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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
EL IF in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4051 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 337 del 14 9 2021,
riservata in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale delle parti, vertente
TRA
-, PartitaIVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – -, P.IVA_2
APPELLANTE
E
- -, CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Canelli - CodiceFiscale_2
APPELLATO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 13 4 2021, proponeva opposizione innanzi al Giudice CP_1 di Pace di Cervinara avverso il verbale di contestazione n. 623396225 del 14 10 2020, con cui gli era stata contestata, quale obbligato in solido, la violazione delle norme di cui all'art. 193, comma 2, del codice della strada e chiedeva l'annullamento dello stesso e di ogni altro atto presupposto o conseguente, nonché dell'ordinanza prefettizia n.
404/2021 del 9 3 2021.
Rilevava che:
- in data 14 10 2020, il figlio IC, mentre era alla guida del veicolo CP_1 targato EN754DX di sua proprietà, veniva fermato dai carabinieri, i quali rilevavano che il detto veicolo era privo di copertura assicurativa e gli contestavano la violazione di cui all'art. 193 suddetto;
- a seguito dell'infrazione, gli agenti accertatori elevavano il verbale n.
623396225, e disponevano il sequestro del veicolo, che veniva affidato in custodia allo stesso trasgressore;
- il verbale del 14 10 2020 non gli era stato mai notificato e che era venuto a conoscenza della contestazione solo con la notifica in data 23 3 2021 dell'ordinanza prefettizia che aveva disposto la confisca del veicolo.
Precisava che il figlio nella circostanza, aveva posto in circolazione Per_1
l'autovettura senza il consenso di esso proprietario e della madre (sua coniuge)
[...]
, la quale utilizzava il veicolo ed era titolare del contratto di assicurazione CP_2 stipulato per la copertura dei danni derivanti dalla circolazione dello stesso.
In buona sostanza, deduceva l'illegittimità dell'ordinanza di confisca asserendo che il verbale di contestazione ad essa presupposto era stato contestato soltanto al trasgressore e non anche a lui quale proprietario del veicolo e obbligato in solido.
Sosteneva, poi, che l'ordinanza di confisca della sua autovettura era nulla poiché era stata adottata pur essendo esso totalmente estraneo alla violazione commessa da
CP_3
Chiedeva, quindi, l'annullamento del verbale di contestazione del 14 10 2020 e dell'ordinanza prefettizia del 9 3 2021.
2 La , nel costituirsi nel giudizio di prime cure, asseriva che il verbale di CP_4 accertamento era stato regolarmente notificato, così come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, e che il provvedimento di confisca era stato legittimamente emesso. Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace, rilevava che l'autorità aveva l'obbligo di procedere alla notifica del verbale di contestazione anche al proprietario del veicolo quale obbligato in solido. Nella stessa si legge testualmente: “il verbale di contestazione andava altresì notificato a così come è avvenuto CP_1 per il decreto prefettizio di confisca del veicolo”. Accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati. Condannava, altresì, la al pagamento delle spese Controparte_5 del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 90,00 per esborsi ed euro 408,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Con ricorso in appello del 14 10 2021, il chiedeva, in riforma della CP_6 sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma dei provvedimenti di sequestro e di confisca.
Si costituiva , il quale, nel rilevare la correttezza della sentenza di CP_1 primo grado e l'infondatezza dei motivi di gravame proposti dal , chiedeva il CP_6 rigetto dell'appello. Asseriva che i provvedimenti di sequestro e di confisca, quali sanzioni accessorie, non potevano essere comminati in quanto l'obbligazione principale si era estinta per omessa notifica, nei suoi confronti, del verbale nei termini di legge.
Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado CP_4 nella parte in cui il giudice ha ritenuto di annullare gli atti opposti, ritenendo che il verbale di accertamento doveva essere notificato anche a , quale obbligato CP_1 in solido. Sostiene che l'omessa notifica del verbale di accertamento all'appellato ha determinato soltanto l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in capo ad esso e non anche di quella a carico del trasgressore, al quale la contestazione è stata regolarmente compiuta. Deduce, quindi, che la permanenza dell'obbligazione dell'autore dell'illecito ha comportato anche la permanenza della sanzione della confisca.
Con il secondo motivo di appello, la rileva la legittimità del CP_4 provvedimento di confisca anche perché lo non ha dimostrato la sua estraneità ai CP_1 fatti, considerato che non ha fornito la prova che la circolazione dell'autovettura è
3 avvenuta contro la sua volontà. Insiste, quindi, per la riforma della sentenza di primo grado e per il rigetto della domanda con la conferma degli atti impugnati.
È da dire, con l'appellante, che le doglianze sono fondate.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'art. 193 del codice della strada, al primo comma, dispone che i veicoli non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Al secondo comma, poi, prevede che in caso di circolazione senza copertura assicurativa è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.
La norma, al quarto comma, dispone che “quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta (della sanzione),
l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo… e il veicolo è confiscato”.
Ancora, l'art. 213, comma 7, del codice della strada prevede che il prefetto dispone la confisca del veicolo quando ne ricorrono i presupposti di legge.
Nel caso di specie, occorre rilevare quanto segue.
Agli atti risulta che il verbale del 14 10 2020 è stato contestato dagli agenti accertatori nell'immediatezza dei fatti al trasgressore Risulta pure che CP_3
l'ordinanza prefettizia di confisca del veicolo del 9 marzo 2021 è stata regolarmente notificata all'appellato . CP_1
C'è da dire che l'omessa notifica del verbale di accertamento al proprietario del veicolo, obbligato in solido, comporta l'estinzione della sola obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria a suo carico e non anche di quella in capo al trasgressore, al quale è stata regolarmente contestata la violazione. Ciò in quanto le obbligazioni dell'autore dell'illecito e dell'obbligato in solido sono autonome. Ne consegue che l'illecito permane e la sua mancata estinzione comporta la permanenza dell'obbligazione del trasgressore e delle sanzioni accessorie del sequestro e della confisca.
Neppure lo può invocare l'illegittimità del provvedimento di confisca in CP_1 ragione della sua estraneità alla violazione amministrativa, poiché non ha fornito la prova che la circolazione dell'autovettura è avvenuta contro la sua volontà, anzi molteplici sono gli elementi acquisiti che comprovano che il veicolo era agevolmente accessibile al trasgressore, come ad altri utilizzatori.
4 Tirando le fila, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata, con la conseguente conferma della validità dei provvedimenti di sequestro e di confisca.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate nonché della circostanza che in primo grado la si è difesa con un proprio funzionario. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la validità dei provvedimenti di sequestro e di confisca;
2) condanna alla rifusione delle spese del gravame in favore CP_1 della , che si liquidano in euro 804,00 per esborsi ed euro 2.610,00 CP_4 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Avellino in data 19 12 2025.
IL GIUDICE
EL IF
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