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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6270/2021 pendente tra:
(C.F. ), difeso da sé medesimo;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Miele Tiziana (C.F. ); C.F._2 APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
20.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di appello notificato in data 07.10.2021, impugnava la Parte_1 sentenza n. 258/2021, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano in data 19.04.2021, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti di con Controparte_1 compensazione delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
1 • in data 19.10.2011, in qualità di difensore della Parte_1 CP_2 CP_3 addiveniva ad un accordo transattivo con il legale fiduciario della per Controparte_1 risoluzione della controversia definita con la sentenza n. 2829/2011 del Giudice di Pace di
Marigliano;
• il predetto accordo prevedeva il pagamento, in favore di della somma CP_2 CP_3 complessiva di € 10.000,00, di cui € 3.950,00 per sorta capitale ed € 6.050,00 per compensi legali;
• in data 25.10.2011, la compagnia assicuratrice inviava presso lo studio legale dell'istante un assegno bancario di € 10.000,00, intestato alla TRA. e accompagnato da una missiva CP_3 nella quale veniva indicato erroneamente che l'importo relativo alle spese legali era pari a €
4.000,00 e non pari a € 6.050,00, come precedentemente concordato;
• in seguito all'accaduto, il titolare della chiedeva chiarimenti all'Ispettorato Parte_2 della e decideva di interrompere ogni rapporto con il Controparte_1 Parte_1 ritenendo di non potersi più fidare del proprio legale, che gli aveva richiesto il pagamento di un compenso superiore rispetto a quello indicato dalla compagnia assicuratrice;
• successivamente, l'attore agiva in giudizio nei confronti della la quale Controparte_1 veniva condannata, con sentenza n. 1303/2015 del Tribunale di Nola, passata in giudicato, al pagamento della somma residua spettante per compensi legali;
• a causa delle false notizie fornite dalla compagnia assicuratrice, l'istante subiva una notevole riduzione dei propri incarichi professionali, nonché un notevole danno di immagine.
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna di al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in complessivi € 5.000,00.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano rigettava la domanda in questione, ritenendo non provati i danni lamentati da parte attrice.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in Parte_1 questione, lamentando l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie e, nello specifico, delle dichiarazioni testimoniali raccolte. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con condanna della al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.
2 1.4 – Con comparsa depositata il 03.02.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1 argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, all'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 19.04.2021 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 07.10.2021; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 13.10.2021, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 3 – Nel merito, si rileva che, con l'atto di gravame in questione, parte appellante si duole principalmente dell'omessa valutazione delle risultanze istruttorie raccolte nel corso del giudizio di primo grado, ai fini della configurabilità, in capo alla stessa, del lamentato danno da mancato guadagno, nonché del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della propria immagine e della propria reputazione professionale.
L'appello è infondato, pur essendo necessario precisare alcuni passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.
3.1 – Al riguardo, occorre anzitutto delineare la condotta attribuita dall'odierno appellante alla compagnia assicuratrice, che è stata accertata in primo grado e non risulta neppure contestata dalla convenuta. Essa consiste nell'aver comunicato al legale rappresentante della Parte_2 che, in esecuzione della sentenza n. 2829/2011 del Giudice di Pace di Marigliano e del successivo accordo transattivo, spettava all'Avv. l'importo di € 4.000,00; è stato dichiarato, Parte_1 con successiva sentenza n. 1303/2015 del Tribunale di Nola, che tale comunicazione era errata, poiché il compenso spettante al difensore ammontava invece a € 6.050,00; l'equivoco in questione ha generato un diverbio tra l'avvocato e il suo assistito.
3.2 – L'attore in primo grado ha sostenuto che, da tale condotta, è dipeso un danno patrimoniale, conseguente alla perdita di incarichi professionali.
Sul punto, si rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di responsabilità aquiliana i danni risarcibili sono soltanto quelli che, in termini di danno emergente o lucro cessante, costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'illecito (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n. 4002), secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c., operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale. Nello specifico, il risarcimento del danno da lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito, richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (cfr. Cassazione civile sez.
III, 02/04/2025, n. 8758). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava a parte appellante l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto: invero, si è Parte_1 limitato a rappresentare, all'interno dell'atto di gravame, una possibilità di lucro meramente
4 ipotetica, senza fornire alcuna prova documentale idonea a dimostrare il mancato accrescimento patrimoniale conseguente alla perdita di clientela o, comunque, la diretta correlazione del danno invocato con l'asserita condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice.
In effetti, la teste escussa si è limitata a riferire di aver saputo che una persona, pur essendo stata cliente dell'Avv. non intendeva conferirgli ulteriori ipotetici incarichi;
tuttavia, Parte_1 non è stato dimostrato che, a seguito dell'episodio per cui è causa, si è verificata una riduzione del fatturato dell'appellante; non è stato neppure documentato che il legale rappresentante della direttamente coinvolto nella vicenda per cui è causa, ha revocato specifici Parte_2 mandati professionali precedentemente conferiti all'avvocato.
Conseguentemente, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la domanda risarcitoria formulata dall'odierno appellante con riguardo al danno da lucro cessante è infondata, poiché lo stesso non è stato provato.
3.3 – Per quanto attiene, invece, al profilo non patrimoniale, ha chiesto il Parte_1 risarcimento del danno morale, del danno esistenziale, del danno di immagine e alla reputazione, che conseguirebbero alla diffusione, tra gli abitanti del suo paese natale, della convinzione che egli fosse un truffatore.
Occorre osservare, sul punto, che i danni lamentati non sono eziologicamente dipendenti dalla condotta della compagnia assicuratrice, che si è limitata a comunicare a una singola persona la propria interpretazione del dispositivo della sentenza n. 2829/2011 e del successivo accordo transattivo, assumendo una posizione differente da quella sostenuta dall'Avv. ed Parte_1 errata (come successivamente accertato dal Tribunale di Nola).
La rappresentazione di una divergenza di interpretazioni rispetto a un titolo giudiziale o contrattuale non implica l'attribuzione al professionista di una condotta fraudolenta;
in questa prospettiva, non si può imputare alla compagnia assicuratrice di aver accusato l'appellante di voler truffare i propri clienti;
tale accusa, secondo la teste escussa in primo grado, è stata mossa dal legale rappresentante della nonostante le spiegazioni fornitegli dal suo Parte_2 difensore.
Del resto, la diffusione dell'accusa in parola tra gli abitanti del paese non è certamente dipendente dalla compagnia assicuratrice, che si è limitata a interloquire con un singolo soggetto;
invero, la diffusività della condotta denigratoria si configura soltanto nel caso in cui l'agente, pur
5 comunicando direttamente con un'unica persona, esprima la volontà o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare, da parte dell'agente medesimo, l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/03/2024, n.
5701); nel caso di specie, non è emerso l'intento della compagnia assicuratrice di screditare l'appellante nei confronti di un numero interminato di persone, tramite il legale rappresentante della a cui la stessa si è rivolta in via esclusiva. Parte_2
Alla luce di tali considerazioni, dunque, occorre rilevare che il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che non è stato provato che la condotta tenuta da Controparte_1 ha cagionato un danno non patrimoniale nei confronti dell'Avv. il quale si è Parte_1 limitato ad allegare pregiudizi derivanti da offese non rivoltegli dalla compagnia assicuratrice e non veicolate dalla medesima verso un numero indeterminato di destinatari.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello non può essere accolto.
4 – La statuizione relativa alle spese di lite relative al primo grado di giudizio deve essere confermata, alla luce del rigetto dell'appello principale e della mancata proposizione dell'appello incidentale.
4.1 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore di parte appellata, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella II fascia II del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato
D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 - condanna parte appellante alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6270/2021 pendente tra:
(C.F. ), difeso da sé medesimo;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Miele Tiziana (C.F. ); C.F._2 APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
20.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di appello notificato in data 07.10.2021, impugnava la Parte_1 sentenza n. 258/2021, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano in data 19.04.2021, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti di con Controparte_1 compensazione delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
1 • in data 19.10.2011, in qualità di difensore della Parte_1 CP_2 CP_3 addiveniva ad un accordo transattivo con il legale fiduciario della per Controparte_1 risoluzione della controversia definita con la sentenza n. 2829/2011 del Giudice di Pace di
Marigliano;
• il predetto accordo prevedeva il pagamento, in favore di della somma CP_2 CP_3 complessiva di € 10.000,00, di cui € 3.950,00 per sorta capitale ed € 6.050,00 per compensi legali;
• in data 25.10.2011, la compagnia assicuratrice inviava presso lo studio legale dell'istante un assegno bancario di € 10.000,00, intestato alla TRA. e accompagnato da una missiva CP_3 nella quale veniva indicato erroneamente che l'importo relativo alle spese legali era pari a €
4.000,00 e non pari a € 6.050,00, come precedentemente concordato;
• in seguito all'accaduto, il titolare della chiedeva chiarimenti all'Ispettorato Parte_2 della e decideva di interrompere ogni rapporto con il Controparte_1 Parte_1 ritenendo di non potersi più fidare del proprio legale, che gli aveva richiesto il pagamento di un compenso superiore rispetto a quello indicato dalla compagnia assicuratrice;
• successivamente, l'attore agiva in giudizio nei confronti della la quale Controparte_1 veniva condannata, con sentenza n. 1303/2015 del Tribunale di Nola, passata in giudicato, al pagamento della somma residua spettante per compensi legali;
• a causa delle false notizie fornite dalla compagnia assicuratrice, l'istante subiva una notevole riduzione dei propri incarichi professionali, nonché un notevole danno di immagine.
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna di al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in complessivi € 5.000,00.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano rigettava la domanda in questione, ritenendo non provati i danni lamentati da parte attrice.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in Parte_1 questione, lamentando l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie e, nello specifico, delle dichiarazioni testimoniali raccolte. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con condanna della al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.
2 1.4 – Con comparsa depositata il 03.02.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1 argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, all'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 19.04.2021 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 07.10.2021; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 13.10.2021, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 3 – Nel merito, si rileva che, con l'atto di gravame in questione, parte appellante si duole principalmente dell'omessa valutazione delle risultanze istruttorie raccolte nel corso del giudizio di primo grado, ai fini della configurabilità, in capo alla stessa, del lamentato danno da mancato guadagno, nonché del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della propria immagine e della propria reputazione professionale.
L'appello è infondato, pur essendo necessario precisare alcuni passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.
3.1 – Al riguardo, occorre anzitutto delineare la condotta attribuita dall'odierno appellante alla compagnia assicuratrice, che è stata accertata in primo grado e non risulta neppure contestata dalla convenuta. Essa consiste nell'aver comunicato al legale rappresentante della Parte_2 che, in esecuzione della sentenza n. 2829/2011 del Giudice di Pace di Marigliano e del successivo accordo transattivo, spettava all'Avv. l'importo di € 4.000,00; è stato dichiarato, Parte_1 con successiva sentenza n. 1303/2015 del Tribunale di Nola, che tale comunicazione era errata, poiché il compenso spettante al difensore ammontava invece a € 6.050,00; l'equivoco in questione ha generato un diverbio tra l'avvocato e il suo assistito.
3.2 – L'attore in primo grado ha sostenuto che, da tale condotta, è dipeso un danno patrimoniale, conseguente alla perdita di incarichi professionali.
Sul punto, si rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di responsabilità aquiliana i danni risarcibili sono soltanto quelli che, in termini di danno emergente o lucro cessante, costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'illecito (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n. 4002), secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c., operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale. Nello specifico, il risarcimento del danno da lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito, richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (cfr. Cassazione civile sez.
III, 02/04/2025, n. 8758). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava a parte appellante l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto: invero, si è Parte_1 limitato a rappresentare, all'interno dell'atto di gravame, una possibilità di lucro meramente
4 ipotetica, senza fornire alcuna prova documentale idonea a dimostrare il mancato accrescimento patrimoniale conseguente alla perdita di clientela o, comunque, la diretta correlazione del danno invocato con l'asserita condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice.
In effetti, la teste escussa si è limitata a riferire di aver saputo che una persona, pur essendo stata cliente dell'Avv. non intendeva conferirgli ulteriori ipotetici incarichi;
tuttavia, Parte_1 non è stato dimostrato che, a seguito dell'episodio per cui è causa, si è verificata una riduzione del fatturato dell'appellante; non è stato neppure documentato che il legale rappresentante della direttamente coinvolto nella vicenda per cui è causa, ha revocato specifici Parte_2 mandati professionali precedentemente conferiti all'avvocato.
Conseguentemente, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la domanda risarcitoria formulata dall'odierno appellante con riguardo al danno da lucro cessante è infondata, poiché lo stesso non è stato provato.
3.3 – Per quanto attiene, invece, al profilo non patrimoniale, ha chiesto il Parte_1 risarcimento del danno morale, del danno esistenziale, del danno di immagine e alla reputazione, che conseguirebbero alla diffusione, tra gli abitanti del suo paese natale, della convinzione che egli fosse un truffatore.
Occorre osservare, sul punto, che i danni lamentati non sono eziologicamente dipendenti dalla condotta della compagnia assicuratrice, che si è limitata a comunicare a una singola persona la propria interpretazione del dispositivo della sentenza n. 2829/2011 e del successivo accordo transattivo, assumendo una posizione differente da quella sostenuta dall'Avv. ed Parte_1 errata (come successivamente accertato dal Tribunale di Nola).
La rappresentazione di una divergenza di interpretazioni rispetto a un titolo giudiziale o contrattuale non implica l'attribuzione al professionista di una condotta fraudolenta;
in questa prospettiva, non si può imputare alla compagnia assicuratrice di aver accusato l'appellante di voler truffare i propri clienti;
tale accusa, secondo la teste escussa in primo grado, è stata mossa dal legale rappresentante della nonostante le spiegazioni fornitegli dal suo Parte_2 difensore.
Del resto, la diffusione dell'accusa in parola tra gli abitanti del paese non è certamente dipendente dalla compagnia assicuratrice, che si è limitata a interloquire con un singolo soggetto;
invero, la diffusività della condotta denigratoria si configura soltanto nel caso in cui l'agente, pur
5 comunicando direttamente con un'unica persona, esprima la volontà o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare, da parte dell'agente medesimo, l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/03/2024, n.
5701); nel caso di specie, non è emerso l'intento della compagnia assicuratrice di screditare l'appellante nei confronti di un numero interminato di persone, tramite il legale rappresentante della a cui la stessa si è rivolta in via esclusiva. Parte_2
Alla luce di tali considerazioni, dunque, occorre rilevare che il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che non è stato provato che la condotta tenuta da Controparte_1 ha cagionato un danno non patrimoniale nei confronti dell'Avv. il quale si è Parte_1 limitato ad allegare pregiudizi derivanti da offese non rivoltegli dalla compagnia assicuratrice e non veicolate dalla medesima verso un numero indeterminato di destinatari.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello non può essere accolto.
4 – La statuizione relativa alle spese di lite relative al primo grado di giudizio deve essere confermata, alla luce del rigetto dell'appello principale e della mancata proposizione dell'appello incidentale.
4.1 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore di parte appellata, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella II fascia II del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato
D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 - condanna parte appellante alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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