nel merito, il rigetto del ricorso con condanna della contribuente al pagamento delle spese.
III. Il Comune di Perugia interveniva in giudizio, osservando che la cartella di pagamento impugnata si fonda su avvisi regolarmente notificati alla contribuente in data 18/11/2019, i cui termini per l'impugnativa diretta sono ampiamente scaduti;
che GE.SE.NU. S.p.a., affidataria della gestione del tributo in questione per conto del Comune di Perugia, si occupa autonomamente della gestione della Tari nelle sue varie fasi, compresi gli avvisi di accertamento.
Faceva, infine, presente che il termine per la notifica della cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento Tari anni 2014-2018, divenuti definitivi per mancata impugnazione nell'anno 2020 (60 giorni dopo la notifica avvenuta in data 18/11/2019), sarebbe spirato in data 31/12/2023 – 31/12 del terzo anno successivo a quello di definitività dell'avviso di accertamento (senza considerare peraltro la proroga disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020, dovuta all'emergenza COVID); sicché il predetto termine è stato ampliamente rispettato.
IV. In replica alle osservazioni del Comune, la ricorrente provvedeva al deposito di memorie. Nel contrastare le argomentazioni del Comune, la ricorrente evidenziava asseriti errori concernenti i presupposti di fatto dei tributi e delle sanzioni irrogate, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione all'esame attiene all'impugnativa di una cartella di pagamento, del preavviso di fermo amministrativo e del conseguente provvedimento di fermo.
L'Agente della riscossione ha, in via preliminare, eccepito la tardività del ricorso.
L'eccezione è fondata.
L'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, dispone espressamente che: “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Dalla documentazione versata in atti risulta inequivocabilmente che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificato alla contribuente in data 18/09/2023 e che il successivo preavviso di fermo amministrativo è stato parimenti notificato in data 24/01/2025 con iscrizione del fermo in data 08/05/2025, mentre l'atto introduttivo dell'odierno giudizio è stato notificato all'agente della riscossione soltanto in data
11/09/2025, quindi, ben oltre i 60 giorni dalla data di notificazione dei suddetti atti, sicché i termini di opposizione debbono considerarsi decorsi.
Il termine di legge previsto per l'impugnativa della cartella di pagamento è, come noto, un termine perentorio.
L'inutile decorso dello stesso termine rende assolutamente definitivo e, quindi, non più impugnabile l'atto stesso con ogni conseguenza di legge.
In base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, non possono in questa sede essere valutati gli asseriti vizi riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'ente impositore - Comune di Perugia - che ha emesso il ruolo n. 2023/003767 e n. 2023/003761 per tributi Tari-Tefa anni 2014-2018, reso esecutivo in data 17/07/2023 e consegnato all'agente della riscossione in data 25/08/2023.
Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso è dunque inammissibile.
Condanna la contribuente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per tardività. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in
€ 800,00 per ogni ufficio costituito.