Articolo 9 della Legge 26 gennaio 1962, n. 16
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 febbraio 1962
Art. 9.
Fermo restando l'articolo 39 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attivita' didattiche e le altre attivita' di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalita' stabilite dal Senato accademico.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962
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