Art. 3.
Il Ministro delle Finanze, unitamente al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, determineranno questa rendita, udito il parere della Commissione provinciale per l'accertamento del valore dei beni demaniali, colle norme dei contratti, dei registri regolari e dei catasti, e in caso di mancanza o anche d'insufficienza di tali elementi, con perizie sommarie di cui il sistema verra' fissato da regolamento.
Il Ministro delle Finanze, unitamente al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, determineranno questa rendita, udito il parere della Commissione provinciale per l'accertamento del valore dei beni demaniali, colle norme dei contratti, dei registri regolari e dei catasti, e in caso di mancanza o anche d'insufficienza di tali elementi, con perizie sommarie di cui il sistema verra' fissato da regolamento.