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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3636 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC MA VA, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Controparte_1 C.F._2
Colazzo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 5/12/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Nardò (LE) il 24/02/1982; che dalla loro Controparte_1 unione sono nati quattro figli: di anni 22, di anni 20, di anni 19 Persona_1 Per_2 Per_3
e di anni 11; che con decreto del 4/10/2022, emesso dal Tribunale di Lecce, è Persona_4 stata omologata la separazione tra i coniugi;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , per i Controparte_1 motivi e alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio.
1 si è costituita, con comparsa depositata il 2/12/2025, non opponendosi alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Per l'udienza del 5/12/2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori, le quali hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
a) la figlia è affidata congiuntamente ai genitori e collocata Persona_4 prevalentemente presso la madre;
b) il calendario del diritto di visita paterno resta quello previsto nelle condizioni di separazione, ovvero:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
18:00 alle ore 20:00, nonché a settimane alterne dalle ore 18:00 del venerdì alle ore
20:00 della domenica;
- per quanto concerne le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, sempre con la suddetta modalità;
- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con un genitore o con l'altro;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 1 al 15 agosto oppure dal 16 al 31 agosto;
- è inoltre riconosciuta a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con la figlia una ulteriore settimana di vacanza nei mesi di giugno o luglio, nonché, compatibilmente agli impegni scolastici, una ulteriore settimana di vacanza durante l'anno. Ove un genitore volesse usufruire di detta facoltà si impegna a comunicarlo all'altro con un preavviso di almeno 7 giorni;
- ogni altra festività e/o ponte sarà regolato secondo il principio dell'alternanza;
- in ogni caso sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori dovessero di volta in volta assumere avendo cura dell'esclusivo interesse della minore;
c) il padre corrisponderà alla madre ogni 20 del mese la somma di € 125,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come individuate nel Protocollo in vigore presso questo tribunale;
d) la madre continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico Universale.
Le parti, nel corso della predetta udienza, hanno inoltre dichiarato di rinunciare ai termini per conclusionali, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
2 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 20/05/2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nardò (Le) il 4/05/2002 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 23, Parte II, Serie A, anno 2002, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3636 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC MA VA, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Controparte_1 C.F._2
Colazzo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 5/12/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Nardò (LE) il 24/02/1982; che dalla loro Controparte_1 unione sono nati quattro figli: di anni 22, di anni 20, di anni 19 Persona_1 Per_2 Per_3
e di anni 11; che con decreto del 4/10/2022, emesso dal Tribunale di Lecce, è Persona_4 stata omologata la separazione tra i coniugi;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , per i Controparte_1 motivi e alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio.
1 si è costituita, con comparsa depositata il 2/12/2025, non opponendosi alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Per l'udienza del 5/12/2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori, le quali hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
a) la figlia è affidata congiuntamente ai genitori e collocata Persona_4 prevalentemente presso la madre;
b) il calendario del diritto di visita paterno resta quello previsto nelle condizioni di separazione, ovvero:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
18:00 alle ore 20:00, nonché a settimane alterne dalle ore 18:00 del venerdì alle ore
20:00 della domenica;
- per quanto concerne le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, sempre con la suddetta modalità;
- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con un genitore o con l'altro;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 1 al 15 agosto oppure dal 16 al 31 agosto;
- è inoltre riconosciuta a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con la figlia una ulteriore settimana di vacanza nei mesi di giugno o luglio, nonché, compatibilmente agli impegni scolastici, una ulteriore settimana di vacanza durante l'anno. Ove un genitore volesse usufruire di detta facoltà si impegna a comunicarlo all'altro con un preavviso di almeno 7 giorni;
- ogni altra festività e/o ponte sarà regolato secondo il principio dell'alternanza;
- in ogni caso sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori dovessero di volta in volta assumere avendo cura dell'esclusivo interesse della minore;
c) il padre corrisponderà alla madre ogni 20 del mese la somma di € 125,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come individuate nel Protocollo in vigore presso questo tribunale;
d) la madre continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico Universale.
Le parti, nel corso della predetta udienza, hanno inoltre dichiarato di rinunciare ai termini per conclusionali, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
2 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 20/05/2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nardò (Le) il 4/05/2002 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 23, Parte II, Serie A, anno 2002, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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