Art. 9.
Fermo restando l'articolo 39 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attivita' didattiche e le altre attivita' di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalita' stabilite dal Senato accademico.
Fermo restando l'articolo 39 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attivita' didattiche e le altre attivita' di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalita' stabilite dal Senato accademico.